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Primo caso in Italia di condanna per “furto venatorio”

2 Gennaio 2014
in CACCIA E ANIMALI, Gestione della caccia nel Lazio, NEWS
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Immagine.Venegono Superiore

Comune di Venegono Superiore (VA)

La normativa sulla caccia antecedente a quella attualmente in vigore è partita – dopo l’unificazione nazionale – dal concetto dapprima che la selvaggina è res nullius (rimasto invariato con le leggi regionali, con la legge unificatrice n. 1420 del 24 giugno 1923, con il Regio Decreto n. 117 del 15 gennaio 1931, con il Regio Decreto n. 1016 del 5 giugno 1939, con la legge n. 799 del 2 agosto 1967 e con la legge n. 17 del 28 gennaio 1970), per arrivare poi alla legge n. 968 del 27 dicembre 1977, che ha riconosciuto per la 1° volta la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e che ha introdotto conseguentemente la teoria giurisprudenziale del “furto venatorio” ai danni proprio dal patrimonio indisponibile dello Stato.

Questo filone giurisprudenziale è praticamente nato nel 1982, quando Maurizio Santoloci – oggi magistrato con qualifica di Cassazione e funzioni di GIP presso il Tribunale di Terni – si è distinto fra i protagonisti promotori della teoria del “furto venatorio”: la sua prima nomina come magistrato è stata quella di Pretore di Sorgono in Provincia di Nuoro, quando i pretori avevano funzioni di pubblico ministero ed operavano anche inchieste ed azioni penali in via diretta che hanno portato a definire molti di loro “pretori d’assalto”.

Immagine.Maurizio Santoloci

Il dott. Santoloci ha portato un contributo decisivo alla teoria della caccia abusiva come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato: dopo una serie di sentenze che proponevano l’innovativo principio, Santoloci ha firmato il 1° mandato di cattura in Italia contro un bracconiere accusato di avere ucciso un muflone sardo.      

Questa prassi giurisprudenziale all’epoca ha consentito una efficace e diffusa strategia di contrasto alle forme di bracconaggio più svariate: va infatti ricordato, per chiarezza generale e per meglio inquadrare il problema, che al tempo della originaria applicazione della prassi giurisprudenziale in esame i casi di applicazione sono stati numerosissimi e praticamente sistematici su tutto il territorio nazionale.

Questo in quanto la pregressa normativa in materia venatoria era del tutto lacunosa e prevedeva sanzioni specifiche assolutamente blande ed irrisorie anche per i casi di bracconaggio più importanti: questa applicazione diffusa ha comportato tuttavia la conseguenza che in alcuni casi è stata applicata anche in ipotesi di illeciti minori.

Immagine.sequestro gabbia

In quel tempo, la sanzione penale per il reato di furto aggravato in casi di violazioni da parte di cacciatori che non rispettavano perfettamente le regole, oltre che a carico di bracconieri conclamati, ha creato dei problemi politici e la reazione delle associazioni venatorie.

Trattandosi in effetti di una teoria giurisprudenziale e non di una norma di legge, la pregressa disciplina della legge n. 968/1977 – fino a che è stata vigente  – era praticamente applicabile sia ai casi minori che ai grandi casi di bracconaggio, con la conseguenza che anche in alcuni casi di violazioni modeste alla normativa sulla caccia si rischiava una pesante sanzione penale per violazioni modeste.

La successiva, ed attualmente vigente, normativa in materia, si è dunque posta questo problema ed ha cercato di porvi rimedio a livello politico e per evitare che la teoria del “furto venatorio” potesse essere applicata, oltre che ai bracconieri in senso stretto, anche a carico dei cacciatori nelle ordinarie violazioni alle regole venatorie, in calce alle specifiche sanzioni penali ed amministrative previste dalla medesima normativa ha espressamente posto il divieto di applicazione della teoria giurisprudenziale del furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato in quei casi in cui la medesima legge sulla caccia già prevede una propria sanzione specifica amministrativa oppure penale.

Ma da parte di molti (anche organi di polizia giudiziaria ambientale) si è sostenuto che con l’attuale vigenza della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) l’applicazione della teoria giurisprudenziale del “furto venatorio” si è rarefatta e molti hanno – erroneamente – pensato che tale teoria giuridica non fosse più applicabile: e questo solo grazie ad un equivoco di lettura delle disposizioni contenute appunto nella successiva ed attuale normativa.

La legge n. 157/1992 non ha infatti proibito in senso assoluto e totale l’applicazione del “furto venatorio” ai casi di bracconaggio: ed è qui l’equivoco di lettura di coloro che sostengono il principio che tale prassi giurisprudenziale oggi non sia più applicabile.

Infatti una attenta lettura della legge-quadro n. 157 dell’11 febbraio 1992 n. 157 pone in luce che tutto il sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) è rivolto verso il cacciatore munito di regolare concessione (leggi: licenza) che poi viola i parametri di detto accordo contrattuale e dunque viene perseguito ora a livello appunto penale ora a livello amministrativo.

Detta legge non contiene, dunque, una disposizione generale che esclude l’applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede le esclusioni solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa, ed infatti la norma che proibisce l’applicazione del “furto venatorio” è l’art. 30 n. 3 il quale recita: “Nei casi di cui al comma 1 (dell’art. 30 ndr) non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del codice penale”, relativi rispettivamente al “Furto”, alle “Circostanze aggravanti” ed ai “Furti punibili a querela dell’offeso”.

Immagine.swequestro gabbie

Analoga previsione per gli illeciti amministrativi previsti dall’art. 31: sembrerebbe dunque di poter dedurre che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell’art. 30 e dell’art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo.

La fattispecie di bracconiere totale è fattispecie del tutto diversa.

A conferma di tale teoria va richiamata la Sentenza della Corte di Cassazione n. 34352 dell’11 agosto 2004 sentenza tar lazio 5239_09pagg. 1-6con cui è stato sancito che l’art. 1 della legge n. 157 del 1992 stabilisce l’appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato e con le norme successive regola le modalità attraverso le quali (concessione da parte dello Stato, art. 12) è consentito l’esercizio dell’attività venatoria, specificando luoghi, tempi, modi e oggetto della stessa e prevedendo, correlativamente, agli artt. 30 e 31 sanzioni penali ed amministrative per i comportamenti difformi ivi specificamente ed analiticamente elencati, per i quali è espressamente esclusa la possibilità di applicare le norme di cui agli artt. 624, 625, e 626 del Codice Penale:  riconferma quindi la già citata esclusione del furto “venatorio” nei casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa per il bracconiere senza licenza, peraltro confermando la condanna degli imputati per concorso in furto ai danni del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno subito e la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio per l’Ente Parco.

Il “furto venatorio” è un reato di competenza di tutta la polizia giudiziaria in generale e non solo di quella operante nel campo delle attività venatorie: è questo un punto importante che va sottolineato, anche per tutti gli strumenti procedurali connessi a livello rituale.

Immagine.sequestro furto venatorio

Mentre dunque sono regolate minuziosamente le conseguenze dell’inosservanza della disciplina positiva dettata per l’esercizio della caccia, manca del tutto all’interno della legge la prevenzione delle conseguenze che derivano dall’esercizio della caccia in assenza della stessa licenza, e cioè del presupposto – la licenza appunto – che rende lecito un comportamento altrimenti non consentito.

Ora proprio l’impianto complessivo della legge, fondato sul principio che é il possesso della licenza a rendere lecita l’appropriazione da parte del cacciatore di una fauna appartenente allo Stato, porta a ritenere che la mancanza della abilitazione faccia scattare la responsabilità per furto secondo le regole generali del codice penale, la cui esclusione è dalla legge stessa prevista solo con riguardo ai comportamenti di cui agli artt. 30 e 31 che, per il loro stesso contenuto di dettaglio, presuppongono il possesso di parte di chi li pone in essere della licenza di caccia.

Immagine.sequestro gabbie

La disciplina sulla caccia L. n. 157/1992 non esclude dunque in via assoluta l’applicabilità del cosiddetto “furto venatorio”: in realtà al contrario prevede tale esclusione solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa.

Si deduce quindi che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell’art. 30 ed in tutto l’articolo 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo, mentre il bracconiere senza licenza non rientra in questa prima parte dell’art. 30 ed in tutto l’articolo 31 e non rientra in nessun altra previsione specifica e dunque il furto venatorio appare ancora applicabile a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1 L. cit.) e restano dunque intatti i vecchi presupposti giuridici sul “furto venatorio”.

Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è dunque ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l’apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia.

La dimostrazione che la teoria del “furto venatorio” è oggi applicabile anche con la legge n. 157/1992 è venuta da quanto è avvenuto il 20 novembre 2013.

Benché la Cassazione abbia più volte ribadito che la cattura non autorizzata di fauna selvatica debba essere considerata un furto ai danni dello Stato, fino al 20 novembre del 2013 non si era mai giunti all’arresto e al rinvio a giudizio per direttissima di un bracconiere per illeciti che non riguardassero le armi da fuoco.

Attraverso reti, gabbiette da richiamo contenenti uccelli vivi e un altoparlante un bracconiere è riuscito a catturare una quarantina di uccelli nel Varesotto: l’uomo aveva allestito il roccolo, costituito da diverse reti da uccellagione, in un bosco di sua proprietà a Venegono Superiore (Varese).

Immagine.uccellini catturati

L’uomo è stato arrestato per furto ai danni dello Stato dai Carabinieri di Castiglione Olona in collaborazione con il SITA (Servizio Interprovinciale Tutela Animali) il cui intervento è stato condotto dal responsabile del Francesco Faragò che ritiene che si tratti del primo caso in Italia.

Sotto sequestro sono finite tre gabbie con uccelli maltrattati: erano vivi ma con le ali piene di ferite.

Immagine.carsdellino catturato

Gli uccelli catturati, tra cui tordi, merli e fringuelli, erano destinati anche a cacciatori come richiami vivi per l’attività venatoria ed usati dallo stesso bracconiere come “esche” vive per altri uccelli attirati dai loro richiami: confiscati all’uomo anche reti e richiami elettronici utilizzati per la cattura dei volatili.

I volatili sono stati affidati al Centro recupero animali selvatici di Vanzago (Milano), mentre gli strumenti utilizzati per la cattura sono stati sequestrati: oltre che di furto ai danni dello Stato, l’uomo è stato accusato anche di maltrattamento di animali, ricettazione e violazione della Convenzione internazionale di Berna sulla tutela della fauna selvatica.

Il 20 novembre del 2013 presso il Tribunale di Varese si è svolto il processo per direttissima nei confronti di questo bracconiere, che è comparso in aula e che si è inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere, per dichiararsi poi disposto ad un patteggiamento arrivando a fare ammenda in aula: si è scusato davanti all’autorità giudiziaria, dichiarandosi pentito e promettendo di non farlo mai più.

Il pubblico ministero Sabrina Ditaranto ha chiesto ed ottenuto dal giudice Anna Azzena la non sospensione della pena che ha avuto una ragione specifica: lanciare un messaggio chiaro.

L’uomo ha patteggiato ed avuto una condanna a sei mesi e a una multa da € 300,00: ha avuto anche il divieto di dimora a Venegono Superiore, provvedimento che di fatto lo priva della propria riserva di caccia personale.

Maurizio Santoloci, che è anche direttore dell’ufficio legale  della LAV, ha commentato con soddisfazione la sentenza: “Siamo di fronte ad una svolta giudiziaria di portata storica, che da un lato conferma la piena applicabilità della teoria del bracconaggio come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, smentendo clamorosamente tutti coloro che fino a ieri hanno sostenuto che vigente l’attuale legge sulla caccia tale teoria era ormai inapplicabile, e dall’altro riapre scenari straordinari nel contrasto a tutte le forme di bracconaggio più sistematiche, seriali e distruttive. La sentenza ha confermato non solo che tale teoria giurisprudenziale è totalmente viva ed applicabile, ma ha anche avallato l’arresto in flagranza per i casi più gravi di bracconaggio, contro ogni regola ed al di fuori di ogni disciplina di legge. Questo caso è un segnale importante anche per gli operatori di polizia sul territorio”.

 

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