Mi è stata trasmessa ieri sera una copia delle modifiche alla legge regionale sui parchi n. 29/1997 che sarebbero contenute nel maxiemendamento presentato dalla maggioranza di governo della Regione Lazio.
Ogni Piano di Assetto dei parchi è suddiviso in 4 zone di tutela (ed eventuali sottozone), che vanno dalla zona di riserva integrale e passando per la zona di riserva generale e la zona di protezione arrivano alla zona di promozione economica e sociale, “da individuare nelle aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione”: solo in quest’ultima zona è consentita la nuova edificazione.
Secondo la legge regionale n. 29/1997 nella zona di riserva integrale “l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità”, nella zona di riserva generale “è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio”, mentre nelle zone di protezione sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Pur mantenendo le suddette prescrizioni, anche perché recepiscono integralmente l’art. 12 della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, il maxiemendamento – se approvato con un tale testo – darebbe ad ogni futuro Piano di Assetto dei parchi e delle riserve naturali del Lazio la facoltà di consentire di far realizzare ugualmente all’interno anche delle zone di riserva generale e di protezione, oltre che nelle zone di promozione economica e sociale [il maxiemendamento fa salve le zone di riserva integrale, bontà sua!],:
– gli interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore della legge 29/1997;
– gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale;
– gli ampliamenti ed adeguamenti a fini agrituristici;
– gli interventi di adeguamento tecnologico e funzionale.
È di tutta evidenza che gli “ampliamenti” a fini agriturisitici, ancorché consentiti dalle “misure di salvaguardia”, non possono essere invece realizzati quanto meno nelle zone di riserva generale dove la norma vigente (lasciata peraltro inalterata) vieta proprio di “ampliare le costruzioni esistenti”, se non anche nelle zone di protezione dove appare piuttosto forzato far rientrare gli “ampliamenti” fra le opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Ma secondo il classico detto per cui l’appetito vien mangiando, il maxiemendamento non si ferma qui, perché va ben oltre, consentendo ai Piani di Assetto di far realizzare nelle stesse 3 suddette zone anche e soprattutto i Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) che in deroga ai vincoli paesistici hanno già permesso in regime di “misure di salvaguardia” di far costruire ex novo addirittura strutture alberghiere.
Si riportano alcuni esempi significativi di quanto è stato costruito nel parco di Veio in regime di “misure di salvaguardia”.
Tutto questo è stato possibile grazie alla legge regionale n. 12/2012 di modifica dell’originario Piano Casa della Polverini, che ha cambiato le “misure di salvaguardia” di parchi e riserve naturali, consentendo di realizzare “interventi strutturali” (soprattutto case) previsti dai Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) anche in deroga alle prescrizioni di tutela dettate sia dai Piani Territoriali Paesistici (PTP) approvati che dal Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR) adottato.
Va messo in risalto che il 28 settembre 2012 il Governo Monti ha impugnato presso la Corte Costituzionale la suddetta modifica della legge regionale n. 12/2012.
Secondo il Consiglio dei Ministri l’articolo 1 della l.r. n. 12/2012 è in contrasto con le norme statali in materia di tutela del paesaggio e di governo del territorio ed in particolare il comma 19 che prevede che nelle zone di massima protezione (zone “A” in regime di misure di salvaguardia) siano consentiti interventi di nuova costruzione e di realizzazione di manufatti funzionali all’attività agricola anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico.
Per evitare la pronuncia della Corte Costituzionale su tutti i vizi di legittimità rilevati (prima dal Governo Berlusconi e poi dal Governo Monti) la Giunta Regionale, d’intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), ha approvato la Proposta di legge regionale n. 76 del 24 settembre 2013, che immotivatamente ha “dimenticato” la suddetta precisa censura, non voluta prendere nella benché minima considerazione nemmeno dopo che il sottoscritto l’ha fatta presente in sede di osservazioni consegnate il successivo 7 novembre nel corso della audizione concessa alle associazioni ambientaliste dalla Commissione Ambiente (vedi https://www.vasroma.it/la-inammissibile-dimenticanza-sia-della-regione-lazio-che-del-mibac/).
Metto in risalto che la suddetta “dimenticanza” del MIBACT non è stata presa in considerazione nemmeno dopo che con Nota VAS prot. n. 21 del 25 novembre 2013 l’ho fatta presente all’allora Presidente del Consiglio Enrico Letta ed all’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali Massimo Bray.
Metto in ancora maggior risalto che la proposta di legge n. 76 è stata convertita nella legge regionale n. 8 del 12 agosto 2014, peraltro stravolgendola, senza tenere nel debito conto né le osservazioni di VAS né tanto più l’emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle che è stato bocciato per giunta senza nemmeno uno straccio di motivazione (vedi https://www.vasroma.it/il-consiglio-regionale-del-lazio-stravolge-la-proposta-di-legge-n-762013-concordata-dalla-giunta-regionale-con-il-mibact/#more-9194).
Ora con il maxiemendamento si pretende di consentire ai Piani di Assetto dei parchi e delle riserve di prevedere che anche nelle zone di riserva generale e nelle zone di protezione, oltre che nelle zone di promozione economica e sociale, si possano realizzare dei Piani di Utilizzazione Aziendale anche in deroga sia dei PTP che del PTPR.
In una inaccettabile ignoranza della normativa sovraordinata di livello statale, che è inammissibile ad ogni modo da parte di una amministrazione pubblica e peggio che mai da parte di chi ha il compito istituzionale di legiferare, questa maggioranza al governo della Regione Lazio con in testa l’Assessore Michele Civita (seguito a ruota dall’Assessore Fabio Refrigeri) sembra infischiarsene del tutto dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”: prescrive testualmente che “le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili” e che conseguentemente le loro “disposizioni … sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.
Il maxiemendamento punta anche ad integrare l’articolo 31 della legge regionale n. 29/1997 che riguarda lo “Sviluppo delle attività agricole” e che così come modificato dal censurato comma 19 dell’art. 1 della legge regionale n. 12/2012 consente la realizzazione in regime di “misure di salvaguardia” di PUA in deroga anche dei piani paesaggistici, precisando che vanno favoriti “compatibilmente … con il ruolo di TUTELA ATTIVA delle attività agricole, nelle zone di cui all’articolo 26, comma 1 lettera f)”, vale a dire ora in tutte e 4 le zone di ogni Piano di Assetto, ivi comprese quindi le zone di riserva integrale, dove le attività agricole non possono essere svolte dal momento che in queste zone “l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità”.
Di “TUTELA ATTIVA” si è curiosamente parlato nell’incontro con l’Assessore Fabio Refrigeri organizzato da Pippo la Cognata e Luigi Tamborrino, che si è svolto lo scorso 23 ottobre ed a cui ho dedicato un apposito articolo su questo stesso sito (vedi https://www.vasroma.it/incontro-con-lassessore-fabio-refrigeri-per-lapprovazione-dei-piani-dassetto-dei-parchi-e-il-riordino-della-legislazione-ambientale-regionale/#more-12105).
Ribadisco quanto ho già avuto modo di mettere in evidenza quel giorno, vale a dire che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 164 del 3 luglio 2013) era stato deciso “di procedere, nelle more della riforma della normativa regionale concernente il sistema della aree naturali protette regionali, al commissariamento dell’Ente regionale sopra menzionato, fino alla nomina dei nuovi organi di amministrazione secondo quanto previsto nell’ambito della riforma stessa … e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014”.
Quel giorno ho fatto presente all’Assessore Refrigeri che la Giunta con in testa il Presidente Zingaretti è in forte omissione di atti dovuti d’ufficio, perché alla fine ormai del mese di ottobre non c’è ombra nemmeno di una bozza di riforma della legge regionale n. 29/1997 che avrebbe dovuto consentire di insediare i nuovi Consigli Direttivi degli attuali Enti Parco con i rispettivi Direttori, interrompendo contestualmente un Commissariamento che in tal modo non si sa quanto invece durerà ancora.
Non potevo sapere quel giorno che questa maggioranza di governo sta intanto modificando per pezzi la legge regionale sui parchi n. 29/1997, smontandola con norme “spurie” che non hanno niente a che vedere con una seria ed organica sua riforma, in barba non solo agli impegni che la Giunta si era assunta, ma in totale spregio della superiore normativa statale che è obbligata a rispettare e non a derogare.
L’aspetto inquietante è che queste ulteriori modifiche volute alla legge sui parchi non sono contenute nella Proposta di legge regionale n. 75 del 23 settembre 2013 per cui il maxiemendamento sembra essere stato presentato anche per questo.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
Comments 1