Il Comune di Bassano del Grappa, unitamente ad altri Comuni limitrofi, ha ottenuto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici un chiarimento sulla ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico.
I quesiti sottoposti al Ministero sono stati i seguenti: “Ai fini della corretta applicazione della norma, si chiede pertanto una chiarimento formale a codesto spettabile Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, anche con riferimento alla Circolare interpretativa del 02.12.2020, per la conferma che per gli immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni Culturali, sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, è consentita intervenire con demolizione e ricostruzione classificabile come ricostruzione edilizia anche con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente,
precisando altresì quali siano allora, ai sensi del succitato art. 3 lettera d) come novellato dalla L. 120/2020, gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (sempre con riferimento alla Parte III, atteso che per quelli vincolati in base alla Parte II del Codice è possibile intervenire solo mediante conservazione/restauro) per i quali, la “demolizione con ricostruzione”, per essere classificata come “ristrutturazione”, deve prevedere la “fedele ricostruzione”, senza modifica a sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente, laddove quindi la modifica di tali parametri assoggetterebbe l’intervento al regime autorizzatorio delle nuove costruzioni“.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha risposto così: “come già richiamato in seno alla nota interpretativa di questo Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – dell’8 luglio 2021prot. n. 6865, si ritiene che per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) – sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco – sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente.
Tali interventi vanno, tuttavia, sempre inquadrati all’interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo“.
In verità questa conclusione non sembra tanto coerente con le premesse del ragionamento svolto dal Consiglio Superiore, le quali, come si può leggere negli allegati che pubblichiamo, avrebbero fatto presumere una soluzione opposta: vediamo se gli altri Ministeri diranno qualcosa.
Ringraziamo sentitamente l’Arch. Daniele Fiore, Dirigente Area V^ “Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità” del Comune di Bassano del Grappa per la cortese segnalazione.
DPR_380_2011_Ristrutturazione_edilizia_edifici_vincolati_richiesta_chiarimenti.stamped
1629211201526_CSLP.REGISTRO UFFICIALE.2021.0007944
(Articolo pubblicato con questo titolo il 19 agosto 2021 sul sito online “Italia Ius diritto degli enti locali”)
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Richiesta di chiarimenti del Comune di Bassano del Grappa
Chiarimenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
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N.B. – I beni paesaggistici non si sostanziano negli immobili e nelle aree indicate esclusivamente all’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma anche nelle aree relative ai cosiddetti “beni diffusi” e tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (vedi ad esempio le costruzioni realizzate dentro la fascia di rispetto dei 150 metri dei fiumi).
Le amministrazioni competenti per la tutela del vincolo rilasciano “nulla osta” ad opera delle Soprintendenze solo in caso di “beni culturali” (art. 22 del D.Lgs. n. 42/2004), mentre in caso di “beni paesaggistici” rilasciano “autorizzazioni paesaggistiche” ad opera delle Regioni o per delega ai Comuni, previo parere vincolante della Soprintendenza competente per territorio (art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004).
I chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non hanno comunque valenza giuridica e danno una “interpretazione” del tutto contraddittoria e soprattutto in violazione di quanto prescrive in modo inequivoco l’ultimo periodo della lettera d) del 1° comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, ai sensi del quale – in caso di immobili vincolati sia come “beni culturali” che come “beni paesaggistici” – “gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.
Nel rispetto della suddetta disposizione, in caso di presentazione di progetti in zona vincolate con demolizione e ricostruzione con diversa sagoma le Soprintendenze competenti per territorio dovranno esprimere sempre un parere vincolante negativo e le Regioni o i Comuni subdelegati non potranno rilasciare “autorizzazioni paesaggistiche”.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi