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Piano di assetto del parco nazionale del Circeo

27 Agosto 2013
in AREE NATURALI PROTETTE, parchi nazionali, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.), Violazione della procedura di V.A.S.
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La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Piani di Assetto delle aree naturali protette

Ai sensi del 1° comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere avviato contestualmente al processo di formazione del Piano di Assetto di ogni area naturale protetta e comprende le seguenti 7 fasi temporali:

1 – lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 12);

2 – l’elaborazione del rapporto ambientale (art. 13);

3 – lo svolgimento di consultazioni (art. 14);

4 – la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15);

5 – la decisione (art. 16);

6 – l’informazione sulla decisione (art. 17);

7 – il monitoraggio (art. 18).

La procedura, così come sopra stabilita, comporta dunque per ogni Piano di Assetto di un’area naturale protetta – dopo la conclusione della verifica di assoggettabilità che si concretizza in un documento finale di Scoping (art. 12) – la pubblicazione ed il deposito della “proposta” del Piano di Assetto unitamente al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte (2° comma dell’art. 14) assieme ad una Sintesi Non Tecnica, adottando ufficialmente solo alla fine (art. 16) la decisione finale (con la revisione del Piano, ove si renda necessaria, ai sensi del 2° comma dell’art. 15) tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate (espresse sotto forma di “parere motivato” ai sensi del 1° comma dell’art. 15).

 Adozione del Piano di Assetto del parco nazionale del Circeo

Il 5 dicembre 2011 é stata comunicata per posta elettronica al dott. Arch. Rodolfo Bosi la possibilità di far pervenire entro il successivo 10 dicembre delle proposte di integrazione e commenti al Piano di Assetto del parco nazionale del Circeo che era stato consegnato al Consiglio Direttivo il precedente 28 novembre.

Con un messaggio di posta elettronica trasmesso lo stesso giorno alla Segreteria dell’Ente Parco del Circeo Bosi ha fatto presente che “da un primo sommario esame degli elaborati di piano pubblicati si evince che il gruppo di lavoro sembra essere arrivato ad una redazione finale del Piano di Assetto senza tener conto minimamente dell’obbligo di sottoporlo a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 così come successivamente modificato con D.Lgs. n. 4/2008.”

Bosi ha fatto altresì presente che “questo tipo di operazione è possibile per il Piano di Assetto del Parco del Circeo in quanto non ancora adottato dal Consiglio Direttivo”, che non ha ritenuto però di tener conto del suo rilievo e che il 22 dicembre 2011 con deliberazione n. 43 ha approvato il Piano di Assetto del Parco del Circeo esclusivamente ai sensi del 3° comma dell’art. 12 della legge n. 394/1991, dando solo atto che “l’Ente ha interessato la Regione Lazio – in quanto quest’ultima è l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente – per l’avvio della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), con nota prot. 5006 del 20.12.2011”.

La identificazione della Regione Lazio tanto nella “Autorità Competente” quanto nella “Autorità Procedente” è spiegata nella premessa della deliberazione, che porta subito dopo alla conclusione che l’Ente Parco del Circeo si configura esclusivamente come “Autorità Proponente”.

Sul presupposto che l’Ente Parco non può essere individuato come “Autorità Procedente” sono state considerate infondate le critiche di supposte illegittimità della procedura seguita sollevate dai consiglieri Armando Cusani, Maurizio Lucci e Giuseppe Schiboni, come rilevato nella premessa della deliberazione n. 43/2011, che è stata approvata senza il voto dei 3 suddetti membri del Consiglio Direttivo in quanto assenti alla seduta del 22 dicembre 2011.

Nell’articolo pubblicato alla pag. 13 del numero 53 di marzo-aprile 2012 del giornale “Il Centro Storico” viene fra l’altro dichiarato che “l Parco sostiene che l’approvazione del Consiglio Direttivo non è del Piano, ma della “predisposizione di Piano” (come dice la legge) e che comunque si tratta di un’approvazione interna a un procedimento che non produce effetti esterni. Infatti, il piano riceve poi le osservazioni della Comunità del Parco (che è sempre organo dell’Ente) e, solo dopo l’adozione in Regione e la pubblicazione, questo ha valenza esterna e, a quel punto tutti possono presentare osservazioni”.

A confutare la “tesi” del Presidente dell’Ente Parco del Circeo è lo stesso D.Lgs. n. 152/2006 che al 3° comma dell’art. 11 dispone testualmente che “la fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso”.

Va ad ogni modo rilevato che il Presidente dell’Ente Parco del Circeo dott. Gaetano Benedetto fa riferimento a quanto dispone soltanto la legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 e non anche alla normativa stabilita per la procedura di VAS dal D.Lgs, n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare al suddetto 3° comma dell’art. 11.

Il modo con cui è stata richiamata la normativa della legge n. 394/1991 appare peraltro strumentalmente distorto, dal momento che il 3° comma dell’art. 13 della legge quadro stabilisce in modo chiaro ed inequivoco la seguente sequenza temporale di atti che contraddice proprio quanto è stato dichiarato dal Presidente dell’Ente Parco del Circeo:

1 – “Il Piano è predisposto dall’Ente parco”;

2 – “La Comunità del parco … esprime il proprio parere sul piano stesso”;

3 – “Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione”.

Il primo atto è dunque la “predisposizione di Piano” che non è però quello che come tale viene in seguito “approvato” dal Consiglio Direttivo come terzo atto temporale, se non altro perché sul Piano così come predisposto e non ancora approvato deve esprimersi come secondo atto la Comunità del Parco con un proprio “parere” che, se non del tutto favorevole, potrebbe comportare una revisione o comunque delle modifiche ed integrazioni al piano così come “predisposto” che quindi solo alla fine (con o senza sue modifiche) diventa il piano “approvato” e non più quindi soltanto quello “predisposto”: lo lascia  capire chiaramente la stessa dichiarazione del Presidente riportata nelle premesse della delibera n. 43/2011, secondo cui <<questo è un vero Piano del “Consiglio Direttivo”>> e quindi dell’Ente Parco del Circeo, ma lo dimostra ancor più la deliberazione n. 1/2012 con cui il Consiglio Direttivo ha accolto parzialmente il “parere” negativo della Comunità del Parco ed ha conseguentemente riapprovato un Piano di Assetto che non è più oggettivamente quello originariamente “predisposto”.

La sequenza temporale degli atti richiamati dalla legge vigente in materia, così come sopra riportati, lascia chiaramente intendere che – ai sensi anche della lettera b) del 2° comma dell’art. 10 della legge n. 394/1991 – il “parere” della Comunità del Parco quale “organo consultivo e propositivo” andrebbe acquisito obbligatoriamente prima sulla “predisposizione di Piano” e non certo dopo sul “Piano approvato” dal Consiglio Direttivo, come invece è stato deciso e confermato dal seguente passo del dispositivo della delibera n. 43/2011, sul presupposto di avere ottemperato alla Circolare MATT-DPN/7D/2006/27915 del 31 ottobre 2006 del Ministero dell’Ambiente, con la quale si precisa che “la deliberazione, una volta adottata dal competente organo consiliare dell’Ente, va trasmessa all’Organo consultivo (id est: alla Comunità del Parco) tenuta ad esprimersi ai sensi del sopra ricordato art. 10”.

Per un opportuno confronto, a conferma di quanto sopra rilevato, si fa presente che con deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2012  la Comunità del Parco del Circeo ha approvato un “parere” negativo sul Piano di Assetto, facendo presente non solo il 3° comma dell’art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 (sopra riportato), ma anche che “la procedura di VAS, per norma, deve essere sviluppata parallelamente alla formazione del Piano” e che “prescindendo dalla divisione di ruoli tra Proponente e Autorità Procedente (art. 13 del D.Lgs. 152/2006: ”la redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all’autorità procedente […]”), si sarebbe dovuto redigere il Rapporto ambientale, che costituisce parte integrante del piano e che deve accompagnare, come detto, l’intero processo di elaborazione, adozione e approvazione”.

Il “parere” negativo della Comunità del Parco del Circeo è stato esteso anche a diversi contenuti specifici del Piano di Assetto che sono stati in parte accolti dal Consiglio Direttivo che con deliberazione n. 1 del 27 aprile 2012 ha riapprovato il Piano di Assetto del Parco del Circeo, decidendo di accogliere, accogliere con riserva e/o respingere le osservazioni presentate dalla Comunità del Parco: sono state invece respinte tutte le riserve procedurali argomentate riguardo alla VAS.

Il Consiglio Direttivo ha deciso di inviare nuovamente alla Comunità del Parco del Circeo anche la deliberazione n. 1/2012, per acquisire su di essa il “parere” di sua competenza, rischiando in tal modo di dover reiterare all’infinito tale procedimento.  

Tanto la delibera del Consiglio Direttivo n. 43 del 22.12.2011 quanto la successiva delibera n. 1 del 27.4.2012 che l’ha annullata presentano vizi di legittimità rispetto alla procedura di VAS così come stabilita dal D.Lgs. n. 152/2006, modificato dapprima dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010.

Nell’articolo pubblicato alla pag. 13 del numero 53 di marzo-aprile 2012 del giornale “Il Centro Storico” viene dichiarato che “Al Circeo la VAS è diventata l’ennesimo “casus belli” tra Ente Parco e Provincia di Latina: il primo sostiene che la VAS debba essere fatta dalla Regione prima dell’adozione del Piano e quindi prima della pubblicazione per le osservazioni, la Provincia invece ritiene che debba essere l’Ente Parco a doverlo fare prima di approvarlo e quindi prima di mandarlo in Regione per l’adozione e la pubblicazione. …… Da qui il problema: la VAS dev’essere fatta prima dell’approvazione o adozione di un piano o programma, questo significa che dev’essere fatta prima dell’approvazione del Consiglio Direttivo o prima dell’adozione (e poi approvazione) della Regione?”

Si fa presente al riguardo quanto segue.

La lettera p) del 1° comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dapprima dal D.Lgs. n. 4/2008 e poi dal D.Lgs. n. 128/2010, precisa che è “autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani”.

Non vi è dubbio quindi che la Regione Lazio (nello specifico l’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica, Area Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Dipartimento Territorio della Regione Lazio) è sicuramente la “Autorità Competente” quanto meno alla adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità (cosiddetto documento conclusivo di Scoping) che – a conclusione della fase di consultazioni sul Rapporto Preliminare – detta le osservazioni da prendere in considerazione ai fini della redazione del Rapporto Ambientale che accompagna ed è parte integrante della elaborazione della “proposta” di Piano di Assetto.

La Regione Lazio è anche sicuramente “Autorità Competente” ad esprimere il “parere motivato”, in collaborazione con la “Autorità Procedente”, sulle osservazioni, obiezioni e suggerimenti presentati alla “proposta” di Piano di Assetto dopo la sua pubblicazione.

La successiva lettera r) del 1° comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 precisa che è autorità ”proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano”.

Non vi è dubbio anche qui che l’Ente Parco del Circeo è la “Autorità Proponente” che elabora il Piano di Assetto.

La precedente lettera q) dello stesso 1° comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 152/200 precisa che è “autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, …, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano sia un diverso soggetto pubblico … la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano”.

Appare fin troppo evidente che, in base alla prima definizione data, la “Autorità Procedente” sia con certezza l’Ente Parco del Circeo che in tal caso è al tempo stesso anche “Autorità Proponente”, se non altro perché in entrambe le vesti ha il compito di “elaborare” il Piano di Assetto.

Anche in base alla seconda definizione la “Autorità Procedente” dovrebbe essere sempre l’Ente Parco del Circeo, dal momento che non può essere un soggetto pubblico diverso da chi “predispone” il Piano di Assetto, che come compito specifico assegnato all’Ente Parco è espressamente indicato anche dal 3° comma dell’art. 12 della legge quadro n. 394 del 6/12/1991.  

Ad ulteriore conferma che l’Ente Parco del Circeo è al tempo stesso “Autorità Proponente” ed “Autorità Procedente” si portano le ulteriori seguenti osservazioni.

Nella premessa tanto della delibera n. 43/2011 quanto della delibera n. 1/2012 si dichiara che l’Ente Parco non può essere individuata come Autorità Procedente e “quindi non in condizione di avviare formalmente la procedura di VAS”: a contraddire direttamente tale affermazione è la stessa delibera n. 43/2012 laddove fa riferimento alla nota prot. n. 5006 del 20.12.2011 con cui ha interessato la Regione Lazio per l’avvio della procedura di VAS.

A contraddire ancor più la suddetta affermazione è il Rapporto Preliminare che risulta essere stato redatto dall’Ente Parco del Circeo e pubblicato sul suo stesso sito web e che va predisposto e trasmesso alla Autorità Competente per l’appunto dal “Proponente/Autorità Procedente” come attesta il paragrafo 2.3.1 delle “Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” approvate con la delibera della Giunta Regionale n. 169 del 5 marzo 2010.

Ne deriva in modo inequivocabile che, se l’Ente Parco del Circeo è sicuramente la “Autorità Proponente” per stessa ammissione del Consiglio Direttivo, allora è anche “Autorità Procedente” in forza del suddetto paragrafo 2.3.1 delle “Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” approvate con la delibera della Giunta Regionale n. 169/2010: ad ulteriore conferma si porta anche il successivo paragrafo 2.4.1 riguardante proprio l’avvio della procedura di VAS che <<è attivata dal Proponente/Autorità Procedente con comunicazione formale   all’Autorità Competente unitamente alla trasmissione del rapporto preliminare>>.

Come ulteriore inconfutabile conferma, caso mai ce ne fosse ancora bisogno, si porta anche la lettera a) del successivo paragrafo 4.1 relativo alla unificazione delle procedure di VAS e di approvazione dei Piani di Assetto, che ribadisce che spetta al Proponente/Autorità Procedente avviare la procedura di VAS (cosiddetta fase di Scoping) con la trasmissione del Documento Preliminare.

Va fatto ad ogni modo presente che la Regione Lazio, proprio in considerazione del compito che la legge quadro n. 394/1991 le assegna riguardo al Piano del Parco, può e deve essere considerata anche lei “Autorità Procedente” da un certo momento in poi, in quanto è il soggetto che dapprima “adotta” il Piano “approvato” dal Consiglio Direttivo, controdeducendo poi alle osservazioni presentate a seguito della sua pubblicazione, per procedere poi alla sua “approvazione” definitiva d’intesa con l’Ente Parco e con i Comuni interessati.

A conferma di questo si porta il “Rapporto Ambientale” così come redatto nel 2010 successivamente alla “adozione ” di Piano di Assetto del Parco di Veio, che al paragrafo 1.5 dedicato ai “Soggetti coinvolti nel processo di VAS” riconosce l’Ente Parco di Veio tanto come “Autorità Proponente” quanto come “Autorità Procedente” che adotta il Piano (in tal caso ai sensi del 2° comma dell’art. 26 della legge regionale del Lazio n. 29/1997), ma anche il Consiglio Regionale del Lazio sempre come “Autorità Procedente” che “approva” il Piano (ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 26 della legge regionale del Lazio n. 29/1997), mentre l’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica, Area Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Dipartimento Territorio della Regione Lazio è la “Autorità Competente” che emana il provvedimento conclusivo di Scoping.

In perfetta analogia l’Ente Parco del Circeo va riconosciuto tanto come “Autorità Proponente” quanto come “Autorità Procedente” che approva il Piano (in tal caso ai sensi del 3° comma dell’art. 12 della legge quadro n. 394/1991), ma anche la Regione Lazio sempre come “Autorità Procedente” che “adotta” dapprima il Piano (ai sensi sempre del 3° comma dell’art. 12 della legge quadro n. 394/1991) e poi lo “approva” definitivamente (ai sensi del successivo 4° comma dell’art. 12 della legge quadro n. 394/1991).

Quanto precedentemente rilevato risponde già di per sé al “casus belli” tra Ente Parco e Provincia di Latina dichiarato nell’articolo pubblicato alla pag. 13 del numero 53 di marzo-aprile 2012 del giornale “Il Centro Storico”, secondo cui l’Ente Parco “sostiene che la VAS debba essere fatta dalla Regione prima dell’adozione del Piano e quindi prima della  pubblicazione per le osservazioni, la Provincia invece ritiene che debba essere l’Ente Parco a doverlo fare prima di approvarlo e quindi prima di mandarlo in Regione per l’adozione e la pubblicazione. …… Da qui il problema: la VAS dev’essere fatta prima dell’approvazione o adozione di un piano o programma, questo significa che dev’essere fatta prima dell’approvazione del Consiglio Direttivo o prima dell’adozione (e poi approvazione) della Regione?”.

La risposta alla domanda suddetta viene dalle seguenti considerazioni.

La lettera f) del paragrafo 2.3.1 delle “Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” approvate con la delibera della Giunta Regionale n. 169/2010 dispone che il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità (cosiddetto documento conclusivo di Scoping) è obbligatorio e vincolante per il Proponente/Autorità Procedente, vale a dire per l’Ente Parco del Circeo, prima ancora che per la Regione Lazio.

Ma a rispondere al suddetto interrogativo è lo stesso Ente Parco del Circeo con il Documento Preliminare che è stato da lui stesso redatto, dove al paragrafo 1.3 (pag. 7) viene dichiarato testualmente: “In particolare, la logica alla base del percorso approvativo di VAS può avere dirette ripercussioni sui contenuti del Piano valutato, oltre che sul Rapporto Ambientale. Questo significa, quindi, che non può esserci contestualità tra i due procedimenti approvativi ma che quello della VAS deve anticipare quello del Piano, in modo tale da poter presentare per l’adozione un Piano che sia stato modificato/aggiornato/integrato anche rispetto agli esiti dell’istruttoria di VAS”.

Se dunque il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del Circeo deve presentare per la “adozione” da parte della Regione Lazio un Piano di Assetto da lui “approvato” che sia “stato modificato/aggiornato/integrato anche rispetto agli esiti dell’istruttoria di VAS”, significa che ha pienamente ragione la Provincia di Latina nel sostenere che “debba essere l’Ente Parco a doverlo fare prima di approvarlo e quindi prima di mandarlo in Regione per l’adozione e la pubblicazione”.

Ad ulteriore conferma, in altra parte dello stesso Documento Preliminare si afferma che “Coerentemente a quanto detto la Direttiva impone (art. 4) che il processo di valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano … ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”.

Ad ancora ulteriore conferma che la VAS deve essere fatta prima dell’approvazione del Consiglio Direttivo o prima dell’adozione (e poi approvazione) della Regione si porta che – ai sensi della lettera r) del paragrafo 1.2 delle “Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” approvate con la delibera della Giunta Regionale n. 169/2010 – la procedura di VAS si conclude  con l’espressione del “parere motivato” che ai sensi del 1° comma dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 deve essere emesso prima che intervenga la “approvazione” del Piano secondo i diversi iter procedurali previsti dalle normative di riferimento e quindi nel nostro caso il 3° comma dell’art. 12 della legge n. 394/1991 che parla di “approvazione” da parte dell’Ente Parco.

Il Codice dell’Ambiente, emanato con D.Lgs. n. 152/2006 e successivamente modificato prima con D.Lgs. n. 4/2008 e poi con D.Lgs. n. 128/2010, disciplina il procedimento di VAS, che è obbligatorio anche per i Piani di Assetto delle aree naturali protette: deve essere avviato dall’autorità procedente (cioè dall’Ente di gestione, che è anche il soggetto proponente) contestualmente al processo di formazione del Piano di Assetto.

La procedura stabilita dal Codice dell’Ambiente comporta sostanzialmente anche per l’Ente Parco del Circeo la pubblicazione sul B.U.R. del Lazio della “proposta” del Piano di Assetto unitamente al Rapporto Ambientale che è stato redatto in base alle prescrizioni dettate con il documento conclusivo di Scoping e che ne ha determinato le scelte (1° comma dell’art. 14), “approvando” ufficialmente solo alla fine (art. 16) ad opera del Consiglio Direttivo la proposta definitiva con la revisione del Piano, ove necessaria (ai sensi del 2° comma dell’art. 15), operata tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate sotto forma di “parere motivato” (ai sensi del 1° comma dell’art. 15), in collaborazione con il Proponente/Autorità Procedente.

Il procedimento è confermato dal paragrafo 2.5 delle “Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS” approvate con la delibera della Giunta Regionale n. 169/2010.

Come si può ben vedere, il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del Circeo ha “approvato” direttamente il Piano di Assetto, “riapprovandolo” ancora senza nemmeno che sia stata conclusa la verifica di assoggettabilità a VAS con il documento conclusivo di Scoping. 

Per un opportuno confronto, a conferma dei vizi di legittimità tanto della deliberazione n. 43/2011 quanto della deliberazione n. 1/2012, si fa presente che anche il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco di Veio con deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009 ha “adottato” il Piano di Assetto del Parco di Veio senza che fosse stata ancora conclusa la fase di Scoping, allo stesso identico modo quindi del Parco del Circeo.

 Il ricorso al TAR di Latina contro il Piano di Assetto del parco del Circeo

 La Provincia di Latina, di cui è Presidente l’On. Armando Cusani che è stato anche membro del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, ha impugnato presso la Sezione 1 del TAR di Latina il Piano di Assetto così come approvato dal Consiglio Direttivo  con deliberazione n. 43/2011, che ha chiesto di annullare depositando in data 21 marzo 2012 il ricorso n. 211 che fra i vizi di legittimità evidenzia soprattutto la violazione della procedura di VAS.

Il 4 giugno 2012 si sono costituiti in giudizio l’Ente Parco del Circeo (prot. n. 2012003618) ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. n. 2012003619): il successivo 21 giugno si è costituita anche la Regione Lazio (prot. n. 2012004156).

Dopo che il Consiglio Direttivo con deliberazione n. 1 del 27 aprile 2012 ha annullato la deliberazione n. 43/2011 ed ha riapprovato il Piano di Assetto del Parco del Circeo, ritrasmettendolo alla Comunità del Parco, il 9 luglio 2012 la Provincia di Latina ha presentato dei motivi aggiunti (prot. n. 2012004549), chiedendo la fissazione dell’udienza (prot. n. 2012000792) che non risulta essersi ancora tenuta.

Si fa presente in conclusione che, se da un lato il Ministero dell’Ambiente è la autorità competente in sede statale cui è demandata la responsabilità di assicurare alla Comunità Economica Europea il totale rispetto della procedura di VAS prescritto dalla Direttiva 2001/42/CE, dall’altro lato ad essere chiamato a rispondere di eventuali violazioni di questa norma comunitaria è però il Governo a cui l’art. 120 della Costituzione dà la possibilità di evitarle sostituendosi “a organi delle Regioni, … nel caso di mancato rispetto ….  della normativa comunitaria”.

Per tali motivi  con nota prot. n. 1 del 18 gennaio 2013 il dott. Arch. Rodolfo Bosi ha chiesto un “Intervento del Governo per le ripetute violazione della Direttiva 2011/42/Ce sulla Valutazione Ambientale Strategica”. 

Deliberazione Consiglio Direttivo n. 43 del 22.12.2011

Parere della Comunità del Parco del Circeo

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 27.4.2012

 

 

 

 

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