Dopo gli interventi di Filippo Guardascione (dell’associazione “Basta Cartelloni”), che ha ripercorso le tappe della riforma dei cartelloni pubblicitari fin dal 2010, e di Roberto Tomassi (dell’associazione “Basta Cartelloni”), che ha parlato anche a nome di “Diarioromano” ponendo l’accento sul servizio di bike sharing mai decollato veramente a Roma, è stata la volta di Rodolfo Bosi dell’associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS) di cui si riporta il testo trasmesso il giorno dopo al Presidente ed ai membri della IX Commissione Commercio.
Si premette che in data 4 dicembre 2021 le associazioni VAS e Basta Cartelloni hanno chiesto un incontro sul completamento della riforma dei cartelloni pubblicitari con gli assessori Monica Lucarelli (per quanto concerne in particolare i 15 Piani di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari) ed Eugenio Patanè (per quanto concerne il servizio di bike sharing finanziato dalla pubblicità).
A distanza di quasi 5 mesi non è stato trovato da parte di entrambi gli assessori il tempo nemmeno per una risposta dilatoria, che per legge avrebbe dovuto esser data entro 30 giorni dal ricevimento della istanza: malgrado il sollecito trasmesso il 20 aprile 2022, non è stata data ancora a tutt’oggi risposta né dalla assessora Monica Lucarelli né dall’assessore Eugenio Patané.
Sollecito della richiesta di incontro con gli assessori Lucarelli e Patanè
In questo frattempo e precisamente in data 12 aprile 2022 il consigliere Francesco Carpano ha presentato una interrogazione a risposta scritta sulla riforma dei cartelloni pubblicitari che è stata inoltrata al Sindaco ed agli assessori competenti (vale adire Lucarelli e Patané) per sapere:
- se intendono dare completa attuazione alla riforma dei cartelloni pubblicitari, predisponendo i bandi di gara per la gestione decennale degli impianti da istallare in tutte le posizioni individuate sul territorio dai Piani di Localizzazione;
- se per mettere in atto i bandi di gara per lotti intendono modificare i piani di localizzazione eliminando il circuito per gli impianti di pubbliche affissioni, ridestinandolo ad un più congruo circuito;
- se intendono accogliere la proposta di un sistema ibrido di Bike Sharing, motivando comunque le ragioni di un eventuale rifiuto di una integrazione del servizio di Bike Sharing previsto nella riforma dei cartelloni pubblicitari di Roma con il servizio di Bike Sharing a flusso libero;
- se intendono comunque attivare anche un servizio di Bike Sharing di pubblica utilità finanziato dalla pubblicità, facendo sapere in tal caso se l’Agenzia per la Mobilità deve completare la progettazione di 250 ciclostazioni o prevedere invece una integrazione del servizio con il sistema a flusso libero, sostituendo le ciclostazioni con un numero ben maggiore di “stazioni-parcheggi” senza bisogno di corredarle di stalli o rastrelliere;
- se intendono invece abolire il servizio di Bike Sharing finanziato dalla pubblicità, rinunciando così anche all’utilizzo della bicicletta a pedalata assistita che non può garantire invece un servizio di noleggio privato di bici a flusso libero, facendo sapere in tale caso con quali forme e modi intende dare atto a questa operazione, senza mettere a rischio l’entrata a regime della intera riforma dei cartelloni; se intendono motivare le ragioni per cui questa Amministrazione rinuncia ad assicurare ai cittadini di Roma un servizio di Bike Sharing finanziato dalla pubblicità, che oltre ad essere di pubblica utilità (fornendo anche biciclette a pedalata assistita) porterebbe nelle casse del Comune non solo le entrate del Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) su ognuno degli impianti speciali concessi in gestione decennale come corrispettivo, ma anche un utile quanto meno sulla metà dei noleggi delle biciclette, e preferisce invece autorizzare a tempo indeterminato, senza alcun ritorno economico, un servizio privato di noleggio di biciclette a flusso libero a chiunque intenda introdurre nel mercato di Roma questo servizio senza regole certe.
RQ20220006405-INTERROGAZIONE SU RIFORMA IMPIANTI PUBBLICITARI
A distanza ormai di quasi 5 mesi alla suddetta interrogazione non risulta che sia stata data risposta alcuna né dal Sindaco Gualtieri né dagli assessori Lucarelli e Patané.
Una risposta indiretta, ma significativa, è stata data però dall’assessore Eugenio Patané che ha fatto approvare dalla Giunta Capitolina la deliberazione n. 315 del 21 agosto 2022 con cui sono state dettate le “linee guida per l’autorizzazione dei servizi di bike sharing a pedalata assistita a flusso libero sul territorio di Roma Capitale”.
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 315 del 31 agosto 2022
L’assessore Patané ne ha voluto dare notizia in un post pubblicato il 31 agosto 2022 sulla sua pagina facebook, a cui ho fatto il seguente commento: “Caro Assessore, ma lei sa o ignora completamente che dal 2017 é stato approvato il Piano di Localizzazione degli impianti pubblicitari che consente un servizio di bike sharing finanziato dalla pubblicità, esteso all’intero territorio comunale ed assegnato per 10 anni all’unica ditta che si aggiudicherà il bando internazionale disposto al riguardo?”.
L’assessore mi ha dato la seguente risposta: “Ma, secondo lei, posso ignorarlo? oppure, forse, dico forse c’è un motivo più complesso che lei dovrebbe analizzare e che non mi pare stia analizzando?”.
Gli ho replicato nel seguente modo: “Visto che si apre al confronto, dovrebbe essere più trasparente e spiegare in modo chiaro quale sia questo motivo più complesso per consentirmi di analizzarlo. Grazie”.
A tutt’oggi non mi ha più risposto, per cui sarebbe opportuno che tanto la Commissione Mobilità quanto la Commissione Commercio chiedano ufficialmente all’assessore Eugenio Patané di sapere quale sia questo “motivo più complesso” che ostacolerebbe il completamento della riforma dei cartelloni pubblicitari e con essa il servizio di bike sharing finanziato dalla pubblicità.
Un seguito, soprattutto perché dovuto, è stato invece dato alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare sui “Termini per l’attuazione dei Piani di Localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari”, che il 3 maggio 2022 è stata presentata dai consiglieri Francesco Carpano, Flavia De Gregorio e Dario Nanni.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE.Testo definitivo
Sulla proposta il Segretariato Generale ha chiesto un parere da parte della Direzione del S.U.A.P.: con nota del 24 maggio 2022 il Direttore Tonino Egiddi ha espresso parere negativo, che è stato motivato per causa :
– della sentenza del TAR n. 3248 del 21 marzo 2022, con cui la Sezione Seconda ha accolto il ricorso n. 6230 del 2021 presentato dalla S.r.l. “Vivenda” per contestare gli importi richiesti del “Canone Unico Patrimoniale” (C.U.P.) relativo a sue maxi affissioni pubblicitarie su ponteggi;
Sentenza del TAR Lazio n. 3248 del 21 marzo 2022
– del ricorso ordinario NRG 5229 depositato il 12 maggio 2022 con cui la Confederazione delle Imprese Pubblicitarie Romane Associate (I.R.P.A.) ed una trentina di ditte pubblicitarie da essa rappresentate hanno chiesto l’annullamento della “DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI” decisa con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 16 febbraio 2022 e confermata nel bilancio del 2022 dalla successiva deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 2 marzo 2022.
Il direttore Tonino Egiddi ha fatto sapere che la suddetta sentenza del TAR è stata impugnata al Consiglio di Stato e che il ricorso è tuttora pendente ed ha concluso affermando che “alla luce di queste considerazioni, non appare possibile avviare atti di gara sulla base di atti normativi oggetto di impugnative e tutt’oggi sub judice”.
Attività Produttive RC20220016043-Parere proposta di Deliberazione-signed_firmato
Il Presidente della III Commissione Capitolina Mobilità Giovanni Zannola ha allora convocato una riunione per l’8 giugno 2022 con all’ordine del giorno la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare.
III CCP Mobilità conv_ 8 giugno 2022 ore 12.30
Dal canto suo il Presidente della IX Commissione Capitolina Commercio Andrea Alemanni ha convocato una audizione per il 13 luglio 2022 con all’ordine del giorno il “Confronto sul Piano Regolatore dei mezzi e degli impianti pubblicitari”, invitando l’assessora Monica Lucarelli che ha fatto partecipare al posto suo il direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive dott. Francesco Paciello.
RQ20220011309-Conv. IX CCP-Commercio 13 7 22
Il Presidente IX Commissione Andrea Alemanni ha voluto poi convocare per il 19 luglio 2022 una audizione con le “Associazioni di Categoria Impianti Pubblicitari”, senza specificare su quali specifici argomenti.
Conv. IX CCP-Commercio 19 7 22 (1) _RQ20220011799-
Benché invitato, l’Assessore Euegenio Patané non si è degnato di partecipare alla riunione promossa dal Presidente della Commissione Mobilità: vi ha partecipato invece il Presidente della Commissione Commercio, Andrea Alemanni, che non fa però parte della Commissione Mobilità.
Nel corso del suo intervento il Presidente della Commissione Commercio Andrea Alemanni dopo aver definito la proposta di deliberazione di iniziativa consiliare “notevole e interessante“, si è dilungato sui presunti ritardi causati dai ricorsi a TAR e Consiglio di Stato delle ditte pubblicitarie, per arrivare a far presente la necessità di apportare degli emendamenti al testo della proposta di delibera e motivare così la richiesta (poi accolta da tutti) di rimandare il parere ad una prossima riunione congiunta con la Commissione Commercio, che a tutt’oggi deve ancora avvenire.
Riguardo ai possibili emendamenti al testo della proposta di deliberazione si fa presente che non possono riguardare la sua struttura, oggettivamente immodificabile, ma soltanto la scadenza da imporre caso mai alla Giunta Capitolina.
Il Presidente Andrea Alemanni ha dichiarato che lo scopo della audizione del 13 luglio 2022 è stato quello di portare un po’ di chiarezza su una vicenda che è diventata complessa per quanto riguarda la proposta di deliberazione di iniziativa consiliare sul completamento della riforma dei cartelloni pubblicitari, dal momento che su di essa è stato espresso parere negativo.
Per quanto riguarda invece la successiva audizione del 19 luglio 2022 Andrea Alemanni ha parlato di una 2° seduta sul PRIP e sulle tematiche legate alle questioni che il Comune ha avuto su una riforma a metà, per cui è secondo lui corretto ed utile sentire i cosiddetti “portatori di interesse”, da cui apprendere tutto quel che c’è da apprendere, dal momento che lui vuol capire fino in fondo sentendo non solo la parte amministrativa.
Ha ammesso di non essere il massimo esperto sulla materia della pubblicità dichiarando testualmente: “Se dico fregnacce, correggetemi, perché mi serve questo confronto con voi.”
La richiesta di VAS e Basta Cartelloni di essere auditi è finalizzata a portare un contributo utile, correggendo al tempo stesso anche alcune delle informazioni che non sono state portate in modo corretto nel corso sia della prima che soprattutto della seconda audizione della Commissione Commercio e che hanno generato una certa confusione.
La proposta di deliberazione di iniziativa consiliare che ha determinato le 2 suddette audizioni riguardava il completamento della riforma dei cartelloni pubblicitari, con la messa a gara delle postazioni individuiate dai 15 Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari che sono stati approvati ormai quasi 4 anni fa con deliberazione della Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2027, ma che sembrano essere stati completamente ignorati in tutte e tre le audizioni.
Deliberazione Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2017
Nella audizione dello scorso 13 luglio 2022 il direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, dott. Francesco Paciello, con cui VAS e Basta Cartelloni hanno avuto ed hanno tuttora un cordiale rapporto di reciproca stima e collaborazione, ha ripercorso le tappe della riforma citando però soltanto le deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 49 e n. 50 del 30 luglio 2014, di approvazione rispettivamente del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (P.R.I.P.) e del Regolamento di Pubblicità, ma non ha citato la deliberazione della Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2017 con cui sono stati approvati i Piani di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari che individuano in ognuno dei 15 Municipi di Roma le postazioni da mettere a gara.
dott. Francesco Paciello
https://streaming.comune.roma.it/portal/watch/commission/0735416d-d621-4eb1-a0de-98d1867196ed
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014
Per chiarezza di quanto si dirà più avanti è utile sapere che secondo la Relazione definitiva ai Piani di Localizzazione ad ottobre del 2017 nella Nuova Banca Dati (NBD) del Comune di Roma erano censiti circa 28.000 impianti pubblicitari ricadenti nelle tipologie disciplinate dal PRIP, per una superficie espositiva complessiva di oltre 166.000 mq. di cui quasi 20.000 (oltre il 70%) sono su suolo pubblico corrispondenti ad una superficie di 119.500 mq.: dal momento che in base al comma 9 dell’art. 34 del Regolamento di Pubblicità, approvato con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, tutte le concessioni e le autorizzazioni sono scadute alla data del 31 dicembre 2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni, ma possono rimanere sul territorio “comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione”, si dovrebbe presumere che gli impianti pubblicitari esistenti ad oggi sul territorio dovrebbero essere più o meno sempre i 28.000 censiti nella Nuova Banca Dati (che risulta aggiornata solo all’anno 2020), a cui si dovrebbero aggiungere gli impianti abusivi installati e non ancora rimossi, proprio per causa del mancato completamento della riforma dei cartelloni pubblicitari.
Va messo in evidenza al riguardo che nel rispetto della legge statale il 20% dei 138.000 mq. (pari a 27.600 mq) è invece su proprietà privata, equamente ripartita fra impianti su strada e impianti nei mercati rionali rispettivamente con 13.800 mq di superficie espositiva ciascuno.
Tenuto conto del dimensionamento complessivo del P.R.I.P. pari a 138.000 mq, la superficie espositiva complessiva ricoperta ad oggi di 166.000 mq. è attualmente superiore del 20% di quella prevista.
Secondo i Piani di Localizzazione così come definitivamente approvati nel 2017, la futura superficie espositiva complessiva su suolo pubblico dovrebbe calare dagli attuali 166.000 mq. (pari a 28.000 impianti circa) a 61.349 mq. (pari a 15.019 impianti pubblicitari).
Nella sua panoramica Paciello ha affermato che tutta la fase attuativa del PRIP non avrebbe avuto prosecuzione: il presidente Alemanni ha aggiunto che questa è la verità, ignorando anche lui che nel 2017 c’è stata anche e soprattutto l’approvazione dei Piani di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari.
Il dott. Francesco Paciello ha invece fatto sapere di 2 gare su proprietà privata espletate nel 2021 e nel 2022 e di una gara su suolo pubblico che è stata però impugnata con un ricorso tuttora pendente, senza precisare nient’altro al riguardo.
Le 2 gare su proprietà privata dovrebbero aver fatto seguito ad un avviso pubblico del 17 giugno 2021, relativo all’avvio del procedimento per il rilascio di autorizzazioni ad installare mezzi privati per l’esposizione pubblicitaria su beni privati o di proprietà non comunale ai sensi dell’art. 8 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141 del 15 dicembre 2020: non riguarda quindi specificatamente i Piani di Localizzazione che hanno individuato le postazioni esclusivamente su suolo pubblico.
Si precisa al riguardo che con il completamento della riforma dei cartelloni pubblicitari anche in proprietà privata si passerebbe dagli attuali 28.800 mq. a quota 15.300 mq..
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141 del 15 dicembre 2020
Avviso_pubblico_area_privata_del_21_05_21_5_signed
L’avviso pubblico è stato online fino al 30 novembre 2021.
La gara su suolo pubblico ha fatto seguito invece ad un avviso pubblico del 22 luglio 2021, con cui sono stati messi a gara 19 siti non urbanizzati individuati su suolo pubblico da 53 allegati, dove si consente a coloro che si aggiudicheranno il bando di installare 145 ulteriori impianti pubblicitari, di cui 127 di metri 3,00 x 2,00 e 18 di metri 1,40 x 2,00, per una superficie complessiva di 896,4 mq., che vanno ad aggiungersi ai 15.019 impianti pubblicitari ed alla superficie complessiva di 61.349,6 mq. individuata dai Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari approvati dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 243 del 13 novembre 2017.
All.A_Avviso_pubblico_Gara_Area_Pubblica_signed
Va per di più messo in evidenza che, in termini di “giungla dei cartelloni”, i 19 tratti di strada non urbanizzata in cui si vogliono installare gli ulteriori 145 impianti sono per lo più pieni di cartelloni pubblicitari che i Piani di Localizzazione non prevedono: a titolo di esempio si riporta di seguito il tratto di via di Acilia su cui il bando prevede 6 cartelloni di mt. 6 x 3 ma su cui risultano ad oggi già istallati una diecina di impianti pubblicitari.
In tal modo non solo si aumenta ancor di più la “giungla”, ma si apre – come si è aperto – un sicuro contenzioso con le ditte titolari degli impianti esistenti che in base al comma 9 dell’art. 34 del vigente Regolamento di Pubblicità possono rimanere sul territorio “comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione”.
Con il bando così attuato, con il rilascio anzitempo di ben 149 autorizzazioni di durata decennale, si è venuta a verificare per di più una alterazione eclatante dei Piani di Localizzazione, perché i bandi di gara per chiudere ormai la riforma dei cartelloni sono ormai posticipati quanto meno a questa consigliatura e dovrebbero portare alla assegnazione decennale di 14.391 impianti a coloro che si aggiudicheranno i diversi lotti che verranno messi a bando.
Il dott. Francesco Paciello ha parlato anche di “pareri di massima richiesti nel 2014” sul P.R.I.P. che a suo dire avrebbe fatto la scelta di postazioni fisse, per cui la politica dovrebbe ora fare una valutazione sulla scelta definitiva tenendo contro delle eventuali modifiche avvenute sul territorio.
Una affermazione del genere non è del tutto corretta, dal momento che le “postazione fisse” sono quelle che gli articoli da 28 a 32 della Normativa Tecnica di Attuazione del P.R.I.P. rimandano ad una progettazione ed approvazione dei Piani di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari: per avere un “parere di massima” sulle postazioni individuate dai Piani di Localizzazione lo stesso dott. Francesco Paciello ha indetto una serie di conferenze di Servizi sui Piani di Localizzazione (e non sul P.R.I.P.) redatti dalla S.p.A. “Aequa Roma”: con nota prot. QH 23709 del 2 aprile 2015 (e non certo del 2014) ha convocato la 1° Conferenza dei Servizi per il 15 aprile 2015, invitando a parteciparvi le seguenti tre Soprintendenze:
– Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, che aveva come direttore l’Arch. Renata Codello, ma che ha poi delegato l’Arch. Antonella Neri;
– Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma, che aveva come direttore l’Arch. Francesco Prosperetti, ma che ha poi delegato la Dott.ssa Mirella Serlorenzi;
– Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che aveva come direttore il Dott. Claudio Parisi Presicce , ma che ha poi delegato la Dott.ssa Paola Rossi e la Dott.ssa Susanna Le Pera.
Ai sensi del 3° comma dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990 “i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni”, che sono stati interamente utilizzati dalle tre suddette Soprintendenze, che hanno consegnato i rispettivi pareri nell’ultima delle 6 Conferenze di Servizio che si è tenuta il 13 luglio 2015.
Una volta approvati i Piani di Localizzazione, prima di mettere a gara le singole postazioni da essi individuate, occorre acquisire tutte le autorizzazioni preventive ed obbligatorie per metterle a disposizione di chi vincerà le gare relative alle postazioni ricadenti in aree soggette a vincolo archeologico o a vincolo storico-monumentale (cosiddetti “beni culturali”) oppure a vincolo paesaggistico (cosiddetti “beni paesaggistici”): per le prime occorre acquisire la “autorizzazione” della Soprintendenza competente per territorio ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”), che non è quindi un semplice “parere”, mentre per le seconde occorre il rilascio della “autorizzazione paesaggistica” da parte del Comune di Roma in potere di subdelega, previo “parere” vincolante della Soprintendenza competente per territorio ai sensi dell’art. 146 sempre del D.Lgs. n. 42/2004.
Si tratta quindi di avere in via definitiva tutte le “autorizzazioni” necessarie da rilasciare in blocco grazie ai pareri di massima già espressi a monte.
Al riguardo il dott. Francesco Paciello ha fatto sapere che “ad oggi abbiano i pareri delle Soprintendenze archeologiche (che valgono però 6 mesi): manca la Soprintendenza Statale”, senza specificare meglio al riguardo.
Ammesso che abbia voluto fare un distinguo tra “beni culturali” e “beni paesaggistici”, per i primi si deve parlare di specifica “autorizzazione” vincolante della Soprintendenza statale, mentre per i secondi trattasi di “parere” espresso a livello endoprocedimentale sempre dalla Soprintendenza statale: entrambe le “autorizzazioni” una volta rilasciate hanno la durata di 5 anni e non di 6 mesi.
Va fatto altresì presente che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma e la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma sono state dapprima fuse nella Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale.
Ma poi, in ottemperanza al Dpcm n. 169 del 2 dicembre 2019 e del DM n. 21 del 28 gennaio 2020, le competenze della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale sono state trasferite a due istituti di nuova configurazione:
– la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, che come direttrice l’arch. Lisa Lambusier;
– la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, che ha come direttrice la dott.ssa Margherita Eichberg.
Per la sola città di Roma competente è invece la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, che ha come direttrice la dott.ssa Daniela Porro.
Mentre la Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali è rimasta la stessa, sono cambiati i funzionari della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, che – stando alle voci raccolte al riguardo – avrebbero preteso di riesaminare ogni “parere” di massima reso per tutte le postazioni individuate dai Piani di Localizzazione.
Per acquisire tutte le “autorizzazioni” ed i “pareri”, il dott. Francesco Paciello non ha fatto sapere di avere riavviato dal 31 gennaio 2020 la serie di Conferenze di Servizi che si sarebbero dovute concludere per legge entro 90 giorni, vale a dire entro 3 mesi, quando così non sembra essere stato a distanza ormai di 2 anni e mezzo.
Il dott. Francesco Paciello ha fatto sapere inoltre che il PRIP prevede aree a progettazione unitaria dove vengono fissati solo dei tetti massimi di pubblicità che vengono messi a gara: il privato presenterebbe un progetto su cui chiede il parere.
L’art. 33 della Normativa Tecnica di Attuazione del P.R.I.P. prescrive che “ciascuna area a progettazione unitaria deve essere oggetto di un unico piano di localizzazione”.
Anche e soprattutto nella 2° audizione del 19 luglio 2022 sono stati completamente ignorati i Piani di Localizzazione degli Impianti Pubblicitari ed è stata ingenerata conseguentemente una certa confusione proprio da parte dai cosiddetti “portatori di interesse”, da cui il Presidente Alemanni ed i membri della Commissione Commercio avrebbero dovuto apprendere in modo esatto tutto quel che c’è da apprendere, e per ammissione dello stesso presidente Alemanni si è registrato alla fine un comune allineamento sulla volontà di riformare comunque il settore modificando non solo il Regolamento, ma addirittura il P.R.I.P., procedendo all’indietro come i gamberi dopo ben 8 anni.
https://streaming.comune.roma.it/portal/watch/commission/1b48c37a-d8e6-4c45-aeeb-f9a9b1bfc80f
A tal riguardo si mette in evidenza che per il completamento della riforma dei cartelloni pubblicitari non occorre nessuna modifica né del P.R.I.P. né del Regolamento di Pubblicità, ma caso mai soltanto dei Piani di Localizzazione che hanno individuato su tutto il territorio le postazioni relative a 7 distinti “circuiti” (Pubbliche Affissioni, Impianti S.P.Q.R., bike sharing e servizi igienici, impianti di proprietà privata, pubblico servizio e servizi municipali): siccome la legge di stabilità n. 160/2019 ha abolito dal 1 gennaio di quest’anno le pubbliche affissioni, si tratta di assegnare ad altro circuito tutte le postazioni destinate alla PP.AA. dai Piani di Localizzazione.
Riguardo alla 2° audizione della Commissione Commercio non è dato anzitutto di sapere se siano stati convocati proprio tutti i cosiddetti “portatori di interesse”, che per il caso specifico sono costituiti non solo dalle singole ditte pubblicitarie ma anche dalle loro associazioni di categoria che sono quanto meno la “Associazione Italiana Pubblicità Esterna” (A.I.P.E.), la confederazione delle “Imprese Pubblicitarie Romane Associate” (I.R.P.A.), la “Società Pubblicitarie Associate Romane” (SPAR) e la “Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane” (A.A.P.I).
Stupisce pertanto fortemente che a questa 2° audizione non abbia partecipato o non sia comunque intervenuta soprattutto l’I.R.P.A. che con le sue oltre 30 ditte associate è stata la promotrice del ricorso al TAR contro la disciplina del CUP.
Ad intervenire è stato solo l’avv. Alessio Foligno, in qualità di direttore generale dell’A.I.P.E., che si è rifatto al P.R.I.P. e specificatamente all’art. 24 delle sua Normativa Tecnica di Attuazione relativa alla “Disciplina degli impianti su proprietà privata o pubblica non comunale”, riguardanti anche gli impianti collocati sulle edicole dei giornali, sui banchi fissi del commercio, nelle aree di servizio per il rifornimento dei carburanti e nei piazzali di parcheggio ricavati fuori dalla sede stradale.
Oltre che ad essere disponibile a modificare il Regolamento (non si capisce per quali ragioni), l’avv. Foligno ha detto che bisogna dare attuazione all’art. 24, di cui andrebbe modificato il testo (e quindi la deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 49 del 30 luglio 2014) per porre in essere tutta una serie di migliorie: ha espressamente parlato di “rimozione degli impianti abusivi, riqualificazione delle aree adiacenti all’impiantistica pubblicitaria, introduzione di sistemi per consentire una rapida verifica degli impianti esistenti sul territorio, impiantistica pubblicitaria di design.”
Non si ravvedono anche qui le ragioni oggettive per rimettere mano addirittura agli atti originari che ben 8 anni fa hanno dato inizio alla riforma dei cartelloni.
L’avv. Alessio Foligno ha posto l’accento anche sull’istituto del project financing, per evitare a suo giudizio monopòli, garantendo la concorrenza modificando anche qui il Regolamento.
La messa a gara degli impianti non prevede il project financing nella maniera più assoluta, nemmeno con il bando internazionale per aggiudicare il servizio di bike sharing o di elementi di arredo urbano, entrambi finanziati dalla pubblicità, per i quelli non si deve presentare nessun progetto di project financing ma a cui non possono di certo partecipare ditte che non hanno mai erogato un servizio di tal genere.
Nell’ignoranza dei Piani di Localizzazione, lo stesso Andrea Alemanni, pur parlando di un sistema in grado di dare servizi aggiuntivi (in un’ottica di integrazione), ha poi ipotizzato dei Piani di massima occupabilità degli spazi pubblicitari, chiedendosi come sia possibile tenere conto degli spazi centrali rispetto a quelli periferici, senza sovraffollare le zone centrali rispetto a quelle periferiche.
Alemanni vorrebbe una fotografia dell’esistente: ha fatto al riguardo una analogia con la rotazione dei posteggi, da sottoporre a revisione per una eventuale ricollocazione.
Ha parlato di “censimento delle postazioni di ogni singolo player”, per stabilire la rendita maggiore o minore di posizione, precisando che sarebbe utile ragionare insieme, per avere un quadro delle priorità, per riformare meglio insieme.
Ha parlato di un rischio che vede nella situazione attuale, che è per l’appunto quella quanto meno dei 28.000 impianti pubblicitari attualmente istallati sul territorio e non certo dei 15.019 cartelloni pubblicitari che saranno un domani definitivamente presenti sul territorio.
Quanto al presunto rischio di sovraffollamento delle zone centrali rispetto a quelle periferiche, il presidente Alemanni ignora che il comma 1-bis dell’art. 7 del vigente Regolamento di Pubblicità prescrive che “il territorio capitolino viene suddiviso in massimo dieci lotti che ricomprendono impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i Municipi, a garanzia di un’omogeneità economica complessiva” e che il successivo comma 2 precisa che “Roma Capitale procede al rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei lotti”: è evidente quindi che ognuno dei lotti da mettere a gara (per uno o più “circuiti”) sarà costituito da impianti sia centrali che periferici di valore economico complessivo pari agli altri lotti.
Se è comprensibile l’ignoranza della materia da parte del presidente della Commissione Commercio, anche per sua stessa ammissione, non è invece ammissibile che la suddetta norma sia ignorata dal rappresentante dell’A.I.P.E., che è per giunta avvocato e che ha condiviso l’affermazione di Alemanni, aggiungendo per di più che il rischio di imprese centrali di monopòli in danno di quelle periferiche si elimina disciplinando il project financing: ha chiesto che il nuovo Regolamento sia approvato a tutela proprio anche della concorrenza.
Lo ha contraddetto il sig. Luca Mariogiovanni della S.r.l. “Vivenda”, affermando che “l’ipotesi di concorrenza sleale non esiste, perché il futuro CUP sarà una maggiorazione della tassa di occupazione di suolo pubblico e non di 3-4 volte superiore al vecchio C.I.P.”.
L’ignoranza della normativa vigente in materia è stata registrata anche nell’intervento del sig. Alberto Gaudini, amministratore delegato della D&D s.r.l., che ha parlato della necessità, oltre che di cambiare la tipologia degli impianti, di avere una concessione pluriennale perché a suo giudizio l’investimento sull’impiantistica non è fatto nel migliore dei modi (secondo lui 1 anno 2 anni a seconda di come si svolgeranno le gare), per cui ha auspicato la possibilità di una certezza pluriennale (ad es. sugli impianti a led).
Alberto Gaudini
Gli ha fatto eco l’avv. Foligno che ha dichiarato di essere disposto ad investire a fronte di un allungamento delle concessioni, che potrebbero essere trasferite.
C’è da sapere al riguardo che prima delle modifiche apportate al Regolamento, la durata dei titoli era di tre anni per concessioni e di 5 anni per le autorizzazioni: il 1° comma dell’art. 10 del vigente Regolamento stabilisce che “le autorizzazioni all’esposizione di pubblicità con mezzi privati e le locazioni di impianti e altri beni comunali utilizzati per il medesimo fine hanno durata decennale”, per cui non si capisce bene dove vogliono andare a parare i cosiddetti “portatori di interesse”.
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Fatte tutte queste precisazioni ai fini di una corretta informazione e conoscenza della problematica relativa alla riforma degli impianti pubblicitari, veniamo ora al cuore del problema che riguarda il parere negativo espresso sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare per causa della sentenza del TAR n. 2348/2022 con cui è stato disposto che “l’amministrazione comunale è, dunque, tenuta a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, ri-esercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati e adottando gli atti amministrativi conseguenti alla presente pronuncia giurisdizionale e conseguente restituzione delle somme in favore della ricorrente delle somme versate ove non dovute.”
Nel corso della audizione del 13 luglio 2022, a richiesta del cons. Carpano il dott. Francesco Paciello ha fatto sapere che sarà l’Assemblea Capitolina a decidere nel 2023 se recepire la decisione del TAR: se da un lato è chiaro che, come già fatto nel 2021, l’Assemblea Capitolina dovrà comunque stabilire anche per l’anno 2023 se confermare o meno l’importo del CUP deciso l’anno precedente in corso.
Ma a stabilire l’obbligo o meno di recepire la disposizione del TAR sarà il Consiglio di Stato, a cui si è appellata l’Avvocatura Capitolina, ovviamente sul presupposto che il calcolo dell’importo del CUP così come calcolato dal Comune sia giusto.
A tal riguardo l’avv. Alessio Foligno ha affermato che ci ha lasciati perplessi che il Comune dapprima con una Determinazione Dirigenziale abbia dato una comunicazione alla luce della sentenza del TAR e poi avrebbe cambiato idea con una 2° Determinazione Dirigenziale del 17 maggio 2022, comunicata il 20 giugno 2022, in base alla quale si applica la sentenza solo alle maxiaffissioni sui ponteggi.
Stupisce che il sig. Foligno, a maggior ragione perché avvocato, non voglia riconoscere ciò che al momento è lapalissiano, vale a dire che la sentenza del TAR n. 2348/2022 (peraltro sub iudice) riguardi esclusivamente l’importo del CUP relativo alla pubblicità sui ponteggi, mentre il ricorso al TAR dell’I.R.P.A. e delle 30 ditte con essa associate (peraltro tuttora in itinere senza ancora alcuna pronuncia di 1° grado) riguardi esclusivamente l’importo del CUP relativo agli impianti pubblicitari istallati al suolo.
All’intervento del cons. Carpano che ha definito “strumentale” il ricorso al TAR dell’I.R.P.A. e dei suo 30 soci, il dott. Francesco Paciello ha voluto replicare facendo presente di non ritenerlo “strumentale”, perché recepisce i contenuti di carattere generale della sentenza del TAR n. 3248/2022.
Si fa presente al riguardo che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 141 del 15 dicembre 2022 sono state approvate le “Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni in conseguenza della intervenuta legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) e ripubblicazione del Regolamento sulla Pubblicità di Roma Capitale”, con cui è stato introdotto il nuovo tributo, ossia il Canone Unico Patrimoniale (CUP) per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all’art. 1, comma 819 lettera b) della Legge di Bilancio del 27 dicembre 2019, n. 160, sostitutivo del vecchio Canone di Iniziativa Pubblicitaria (CIP), mentre per l’anno 2021, le tariffe del canone in questione sono state determinate con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale n. 52/2021, che l’I.R.P.A. ed i suoi 30 associati non si sono sognati di impugnare.
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141 del 15 dicembre 2020
Per l’anno in corso 2022 è stato confermato lo stesso importo del CUP con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale n. 7 del 16 gennaio 2022, inserito poi in bilancio con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale n. 9 del 25-26 gennaio 2022: con il suddetto ricorso l’I.R.P.A. chiede l’annullamento di entrambe le suddette deliberazioni, facendo leva sulla sentenza del TAR n. 3248/2022 espressamente citata.
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 7-2022
In termini di metodo si fa presente che l’Amministrazione Capitolina non potrebbe procedere a nessuna pianificazione o programmazione, se sospendesse sempre ogni volta l’iter dei procedimenti in caso di deposito al TAR (e poi anche al Consiglio di Stato) di ricorsi molto spesso promossi proprio per allungare sine die i tempi di approvazione definitiva di atti e procedure connesse.
È bene sapere riguardo alla riforma dei cartelloni che fino al giugno del 2017 sono stati presentati dalle ditte pubblicitarie e dalle loro associazioni di categoria ben 52 ricorsi tra TAR e Consiglio di Stato: la stragrande maggioranza di essi è stata respinta.
In termini di merito l’avv. Alessio Foligno ha fatto presente che non è stata fatta sufficiente chiarezza per cui si sono venute a creare diverse interpretazioni riguardo alla determinazione del CUP, rispetto a prima che c’era da una parte il CIP (Canone Iniziative Pubblicitarie) che era un tributo e dall’altro lato si aveva la TOSAP (Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) da lui considerata come una entrata patrimoniale.
Allo stesso riguardo il dott. Francesco Paciello ha fatto le seguenti considerazione: “La sentenza ottenuta dalla S.r.l. “Vivenda” contiene all’interno diversi aspetti, non solo l’importo in sé e per sé, perché è stato anche calcolato sotto due profili: un profilo è la tassa di occupazione di suolo pubblico ed un altro profilo è la differenziazione delle aree sul territorio.
Il tema del rapporto tra i due profili sta nel Regolamento, per cui o l’Assemblea Capitolina toglie questa differenziazione e stabilisce qual è il rapporto di occupazione con la tassa di suolo pubblico. La valutazione politica deve infatti stabilire che se riguarda solo un ponteggio il CUP può valere 100, ma se riguarda anche la pubblicità su ponteggio non può essere solo di 100, per evitare anche un danno erariale.
Decisione questa che spetta alla politica, con indicazione di prestare attenzione, per evitare effetti collaterali: la modifica delle tariffe spetta comunque all’Assemblea Capitolina.
La scelta se fare una procedura di gara con questi elementi di incertezza spetta alla Politica.
Deve scegliere ad esempio se mettere a gara 100 cartelloni o niente: non si può mettere a gara 100 impianti non sapendo se incasseremo 10.000.”
Anche per il sig. Luca Mariogiovanni (Vivenda) “il futuro CUP sarà una maggiorazione della tassa di occupazione di suolo pubblico ma non di 3-4 volte superiore al vecchio CIP”.
Il presidente Alemanni in un primo tempo riteneva ineludibile che ci si dovesse fermare, ma poi ha chiesto al dott. Francesco Paciello se sia possibile fare ugualmente la gare prevedendovi la clausola di modifica in corso d‘opera, ottenendone un rimando alla “politica”.
A conclusione di questo lungo ma doveroso intervento, si porta al riguardo il contributo delle associazioni VAS e Basta Cartelloni, che si basa su un doppio ordine di valutazioni, mettendosi dapprima dal punto di vista dei cosiddetti “portatori di interesse” e poi dal punto di vista della Amministrazione Capitolina.
1 – La vertenza giudiziaria in atto si può concludere soltanto o con una conferma dell’importo attuale del CUP oppure con una sua diminuzione e non certo con un suo aumento.
Da questo punto di vista, indire dei bandi gara con la clausola di modifica dell’importo del CUP in caso di obbligo giurisprudenziale definitivo costituisce per certo un incentivo per i “portatori di interesse” a partecipare alle gare, perché partono con la certezza di un importo del CUP a base d’asta che potrebbe anche ridursi a pié d’opera.
2 – In caso invece di conclusione della vertenza giudiziaria con una riduzione dell’importo del CUP imposta dal Consiglio di Stato, l’Amministrazione Capitolina sarebbe comunque costretta ad applicare per ogni anno futuro l’importo prescritto anche a tutti gli impianti pubblicitari tuttora installati sul territorio, fino a che non verranno indetti i bandi di gara.
Alla riserva del dott. Francesco Paciello, secondo cui non si possono mettere a gara postazioni di impianti pubblicitari senza sapere quanto si incasserà complessivamente, si fa presente che l’incasso complessivo sarà per legge comunque uguale quanto meno alla stessa entrata complessiva degli anni passati, dal momento che in base al comma 817 della legge di stabilità n. 160/2019 il gettito derivante dal CUP comprende il gettito derivante dalle complessive entrate tributarie e corrispettive che il canone è andato a sostituire ed esso non può essere variato in aumento rispetto al precedente gettito così individuato (comma 817).
Ne consegue che i bandi di gara possono essere indetti con la suddetta clausola.
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Non si è d’accordo invece sotto nessun punto di vista sulla presunta necessità di tornare indietro come i gamberi, modificando sia il PRIP che il vigente Regolamento di Pubblicità per i seguenti motivi.
L’art. 24 della Normativa Tecnica di Attuazione del PRIP non ha motivo di essere modificato perché è e rimane “compiuto” in sé con l’attuale sua formulazione.
Quanto invece al vigente Regolamento di Pubblicità, non c’è motivo alcuno di modificarlo in funzione della disciplina del CUP, dal momento che recepisce e riporta solo l’elencazione dei commi da rispettare della legge di stabilità n. 160/2019.
Nel caso che il Consiglio di Stato obbligasse ad un diverso importo complessivo del CUP, sarebbero caso mai da modificare solo le deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 52/2021 e n. 7/2022 che hanno approvato la quantificazione dell’importo.
L’eventuale modifica obbligata delle suddette deliberazioni porterebbe ad applicare la clausola inserita nei bandi di gara che fossero stati indetti nel frattempo.
Si mette infine in evidenza che, qualora la “politica” non ritenesse di indire i bandi gara fino a che non ci sarà certezza definitiva, nelle more possono però essere predisposti tutti gli altri atti che sono propedeutici alla predisposizione dei bandi di gara.
Per il completamento della riforma dei cartelloni pubblicitari, prima ancora dei bandi di gara, mancano da espletare ancora i seguenti procedimenti:
– rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni paesaggistiche per tutte le posizioni individuate dai Piani di Localizzazione ricadenti in aree soggette a vincolo;
– redazione ed approvazione del piano di localizzazione delle aree a progettazione unitaria previste dal P.R.G. del Comune di Roma (ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del “Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e delle pubbliche affissioni”);
– verifica e conferma definitiva di tutte le ubicazioni previste dai Piani di Localizzazione;
– formazione dei lotti territoriali per circuiti di impianti (servizio di bike sharing, cultura e spettacolo, impianti SPQR, impianti di proprietà privata, impianti di servizio), con esclusione del circuito per le Pubbliche Affissioni (PPAA) di cui occorre assegnare ad un altro congruo circuito le rispettive ubicazioni individuate dai Piani di Localizzazione:
– criteri generali di ammissione alle procedure di assegnazione decennale degli impianti (con riferimento anche alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 343 del 23 ottobre 2015).
Roma, 8 settembre 2022