Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro
Andrea Coia
p.c. – Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive
Francesco Paciello
p.c. – Responsabile della Direzione Sportelli Unici
Tonino Egiddi
Oggetto – Completamento della riforma dei cartelloni pubblicitari: nota dell’assessore Andrea Coia prot. QH20210051489 del 21 luglio 2021
In data 19 maggio 2021 le scriventi associazioni hanno chiesto di conoscere lo stato di avanzamento dei procedimenti propedeutici al completamento della riforma dei cartelloni, che sono stati puntualmente elencati.
Ben oltre l’obbligo di risposta entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, prescritto dal 2° comma dell’art. 2 della legge n. 241/1990, la S.V. ha ritenuto di rispondere a distanza di 2 mesi con nota prot. QH20210051489 del 21 luglio 2021: la giustificazione portata di avere “aspettato di veder pubblicato il primo bando” (di cui si dirà più avanti) non esime dall’obbligo di risposta entro i termini di legge.
La giustificazione lascia presumere che la S.V. abbia impedito di rispondere sia al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive, Francesco Paciello, che al Responsabile della Direzione Sportelli Unici, Tonino Egiddi.
Nel merito di quanto affermato nella nota di cui all’oggetto ci corre preliminarmente l’obbligo di mettere in evidenza che la S.V. non ha fornito nessuna risposta riguardo ai seguenti procedimenti:
– redazione ed approvazione del piano di localizzazione delle aree a progettazione unitaria previste dal P.R.G. del Comune di Roma (ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e delle pubbliche affissioni”);
– verifica e conferma definitiva di tutte le ubicazioni previste dai Piani di Localizzazione;
– formazione dei lotti territoriali per circuiti di impianti (servizio di bike sharing, cultura e spettacolo, impianti SPQR, impianti di proprietà privata, impianti di servizio).
– criteri generali di ammissione alle procedure di assegnazione decennale degli impianti (con riferimento alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 343 del 23 ottobre 2015).
La S.V. ha risposto invece soltanto riguardo al rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni paesaggistiche per tutte le posizioni individuate dai Piani di Localizzazione ricadenti in aree soggette a vincolo.
Al riguardo ha dichiarato che “purtroppo, l’errore effettuato nel 2017 (con il parere generale e non specifico espresso dagli Enti di Tutela) ha generato un ritardo oggettivo per la definizione dei Piani di Localizzazione su area pubblica per i quali gli uffici stanno acquisendo il parere definitivo su ogni struttura destinata ad essere messa a bando.”
Si fa presente che per facilitare l’acquisizione dei nulla osta e delle autorizzazioni paesaggistiche per tutte le posizioni ricadenti in aree soggette a vincolo, individuate dai 15 Piani di Localizzazione appena redatti dalla S.p.A. “Aequa Roma” e consegnati al Comune il 15 marzo 2015, in ottemperanza al 2° comma dell’art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) con Determinazione Dirigenziale prot. QH 810 2015 del 1 aprile 2015 il responsabile della allora U.O. “Regolazione, monitoraggio e controllo delle affissioni e pubblicità”, dott. Francesco Paciello, ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi art. 14 della legge 241/90 per l’espressione dei pareri sui Piani di Localizzazione dei mezzi e degli Impianti Pubblicitari da parte delle Soprintendenze interessate.
Determinazione Dirigenziale prot. QH 810 2015 del 1 aprile 2015
Con Nota Prot. QH 23709 del 2 aprile 2015 ha poi convocato la 1° Conferenza dei Servizi per il 15 aprile 2015, invitando a parteciparvi le seguenti tre Soprintendenze:
– Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, che aveva come direttore l’Arch. Renata Codello, che ha poi delegato l’Arch. Antonella Neri;
– Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma, che aveva come direttore l’Arch. Francesco Prosperetti, che ha poi delegato la Dott.ssa Mirella Serlorenzi;
– Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che aveva come direttore il Dott. Claudio Parisi Presicce, che ha poi delegato la Dott.ssa Paola Rossi e la Dott.ssa Susanna Le Pera.
Nota Prot. QH 23709 del 2 aprile 2015
Sono state alla fine tenute altre 5 Conferenze di Servizi: ai sensi del 3° comma dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990 “i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni”, che sono stati interamente utilizzati dalle tre suddette Soprintendenze, dal momento che hanno consegnato i rispettivi pareri nell’ultima delle 6 Conferenze di Servizio che si è tenuta il 13 luglio 2015.
Trattandosi di una fase di “pianificazione”, non occorreva l’acquisizione dei “nulla osta” delle Soprintendenze interessate, ma soltanto dei loro “pareri”, come dispone l’art. 13 della legge n. 241/1990.
Con Determinazione Dirigenziale prot. QH16892015 del 27 luglio 2015 il Dott. Francesco Paciello ha dichiarato conclusi i lavori delle Conferenza dei Servizi ed ha approvato le sue risultanze finali, incaricando la S.p.A. “Aequa Roma” di effettuare sulla proposta dei Piani di Localizzazione “le materiali modifiche al fine di adeguarla ai pareri” e di reinviare la proposta adeguata “entro il termine massimo di 30 gg. dalla ricezione”.
Determinazione Dirigenziale Prot. QH 1689 2015 del 27 luglio 2015
Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 325 del 13 ottobre sono stati adottati i 15 Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari, adeguati ai pareri espressi dalle suddette tre Soprintendenze, su cui sono state poi raccolte le osservazioni di cittadini, associazioni e ditt2015 e pubblicitarie all’epoca del Commissario Straordinario Francesco Paolo Tronca (in carica dal 1° novembre 2015 al 22 giugno 2016).
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 325 del 13 ottobre 2015.
Da parte della attuale Giunta Capitolina si trattava a quel punto di controdedurre ed approvare definitivamente i 15 Piani di Localizzazione adottati.
È invece trascorso quasi un anno e mezzo per assistere alla approvazione definitiva, avvenuta con deliberazione della Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2017 solo dopo che le scriventi associazioni il 26 giugno 2017 hanno promosso un convegno nella sala della Protomoteca dal titolo “Che fine sta facendo la riforma dei cartelloni pubblicitari a Roma?”.
A quel convegno ha partecipato anche la S.V., che si è voluta poi fare promotore della deliberazione n. 38 approvata l’11 luglio 2017 con cui l’Assemblea Capitolina ha fissato alla data del 15 novembre 2017 il termine per la conclusione del processo di approvazione dei Piani di Localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari.
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 38-2017
Ora la S.V. arriva a parlare di ”errore effettuato nel 2017 (con il parere generale e non specifico espresso dagli Enti di Tutela) ha generato un ritardo oggettivo”.
Si fa preliminarmente presente che anche l’approvazione definitiva dei 15 Piani di Localizzazione costituisce un atto di pianificazione per il quale non occorreva l’acquisizione dei “nulla osta” delle Soprintendenze interessate, ma soltanto dei loro “pareri”: diventa invece preventiva ed obbligatoria l’acquisizione sia dei “nulla osta” delle Soprintendenze interessate (ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004) che delle “autorizzazioni paesaggistiche” (ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004) in sede di attuazione dei Piani di Localizzazione con il rilascio all’esito dei bandi di gara delle autorizzazioni per ognuno degli impianti da installare nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione.
Si mette in grande evidenza in secondo luogo che, anche a voler ammettere per un attimo che ci sia stato all’epoca quell’errore, una tale constatazione non può nella maniera più assoluta “giustificare” un ritardo non ancora a tutt’oggi colmato di ben 3 anni e 10 mesi, durante i quali c’era tutto il tempo per acquisire sia i “nulla osta” che le “autorizzazioni paesaggistiche”.
Il problema di quella che la S.V. definisce un “ritardo oggettivo” è venuto alla luce dopo 2 anni e 2 mesi.
Come risulta dal verbale della seduta della Commissione Commercio del 17 gennaio 2020, presieduta all’epoca ancora dalla S.V., che come oggetto aveva un “Aggiornamento in merito ai Piani di Localizzazione”, il dott. Francesco Paciello ha dato le seguenti informazioni: “Per la redazione dei bandi il Regolamento vigente richiede che una Deliberazione di Giunta preveda specifiche norme tecniche di attuazione che ad oggi esistono soltanto per gli impianti S.P.Q.R..
Rappresenta di aver dato avvio all’iter per la redazione di questo documento di Giunta, inoltre precisa che i piani di localizzazione vigenti richiedono che i soggetti vincitori abbiano i pareri favorevoli delle Soprintendenze competenti per l’installazione degli impianti; quindi ad oggi, non essendo stati resi questi pareri, il contenuto del bando risulta incerto.
Riferisce di aver convocato la Conferenza di Servizi con le Soprintendenze per il 31 gennaio p.v. per il rilascio dei pareri definitivi.”
Verbale della Commissione Commercio del 17 gennaio 2020
Con riguardo al “parere generale e non specifico espresso dagli Enti di Tutela” la S.V. ci fa sapere che conferma “comunque che gli uffici stanno procedendo all’acquisizione dei nulla osta e delle autorizzazioni paesaggistiche per tutte le postazioni individuate dai Piani di Localizzazione ricadenti in aree soggette a vincolo.”
Si fa presente che ai sensi del 3° comma dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990 “i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni”, che sono stati abbondantemente superati se veramente dal 31 gennaio del 2020 si è tenuta la prima delle Conferenze di Servizi annunciata dal dott. Francesco Paciello.
Va fatto altresì presente che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma e la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma sono state dapprima fuse nella Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale.
Ma poi, in ottemperanza al Dpcm n. 169 del 2 dicembre 2019 e del DM n. 21 del 28 gennaio 2020, le competenze della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale sono state trasferite a due istituti di nuova configurazione:
– la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, che come direttrice ad interim la dott.ssa Paola Refice;
– la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, che ha come direttrice la dott.ssa Margherita Eichberg.
Mentre la Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali è rimasta la stessa, sono cambiati i funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, che – stando alle voci raccolte al riguardo – avrebbero preteso di riesaminare ogni “parere” reso per tutte le posizioni individuate dai Piani di Localizzazione.
Anche a non voler tenere conto per un attimo dei 90 giorni prescritti dal 3° comma dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990, ai fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica (che spetta al Comune di Roma nel potere di subdelega, previo parere vincolante della Soprintendenza) il 6° comma dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 (con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) stabilisce che “l‘amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati.”
Il successivo 7° comma dispone che “la soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l’acquisizione del parere, l’amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.”
L’ulteriore comma 8 dell’art. 146 precisa che “l‘autorizzazione è rilasciata o negata dall’amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio.”
Ne deriva che l’autorizzazione paesaggistica deve essere resa al massimo entro 120 giorni, vale a dire entro 4 mesi, per cui non c’è giustificazione che possa spiegare il ritardo di un anno e 7 mesi che si registra dal 31 gennaio del 2020, data di inizio della Conferenza di Servizi annunciata dal dott. Francesco Paciello.
Non c’è giustificazione che possa spiegare anche il ritardo degli altri procedimenti propedeutici al completamento della riforma dei cartelloni, precedentemente elencati, che se predisposti per tempo avrebbero consentito di indire i bandi di gara fin dallo scorso mese di gennaio, subito dopo cioè l’approvazione delle modifiche del Regolamento di Pubblicità con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 141 del 15 dicembre 2020 e delle Norme Tecniche da parte della Giunta Capitolina, avvenuta con deliberazione n. 348 del 30 dicembre 2020.
Anziché rispondere in modo puntuale alla richiesta delle scriventi associazioni, la S.V. ha esordito affermando che “in riferimento all’oggetto, si comunica la pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione di spazi pubblicitari su aree private o di proprietà non comunale, provvedimento che segna l’inizio della parte attuativa del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari.
Un primo atto importante che ci porterà a rivoluzionare definitivamente il settore.”
Si fa presente che l’approvazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014) costituisce solo la 1° delle tre fasi della riforma dei cartelloni pubblicitari, a cui ha fatto seguito come 2° fase l’approvazione dei Piani di Localizzazione (con Deliberazione Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2017): la 3° ed ultima fase consiste proprio nella predisposizione dei bandi di gara per lotti territoriali.
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014
Non si può dire pertanto che la “pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione di spazi pubblicitari su aree private o di proprietà non comunale“ costituisca un “provvedimento che segna l’inizio della parte attuativa del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari”, a maggior ragione perché il Titolo V della Normativa Tecnica di Attuazione del P.R.I.P. (che è riferito agli articoli da 28 a 33) è dedicato esclusivamente alla “Attuazione del Piano e Disciplina dei Piani di Localizzazione”.
Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP
Il P.R.I.P. prevede una superficie espositiva complessiva che dai 166.103 mq. registrati ad ottobre del 2017 è scesa a 138.000 mq., di cui 110.400 su suolo pubblico ed i rimanenti 27.600 mq. (20% del totale di 138.000 mq.) su proprietà privata.
Per quanto riguarda gli impianti su proprietà privata, secondo il paragrafo 3.1 (pag. 16) della Relazione ai Piani di Localizzazione dei Mezzi e degli Impianti Pubblicitari (PiaLMIP) “gli impianti per i quali la collocazione è subordinata a successivi approfondimenti non rientranti nei compiti dei PiaLMIP e per i quali vanno in questa sede definite le superfici massime istallabili, rinviando ad ulteriori progetti, ovvero:
– impianti su beni privati (10%) = 13.800 mq.
– impianti nei mercati rionali (10%) = 13.800 mq.
_________________________________________________
Superficie totale = 27.600 mq.”
I Piani di Localizzazione dei Mezzi e degli Impianti Pubblicitari (PiaLMIP) hanno pianificato i 110.400 mq. su suolo pubblico del P.R.I.P., con esclusione quindi dei beni privati, riducendoli definitivamente a 61.349,64 mq. su cui installare 15.010 impianti in tutto.
La Normativa Tecnica di Attuazione del P.R.I.P. dedica l’art. 24 alla “Disciplina degli impianti su beni di proprietà privata o pubblica non capitolina”, che rimanda alla tabella di cui all’art. 20 il totale degli impianti collocati su aree e beni di proprietà privata o pubblica non comunale, che ha quantificato in mq. 13.800.
Ma la S.V. fa sapere in modo contrastante che dall’avviso “ne scaturirà una graduatoria che sarà aperta per tre anni e permetterà di razionalizzare la presenza degli impianti privati su tutta Roma, che passeranno in area privata da 28.800 metri quadrati a quota 15.300”, quantità superiore di ben 1.200 mq. la quantità dei 13.800 mq. indicata dal P.R.I.P..
Il 1° comma dell’art. 8 del vigente Regolamento di Pubblicità, così come da ultimo modificato ed integrato dalla Assemblea Capitolina con deliberazione n. 141 del 15 dicembre 2020, detta la seguente disposizione: “Al fine del rilascio delle autorizzazioni all’esposizione pubblicitaria con mezzi e su beni privati ovvero non di proprietà capitolina, la domanda è presentata al competente Ufficio dell’Amministrazione Capitolina centrale, previa pubblicazione di apposito avviso contenente le quantità delle superfici autorizzabili ed eventuali prescrizioni.
Le domande sono esaminate nell’ordine cronologico di presentazione.”
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141 del 15 dicembre 2020
Il successivo 4° comma dell’art. 8 precisa che “l’autorizzazione è rilasciata solo ove la richiesta risulti inoltre conforme al Piano di localizzazione.”
La clausola dovrebbe essere intesa nel senso che i 15 Piani di Localizzazione stabiliscono quanto meno per differenza le quantità di superficie espositiva da riservare per una quota del 20% di quella complessiva relativa agli impianti pubblicitari da installare in ogni Municipio su beni di proprietà privata o di proprietà pubblica non comunale.
In attuazione del testo finale del 1° periodo del 1° comma dell’art. 8 del vigente Regolamento di Pubblicità, con Determinazione prot. n. QH/44223/2021 del 22 giugno 2021 il Responsabile della Direzione Sportelli Unici, U.O. Affissioni e Pubblicità, dott. Tonino Egiddi, ha approvato l’avviso pubblico citato dalla S.V. concernente l’assegnazione di spazi pubblicitari su aree private o di proprietà non comunale da utilizzare con mezzi privati.
Esecutiva_Determina_QH_312_2021 (2)
Avviso_pubblico_area_privata_del_21_05_21_5_signed (1)
All’art. 4 dell’Avviso, relativo alla “SUPERFICIE AUTORIZZABILE – LIMITE OGGETTIVO”, viene indicata la superficie massima autorizzabile per ogni Municipio.
L’Avviso non riporta la superficie espositiva complessiva, che è pari a 15.334,64 mq..
Tale superficie di 15.334,64 mq. dovrebbe corrispondere al solo 10% della superficie espositiva di tutto il territorio del Comune di Roma, che però il P.R.I.P. ha quantificato in misura inferiore pari a 13.800 mq.: se si considera poi che in sede di approvazione definitiva dei Piani di Localizzazione la superficie espositiva complessiva del P.R.I.P. su area pubblica, di iniziali 166.103 mq., è stata ridotta del 17% circa, abbassando la superficie a 110.400 mq., allora in modo proporzionale deve essere ridotta del 17% anche la superficie di 27.600 mq. riservata agli impianti da istallare su beni di proprietà privata o di proprietà pubblica non comunale.
In tal caso la superficie di 27.600 mq. si riduce di 4.862 mq. e diventa di 22.768 mq.: il 10% da riservare agli impianti su beni di proprietà privata o di proprietà pubblica non comunale diventerebbe così di 11.384 mq..
I 15.334,64 mq. stimati da “aequa roma” appaiono viziati per eccesso anche con i 13.800 mq. calcolati dal P.R.I.P..
I 15.334,64 MQ., SE AGGIUNTI AI 61.349,64 MQ. DI SUOLO PUBBLICO, PORTANO IL TOTALE DELLA SUPERFICIE ESPOSITIVA A 76.684,28 MQ., AUMENTANDO IN MODO ILLECITO LA SUPERFICIE ESPOSITIVA DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE DI BEN 3.950,64 MQ.!
Sotto tale aspetto non si può di certo dire che “l’operato di questa amministrazione è sempre stato finalizzato alla tutela del decoro cittadino”: se lo fosse stato veramente, i cittadini romani non avrebbero assistito al ritorno dell’abusivismo sfrenato, che era esploso all’epoca del Sindaco Gianni Alemanno (2008-2013) e che è stato denominato “cartellopoli”.
Nella incapacità di rimuovere la giungla dei cartelloni pubblicitari abusivi che è riesplosa grazie anche al mancato espletamento dei bandi di gara per l’assegnazione decennale degli impianti pubblicitari da istallare nelle posizioni individuate dai 15 Piani di Localizzazione, la S.V. ha preferito far indire un 2° bando per l’assegnazione di spazi pubblicitari su suolo pubblico in territorio non urbanizzato, così come definito dall’art. 20 comma 2 lett. E) del vigente Regolamento di Pubblicità, che possono essere presentati con intervento diretto da parte di privati.
A tal ultimo riguardo il 10 maggio 2021 è pervenuta al protocollo dipartimentale da parte forse di una sola ditta pubblicitaria una proposta diretta alla installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico non urbanizzato, riferita ad una serie di strade che conducono ad aree commerciali e/o industriali, come era stato proposto da una ditta pubblicitaria fin dal 2014: con ulteriori acquisizioni al protocollo dipartimentale la suddetta proposta è stata successivamente integrata e corredata degli elaborati tecnico/grafici contenenti l’indice puntuale dei siti ove procedere alla collocazione dei mezzi pubblicitari in questione.
Sono stati individuati 19 tratti di strade non urbanizzate che non fanno comunque parte dei Piani di Localizzazione così come approvati: su di esse sono stati individuati 131 impianti di mt. 3×2 e n. 18 impianti di mt. 1,40×2, per un totale di 149 impianti e per una superficie complessiva di mq. 896,4.
Con Determinazione Dirigenziale prot. QH/52083/2021 del 22 luglio 2021 il Responsabile della Direzione Sportelli Unici, U.O. Affissioni e Pubblicità, dott. Tonino Egiddi, ha approvato un Avviso Pubblico “finalizzato all’acquisizione di proposte, esclusivamente a contenuto tecnico, provenienti da altri soggetti, e riferite alle medesime aree, ove installare impianti pubblicitari, da comparare tra loro”.
Determina_385_22_07_2021_LN0405030104
In base alla “SINTESI DEI CONTENUTI ESSENZIALI DELLA PROPOSTA”, contenuta nell’Avviso, “il periodo dell’installazione è quello previsto dall’art. 10 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141/2020” (autorizzazione decennale) ed “il proponente si impegna altresì ad offrire, per tutta la durata dell’installazione, la rimozione di tutti gli impianti pubblicitari che la Polizia Locale dovesse accertare come abusivi nelle località descritte nelle schede tecniche predette, indipendentemente dal numero e dal formato, con l’assistenza della Polizia Locale.
Tale rimozione avviene con mezzi e personale del proponente e senza alcun costo né rimborso a carico dell’Amministrazione.
Gli impianti rimossi sono depositati a cura del proponente nel deposito di proprietà dell’Amministrazione.”
A tal ultimo riguardo va fatto presente che su tutti i 19 tratti di strade non urbanizzate risultano installati diversi impianti pubblicitari abusivi, compresi eventuali “senza scheda”, che il Comune avrebbe già dovuto rimuovere, ma che nell’incapacità (o volontà dichiarata) di riuscire a farlo preferisce scaricare ora tale compito alle ditte private che si aggiudicheranno il bando.
Questo “servizio collaterale obbligatorio”, che ha anche la finalità di “liberare” lo spazio di installazione su strada non urbanizzata dei futuri 149 impianti pubblicitari, è ribadito al punto B dell’Allegato C, mentre il punto 1 del bando sempre dell’Allegato C prevede questo ulteriore “servizio collaterale obbligatorio”: “Ulteriore numero di metri quadri di pubblicità abusiva calcolata sulla superficie espositiva del mezzo pubblicitario abusivo che il proponente è disponibile a rimuovere nell’intero territorio di Roma Capitale su richiesta di Roma Capitale a seguito di accertamento della Polizia Locale e con l’assistenza della medesima, in zone diverse dalla località indicate nelle Schede Tecniche di dettaglio.
Tale rimozione avviene con mezzi e personale del proponente e senza alcun costo né rimborso a carico dell’Amministrazione.
Gli impianti rimossi sono depositati a cura del proponente nel deposito di proprietà dell’Amministrazione.
Tale quantità si intende per singolo anno solare ed è valida per ogni anno di durata dell’installazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente avviso. Mq………………………(in cifre) ……………………………………………………………………………………(in lettere)”.
Il punto 2 del bando dell’Allegato D) dispone testualmente: “Termine entro il quale il proponente s’impegna a effettuare la rimozione dell’impianto abusivo a seguito della richiesta dell’Amministrazione per un massimo di 20 (venti) impianti al giorno e nello stesso Municipio.
(termine riferito sia agli impianti abusivi nelle località descritte nelle Schede Tecniche di dettaglio, sia per quelli nell’intero territorio comunale).
Il termine si intende vincolante anche in caso di richiesta di rimozione di un solo impianto.
Nel medesimo termine deve avvenire anche il deposito degli impianti rimossi di cui sub 1).
Nel computo del termine sono esclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi. Entro h………………(in cifre) ……………………………………………………………………………………(in lettere)”.
A tal ultimo riguardo va messo in ancor maggiore evidenza che il Comune in tal modo abdica ad un compito che spetta a lui e che invece delega completamente alle ditte pubblicitarie che si aggiudicheranno il bando di gara.
Eventuali proposte pervenute entro il termine suddetto saranno comparate fra loro e valutate secondo 2 criteri che consentono di assegnare un punteggio per l’aggiudicazione a chi avrà raggiunto il punteggio massimo.
Ma al tempo stesso si dà la possibilità di esercitare un diritto di prelazione, che viene concesso al “proponente originario”: va rimarcato al riguardo che questa casistica non risulta affatto nella disciplina dettata dal vigente Regolamento di Pubblicità e che costituisce a tutti gli effetti un favoreggiamento nei confronti del “proponente originario”, mascherato malamente da procedura di evidenza pubblica.
Fra le clausole di esclusione dalla partecipazione al bando non è stata ricompresa per di più l’eventuale installazione dei cosiddetti “impianti senza scheda” al di fuori della cosiddetta “procedura del riordino”: sono molte le ditte pubblicitarie che, pur avendo partecipato alla “procedura di riordino”, hanno poi installato impianti senza l’autorizzazione preventiva ed obbligatoria del Comune.
Il bando infatti non tiene conto del tutto dei 9 criteri di partecipazione dettati dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 343 del 23 ottobre 2015.
C’è da mettere infine in grande evidenza che sui 19 tratti di strade non urbanizzate risultano installati non solo impianti pubblicitari abusivi, ma anche e soprattutto impianti regolarmente autorizzati e risultanti registrati e quindi legittimati nella Nuova Banca Dati, magari nelle stesse identiche posizioni in cui dovrebbe installare i nuovi futuri impianti chi si aggiudicherà il bando: in tal modo si apre un sicuro contenzioso con le ditte titolari degli impianti esistenti che in base al comma 9 dell’art. 34 del vigente Regolamento di Pubblicità possono rimanere sul territorio “comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione”.
La sindaca Virginia Raggi si è permessa di dichiarare che “con la pubblicazione di questo bando la riforma tanto attesa diventa realtà“, in modo del tutto inaccettabile, perché non rispondente assolutamente al vero ed oltremodo offensivo, dal momento che la riforma dei cartelloni non solo rimane ormai affossata fino alla prossima fine dell’attuale consiliatura (con le elezioni comunali fissate per il 3 e 4 ottobre 2021), ma viene addirittura alterata dalla aggiunta (per ora) di ulteriori 896,4 mq. di superficie pubblicitaria.
A tal ultimo riguardo la S.V. ha fatto sapere che “presto saranno pronti altri bandi per dare sempre più concretezza alla riforma di un comparto che a Roma conta oltre 200 aziende”, lasciando così intendere che intende “regalare” una ulteriore imprecisata superficie espositiva pubblicitaria consentendo l’installazione di chissà quanti altri impianti pubblicitari in strade non urbanizzate!
Se il bando venisse veramente attuato dal 12 settembre in poi, con il rilascio anzitempo di ben 149 autorizzazioni di durata decennale, si verrebbe a verificare una alterazione eclatante dei Piani di Localizzazione, perché i bandi di gara per chiudere ormai la riforma dei cartelloni sono ormai posticipati alla prossima consiliatura e porteranno alla assegnazione decennale di 14.391 impianti a coloro che si aggiudicheranno i diversi lotti che verranno messi a bando.
In conclusione Roma può dire addio almeno fino alla fine di questa consiliatura ai bandi di gara per completare la riforma degli impianti pubblicitari, grazie anche all’operato della S.V., perché fin dalle prime sedute della Commissione Ambiente all’epoca da lei presieduta ha convocato tutte le ditte pubblicitarie per “criminalizzare” assieme a loro il servizio di bike sharing finanziato dalla pubblicità, in quanto a giudizio della S.V. favorirebbe le multinazionali, quelle stesse a cui poi la Sindaca Virginia Raggi e l’allora assessora Linda Meleo hanno permesso di introdurre a Roma senza alcuna regola diversi servizi di bike sharing a flusso libero che altro non sono stati e sono tuttora veri e propri noleggi e che sono tutti miseramente falliti.
Tanto si doveva anche a conclusione di un mandato dapprima da Presidente della Commissione Commercio ed ora da Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, di cui le scriventi associazioni non possono di certo dichiararsi entusiaste.
Distinti saluti.
Per associazione Bastacartelloni-Francesco Fiori
Il Presidente
Prof. Franco Quaranta
Per associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS)
Il Responsabile del Circolo Territoriale di Roma
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
Roma, 23 agosto 2021
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Post del 14 agosto 2021 sulla pagina facebook di “Roma Pulita”