La prima legge della Regione Lazio che ha disciplinato la materia delle aree naturali protette è stata la legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977, che è rimasta in vigore fino a che non è stata abrogata dalla vigente legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997.
Ai sensi della legge regionale n. 46/1977 in questi quasi venti anni sono state istituite le seguenti 29 aree naturali protette, suddivise secondo la classificazione tipologica operata dalla legge stessa.
- 3 parchi naturali
Appennino Monti Simbruini – Area protetta istituita come “parco naturale” con legge regionale n. 8 del 29 gennaio 1983 e poi sottoposta al riordino ai sensi dell’art. 39 della legge regionale n. 29/1997. Ricade nelle Province di Roma e di Frosinone. La sua superficie è di 29.990 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificato nell’ambito dei “Parchi Naturali regionali”, al numero 217, con il Codice EUAP0186, nella tipologia del “parco naturale”.
Monti Lucretili – Area protetta istituita come “parco naturale” con legge regionale n. 41 del 26 giugno 1989, poi modificata ed integrata dalla legge regionale n. 15 del 26.5.1994. Sottoposto a riordino ai sensi dell’art. 39 della legge regionale n. 29/1997. Ricade nelle Province di Roma e di Rieti. La sua superficie è di 18.204 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificato nell’ambito dei “Parchi Naturali Regionali”, al numero 219 con il Codice EUAP0190, nella tipologia del “parco naturale”.
Inviolata – Area protetta istituita come “parco archeologico naturale” con legge regionale n. 22 del 20 giugno 1996. Ricade in Provincia di Roma. – La sua superficie è di 535 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificato nell’ambito dei “Parchi Naturali Regionali”, al numero 216 con il Codice EUAP1032, nella tipologia del “parco archeologico”.
- 5 parchi suburbani
Valle del Treja – Area protetta istituita come “parco suburbano” con legge regionale n. 43 del 22 settembre 1982. Ricade nelle Province di Roma e di Viterbo. La sua superficie è di 628,00 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificato nell’ambito della “altre aree naturali protette”, al numero 661, con il Codice EUAP0442, nella tipologia del “parco suburbano”, come organismo di gestione costituito da un Consorzio di Enti Pubblici (Comuni di Mazzano Romano e Calcata).
Castelli Romani – Area protetta istituita come “parco suburbano” con legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1984, modificata ed integrata poi dalla legge regionale n. 64 del 28 settembre 1984 e dalla legge regionale n. 63 del 24 maggio 1990. Sottoposto a riordino ai sensi dell’art. 39 della legge regionale n. 29/1997. Ricade nella Provincia di Roma. La sua superficie è di 9.108 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificato nell’ambito dei “Parchi Naturali regionali”, al numero 218, con il Codice EUAP0187, nella tipologia del “parco naturale”.
Marturanum – Area protetta istituita come “parco suburbano” con legge regionale n. 41 del 17 luglio 1984. Ricade in Provincia di Viterbo. La sua superficie è di 1.240 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificato nell’ambito dei “Parchi Naturali regionali”, al numero 224, con il Codice EUAP0189, nella tipologia del “parco regionale”, come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Comunale di Barbarano Romano.
Appia Antica – Area protetta istituita come “parco suburbano” con legge regionale n. 66 del 10 novembre 1988, poi modificata ed integrata dalla legge regionale n. 37 del 6.9.1994, ed ampliata ai sensi dell’art. 42 della legge regionale n. 29/1997. Sottoposto a riordino ai sensi dell’art. 39 della legge regionale n. 29/1997. Ricade nella Provincia di Roma. Con una superficie di 3.296 ettari è classificato nel 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette nell’ambito dei “Parchi Naturali Regionali”, al numero 220, con il Codice EUAP0446, nella tipologia del “parco naturale”.
Gianola-Monte di Scauri – Area protetta istituita come “parco suburbano” con legge regionale n. 15 del 13 febbraio 1987. Ricade in provincia di Latina. La sua superficie è di 285 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificato nell’ambito dei “Parchi Naturali Regionali”, al numero 225, con il Codice EUAP0188, nella tipologia del “parco regionale”, come organismo di gestione costituito da un Consorzio tra i Comuni di Formia e Minturno.
- 5 parchi urbani
Pineta di Castel Fusano – Area protetta istituita come “parco urbano” con legge regionale n. 81 del 26 giugno 1980. Ricade nella Provincia di Roma. La sua superficie è di 916 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificato nell’ambito delle “Altre Aree Naturali Protette Regionali”, al numero 663 con il Codice EUAP0443, nella tipologia del “parco urbano”, come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Comunale di Roma.
Pineto – Area protetta istituita come “parco urbano” con legge regionale n. 21 del 23 febbraio 1987, poi modificata ed integrata dalla legge regionale n. 78 del 12 dicembre 1989.Ricade nella Provincia di Roma. La sua superficie è di 240 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificato nell’ambito delle “Altre Aree Naturali Protette Regionali”, al numero 664 con il Codice EUAP0444, nella tipologia del “parco urbano.
Monte Orlando – Area protetta istituita come “parco urbano” con legge regionale n. 47 del 22 ottobre 1986. Ricade in Provincia di Latina. La sua superficie è di 58 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificato nell’ambito delle “Altre Aree Naturali Protette Regionali”, al numero 662, con il Codice EUAP0441, nella tipologia del “parco urbano”, come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Comunale di Gaeta.
Antichissima Città di Sutri – Area protetta istituita come “parco urbano” con legge regionale n. 38 del 24 giugno 1988, modificata poi dalla legge regionale n. 14 del 17 febbraio 1992. Ricade in Provincia di Viterbo. La sua superficie è di 7 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificato nell’ambito dei “Parchi Naturali Regionali”, al numero 226, con il Codice EUAP0185, nella tipologia del “parco urbano”, come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Comunale di Sutri.
Aguzzano – Area protetta istituita come “parco urbano” con legge regionale n. 55 dell’8 agosto 1989. Ricade nella Provincia di Roma. La sua superficie è di 57 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificato nell’ambito delle “Altre Aree Naturali Protette Regionali”, al numero 665 con il Codice EUAP0445, nella tipologia del “parco urbano”.
- 11 riserve naturali
Nazzano-Tevere Farfa – Area protetta istituita con legge regionale n. 21 del 4 aprile 1979, poi integrata con legge regionale n. 27 del 5 ottobre 1999. Ricade nelle Province di Roma e di Rieti. La sua superficie è di 705 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificata nell’ambito delle “Riserve Naturali Regionali”, al numero 352 con il Codice EUAP0269, nella tipologia della “riserva naturale”, come organismo di gestione costituito dal Consorzio di gestione.
Lago di Vico – Area protetta istituita con legge regionale n. 47 del 28 settembre 1982, poi modificata dalla legge regionale n. 81 del 22 maggio 1985. Ricade in Provincia di Viterbo. È in corso una proposta di ampliamento della riserva con l’istituzione dell’Ente di gestione dei “Monti Cimini-Lago di Vico”. La sua superficie è di 3.346 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificata nell’ambito delle “Riserve Naturali Regionali”, al numero 377 con il Codice EUAP0271, nella tipologia della “riserva naturale”, come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Comunale di Caprarola.
Lago di Posta Fibreno – Area protetta istituita con legge regionale n. 10 del 29 gennaio 1983. Ricade in Provincia di Frosinone. Con la superficie di 345 ettari è classificata nel 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette nell’ambito delle “Riserve Naturali Regionali”, al numero 353 con il Codice EUAP0270, nella tipologia della “riserva naturale”, come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Comunale di Posta Fibreno.
Macchiatonda – Area protetta istituita con legge regionale n. 54 del 23 luglio 1983, modificata poi dalla legge regionale 16 dicembre 1988 n. 87. Ricade nella Provincia di Roma. La sua superficie è di 244 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificata nell’ambito delle “Riserve Naturali Regionali”, al numero 351 con il Codice EUAP0268, nella tipologia della “riserva naturale”, come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Comunale di Santa Marinella.
Monte Rufeno – Area protetta istituita con legge regionale n. 66 del 19 settembre 1983. Ricade in provincia di Viterbo. La sua superficie è di 2.893 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificata nell’ambito delle “Riserve Naturali Regionali”, al numero 355 con il Codice EUAP0273, nella tipologia della “riserva naturale”, come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Comunale di Acquapendente.
Laghi Lungo e Ripasottile – Area protetta istituita con legge regionale n. 94 del 17 giugno 1985. Ricade in Provincia di Rieti. Con la superficie di 2.942 ettari è classificata nel 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette nell’ambito delle “Riserve Naturali Regionali”, al numero 350 con il Codice EUAP0266, nella tipologia della “riserva naturale”, come organismo di gestione costituito da un Consorzio tra i Comuni interessati.
Tor Caldara – Area protetta istituita con legge regionale n. 50 del 26 agosto 1988. Ricade nella Provincia di Roma. La sua superficie è di 43 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali, dove è classificata nell’ambito delle “Riserve Naturali Regionali”, al numero 375 con il Codice EUAP0275, nella tipologia della “riserva naturale”, come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Comunale di Anzio.
Monte Navegna e Monte Cervia – Area protetta istituita con legge regionale n. 56 del 9 settembre 1988 e poi ampliata ai sensi dell’art. 41 della legge regionale n. 29/1997 con legge regionale n. 28 del 5 ottobre 1999. Ricade in Provincia di Rieti. La sua superficie è di 3.563 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificata nell’ambito delle “Riserve Naturali Regionali”, al numero 354 con il Codice EUAP0272, nella tipologia della “riserva naturale”.
Monterano – Area protetta istituita con legge regionale n. 79 del 2 dicembre 1988, modificata poi dalla legge regionale n. 62 del 15 novembre 1993. La sua superficie è di 1.076 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificata nell’ambito delle “Riserve Naturali Regionali”, al numero 378 con il Codice EUAP0274, nella tipologia della “riserva naturale”, come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Comunale di Canale Monterano.
Montagne della Duchessa – Area protetta istituita con legge regionale n. 70 del 7 luglio 1990. Ricade in Provincia di Rieti. La sua superficie è di 3.543 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificata nell’ambito delle “Riserve Naturali Regionali”, al numero 376 con il Codice EUAP0267, nella tipologia della “riserva naturale”, come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Comunale di Borgorose.
Selva del Lamone – Area protetta istituita con legge regionale n. 45 del 12 settembre 1994. Ricade in Provincia di Viterbo. La sua superficie è di 2.002 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificata nell’ambito delle “Riserve Naturali Regionali”, al numero 356 con il Codice EUAP0276, nella tipologia della “riserva naturale”, come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Comunale di Farnese.
- 5 monumenti naturali
Campo Soriano – Area protetta istituita con legge regionale n. 56 del 27 aprile 1985. Ricade nella Provincia di Latina. La sua superficie è di 974 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificato nell’ambito delle “Altre Aree Naturali Protette Regionali”, al numero 650 con il Codice EUAP0705, nella tipologia del “monumento naturale”, come organismo di gestione costituito dall’Amministrazione Comunale di Terracina.
Caldara di Manziana – Area protetta di 60 ettari, istituita con legge regionale 26 settembre 1988 n. 64. Ricade in Provincia di Roma. Non figura nel 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette perché è entrata a far parte del parco naturale del “Complesso Lacuale di Bracciano-Martignano”.
Valle delle Cannuccette – Area protetta istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2062 del 13 novembre 1995. Ricade in Provincia di Roma. La sua superficie è di 20 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificato nell’ambito delle “Altre Aree Naturali Protette Regionali”, al numero 652 con il Codice EUAP1031, nella tipologia del “monumento naturale”, come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Comunale di Castel S. Pietro Romano.
Pantane e Lacuisello – Area protetta di 104 ettari, istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 466 del 28 febbraio 1997. Ricade in Provincia di Roma: è stata poi ricompressa interamente all’interno del parco naturale del Complesso Lacuale di Bracciano-Martignano. Non risulta classificato nel 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, anche perché ricade interamente all’interno del parco naturale del Complesso Lacuale di Bracciano-Martignano.
Palude di Torre Flavia – Area protetta istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 613 del 24 marzo 1997. Ricade in provincia di Roma. La sua superficie è di 43 ettari secondo il 5° aggiornamento dell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificato nell’ambito delle “Altre Aree Naturali Protette Regionali”, al numero 653 con il Codice EUAP1071, nella tipologia del “monumento naturale”, come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Provinciale di Roma.
Ai sensi della legge regionale n. 46/1977 le suddette 29 aree naturali protette sono state affidate in gestione ai singoli Comuni oppure a Consorzi di Comuni, che hanno assunto i rispettivi direttori, stipendiati dalla Regione Lazio .
L’art. 39 della vigente legge regionale n. 29 del 6/10/1997, che ha abrogato la legge regionale 46/77, ha disposto il riordino delle aree naturali protette a quel momento esistenti, trasformando in Enti regionali di diritto pubblico i parchi naturali dei Monti Simbruini e dei Monti Lucretili, i parchi suburbani dei Castelli Romani e di Appia Antica, la riserva naturale di Monte Navegna e Monte Cervia: il parco urbano Monte Orlando ed il parco suburbano di Gianola e Monte Scauri sono stati accorpati sotto la gestione dell’Ente “Parco regionale Riviera di Ulisse”, a cui è stata affidata la gestione anche del monumento naturale Promontorio Villa di Tiberio e Costa Torre Capovento – Punta Cetarola istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 503 del 25 novembre 2002.
Il 1° comma del successivo art. 40 della legge regionale n. 29/1997 ha disposto che “le aree naturali protette gestite dal comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e le altre istituite successivamente a tale data ed interamente ricadenti nel territorio del comune stesso, costituiscono un sistema per la cui gestione è istituito l’ente regionale Roma Natura”, a cui sono state affidati i parchi urbani della Pineta di Castel Fusano, di Pineto e di Aguzzano.
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Il 6° comma dell’art. 39 delle legge regionale n. 29/1997 dispone che “la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale proposte di legge di adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive delle aree naturali protette alla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Con tali proposte di legge si provvede anche ad individuare le aree che possono costituire un unico sistema, a definirne il livello d’interesse regionale o provinciale e la relativa tipologia in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 5.”
Ai sensi della lettera c) del comma 186 dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 “al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:
(omissis)
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.”
Malgrado la suddetta disposizione nazionale, i consorzi di Comuni non sono stati a tutt’oggi soppressi.
A non essere state adeguate a tutt’oggi, dopo ben quasi 13 anni, rimangono pertanto le seguenti 11 aree naturali protette:
– “Parco suburbano Valle del Treja” la cui gestione è stata affidata al Consorzio tra i comuni di Calcata e Mazzano Romano;
– “Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile” la cui gestione è stata affidata al Consorzio tra i comuni di Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Poggio Bustone, Rivodutri e la Comunità Montana del reatino V zona “Montepiano reatino”;
– “Riserva naturale di Macchiatonda” la cui gestione è stata affida al comune di Santa Marinella (RM)
– “Riserva naturale di Monte Rufeno” la cui gestione è stata affidata al comune di Acquapendente (VT);
– “Parco dell’antichissima citta di Sutri” la cui gestione è stata affidata al comune di Sutri;
– “Riserva naturale regionale Tor Caldara” la cui gestione è stata affidata al comune di Anzio (RM);
– “Riserva naturale parziale delle Montagne della Duchessa” la cui gestione è stata affidata al comune di Borgorose (RI);
– “Riserva naturale parziale Selva del Lamone” la cui gestione è stata affidata al comune di Farnese (VT);
– “Riserva parziale naturale Monterano” la cui gestione è stata affidata al comune di Canale Monterano (RM);
– “Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno” la cui gestione è stata affidata al comune di Posta Fibreno (FR);
– “Parco suburbano Marturanum” la cui gestione è stata affidata al comune di Barbarano Romano (VT).
Diverse delle suddette aree naturali protette risultano senza Direttore, come ad esempio la Riserva parziale naturale Monterano (il cui direttore è andato in pensione senza essere stato a tutt’oggi sostituito), la Riserva naturale di Macchiatonda, la Riserva naturale parziale Selva del Lamone e la Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno: a svolgere le funzioni di Direttore è il Responsabile della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, dott. Vito Consoli.
Con il comma 110 dell’art. 7 delle legge regionale di stabilità n. 28 del 27 dicembre 2019 è stato disposto che “nelle more di quanto previsto all’articolo 39, comma 6, della l.r. 29/1997, la Giunta regionale delibera, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 (Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali) e non adeguate alla stessa l.r. 29/1997, per le quali si rende opportuna la nomina di un Direttore, nella misura non superiore al 60 per cento di esse. Per queste ultime, si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 24 della medesima l.r. 29/1997 relativo alla nomina del direttore, fatto salvo che, per quest’ultimo, la designazione è effettuata dagli organismi preposti alla gestione della medesima area naturale protetta”.
Non viene meglio precisata la nomina dei direttori nella misura non superiore al 60 per cento delle aree protette non adeguate alla legge regionale n. 29/1997.
Per quanto riguarda la figura del direttore delle aree naturali protette, il comma 1 bis dell’art. 24 della legge regionale n. 29/1997 detta la seguente disposizione: “Il presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto a tempo determinato, nell’ ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato.
La nuova nomina o il rinnovo di quella precedente sono effettuati entro novanta giorni dalla data della proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale. Fino a tale nomina o rinnovo si intende prorogato l’incarico di direttore precedentemente conferito”.
Il successivo 2° comma precisa che “per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione o di enti pubblici regionali, nominati direttori degli enti di gestione con contratto di diritto privato, il rapporto di lavoro presso le amministrazioni di appartenenza resta sospeso per la durata dell’incarico. Essi hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.”
In attuazione di quanto disposto dal comma 110 dell’art, 7 della legge regionale n. 29/2019, la Giunta Regionale del Lazio ha approvato la deliberazione n. 578 del 6 agosto 2020, relativa alla “Individuazione delle Aree naturali protette per le quali prevedere la nomina del direttore e determinazione del relativo trattamento economico”.
Nelle premesse della deliberazione viene fatto sapere che “relativamente al Parco sub-urbano Valle del Treja e alla Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile si procederà, con successivo provvedimento, alla soppressione dei relativi Consorzi di gestione ed alla successiva individuazione di diverse forme di gestione anche ai sensi della l.r. n. 29 del 1997”.
Viene considerato che “il territorio del Parco urbano dell’antichissima città di Sutri possiede le caratteristiche dei Monumenti naturali di cui all’articolo 6 della l.r. n. 29 del 1997 e che pertanto sarà possibile individuarlo come Monumento naturale con successivo provvedimento da adottarsi ai sensi dello stesso art. 6 della l.r. n. 29 del 1997”.
Nelle premesse della deliberazione viene inoltre considerato che “la Riserva naturale di Macchiatonda e la Riserva naturale di Tor Caldara hanno una superficie di ridotta estensione e che, pertanto, sarà possibile valutare l’opportunità di una gestione delle due riserve in maniera integrata con quella di altre aree protette oggi gestite da Enti regionali ai sensi dell’art. 12, comma 2 della l.r. n. 29 del 1997”.
Nelle premesse della deliberazione viene anche fatto sapere che per quanto riguarda la Riserva Naturale Montagne della Duchessa con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00219 del 9 agosto 2019 è stato designato Direttore il dott. Remo Coniglio, benché la nomina spettasse al Comune di Borgorose.
Logo Riserva Montagne della Duchessa
Per differenza, la deliberazione della Giunta Regionale arriva a ritenere opportuno “per le restanti sotto elencate aree naturali protette, non ancora adeguate secondo quanto previsto dal citato articolo 39 comma 6 della l.r. n. 29 del 1997, nominare il Direttore dell’Ente di gestione, così come individuato ai sensi dell’art. 24 della l.r. n. 29 del 1997:
– Riserva naturale di Monte Rufeno,
– Riserva naturale Selva del Lamone,
– Riserva naturale Monterano,
– Riserva naturale lago di Posta Fibreno,
– Parco Marturanum”.
Delle suddette 5 aree naturali protette solo la Riserva naturale di Monte Rufeno ed il Parco Marturanum hanno il Direttore con contratto a tempo indeterminato: a svolgere le funzioni di Direttore delle rimanenti tre è il dott. Vito Consoli della Direzione Regionale.
A motivazione della decisione, dopo aver dato atto che “la designazione del Direttore dell’Area naturale protetta è effettuata dagli organismi preposti alla gestione della area medesima, così come previsto dal citato comma 110 dell’art. 7 della l.r. n. 28 del 2019” ed aver ritenuto che “in fase di prima applicazione le nomine dei direttori delle sopra citate aree protette possano decorrere dal giorno 1° ottobre 2020”, viene portata la considerazione secondo la quale “ai Direttori degli Enti Parco, già istituiti ai sensi della l.r. n. 29 del 1997, alla luce dei compiti e delle responsabilità attribuiti, come sopra elencati, è attualmente riconosciuto un compenso omnicomprensivo, pari al trattamento economico fondamentale e di quello accessorio di posizione, oltre all’indennità di risultato, spettanti al dirigente di Area regionale” per cui conseguentemente “rispetto ai compiti sopra elencati, svolti dai Direttori degli Enti di gestione delle aree naturali protette, quelli svolti dai direttori delle aree protette non ancora adeguate secondo quanto previsto dal citato articolo 39 comma 6 della l.r. n. 29 del 1997 sono inferiori per livello di complessità, responsabilità e quantità, non essendo previsti, tra gli altri, i rapporti con la Comunità del Parco, in quanto non esistente, e la gestione di un bilancio autonomo dell’ente”.
La Giunta Regionale ritiene “opportuno, pertanto, di riconoscere ai Direttori delle aree naturali protette, istituite ai sensi della l.r. 28 novembre 1977, n. 46, come sopra individuate, un compenso omnicomprensivo, tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuiti, pari al trattamento economico fondamentale e di quello accessorio di posizione, oltre all’indennità di risultato, spettanti al dirigente di Ufficio regionale”,
La Giunta Regionale ha quindi deliberato “di stabilire che ai Direttori delle aree naturali protette, istituite ai sensi della l.r. 28 novembre 1977, n. 46, come sopra individuate, è riconosciuto un compenso omnicomprensivo, tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuiti, pari al trattamento economico fondamentale e di quello accessorio di posizione, oltre all’indennità di risultato, spettanti al dirigente di Ufficio regionale”.
Mentre per le Riserve Selva del Lamone, Monterano e Posta Fibreno appare più che opportuna la decisione di impegnare i rispettivi Comuni di Farnese, Canale Monterano e Posta Fibreno a nominare il proprio direttore con decorrenza dal prossimo 1° ottobre 2020, non è chiaro il destino che si intende riservare al direttore in carica della Riserva naturale di Monte Rufeno, dott. Massimo Bedini, ed al direttore in carica del Parco Marturanum, dott. Stefano Celletti.
Nel rispetto delle motivazioni addotte, ai due suddetti funzionari dovrebbe essere annullato il rispettivo contratto, per sostituirlo – con decorrenza dal 1° ottobre 2020 – con un contratto che preveda “un compenso omnicomprensivo, tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuiti, pari al trattamento economico fondamentale e di quello accessorio di posizione, oltre all’indennità di risultato, spettanti al dirigente di Ufficio regionale”.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
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