
La Vice Presidente della Comunità del Parco di Veio, Patrizia Nicolini, sindaca del Comune di Sacrofano, ha convocato per lunedì 21 giugno 2021 una riunione in teleconferenza della Comunità del Parco con al 2° punto all’ordine del giorno la “emergenza cinghiali”, per concordare un’azione comune sui territori.


Con nota prot. n. 6352 del 21 maggio 2021, a firma della sindaca del Comune di Sacrofano, é stato chiesto alla Prefettura di intervenire per promuovere un protocollo d’intesa, analogamente a quello sottoscritto per il territorio di Roma tra Regione, Città Metropolitana e Roma Capitale per la gestione concreta della problematica.


La Prefettura, in risposta, ha indetto un tavolo tecnico per con tutti gli Enti coinvolti per giovedì 15 luglio 2021.


In attesa di una normativa che consenta deroghe alle modalità e agli ambiti territoriali di caccia, la Regione si è impegnata a mettere a punto un protocollo d’intesa che consenta la gestione degli interventi di cattura nei centri urbani extra parco.
Lo schema del protocollo verrà sottoposto ai Sindaci.
Nel frattempo, per i territori all’interno del Parco, l’Ente Parco di Veio ha posizionato alcune gabbie, il cui numero è destinato ad aumentare, in punti strategici del nostro territorio, mettendo a disposizione, in comodato d’uso gratuito, la rete di protezione secondo necessità e concedendo il risarcirmento dei danni procurati dai cinghiali agli agricoltori all’interno dell’area naturale protetta.
È in corso l’addestramento degli agricoltori per la cattura autonoma dei cinghiali.

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N.B. – Con deliberazione n. 676 del 27 novembre 2015 la Giunta Regionale ha emanato la “Direttiva per l’individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all’interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della legge regionale n. 29/97”.
La nuova Direttiva, come riformulata, tiene conto dei suggerimenti espressi dall’ISPRA in ordine a quanto riportato ai paragrafi 1 (Premessa) e 11 (Gestione degli animali prelevati) della stessa direttiva, secondo il quale le possibilità previste sono tre:
– traslocazione e successivo rilascio in aree non recintate sufficientemente distanti da evitare il rientro dei soggetti nel sito di cattura;
– traslocazione presso strutture adeguatamente recintate;
– soppressione presso il sito di cattura o altro luogo idoneo.
La soppressione in loco è contro la legge sul benessere animale inoltre è
reato come previsto dalla attuale normativa sia nazionale che regionale sulla attività venatoria.—