Prot. n. 11/2022 Al Sindaco del Comune di Castelnuovo di Farfa
Luca Zonetti
Al Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune di Castelnuovo di Farfa
Andrea Baldoni
Oggetto – Stazione Radio Base WIND Tre da istallare in via Roma Ovest snc, al Foglio 4 particella n. 156
È pervenuta a questa associazione la segnalazione di un gruppo di cittadini che lamenta l’apertura di un cantiere a ridosso di via Roma Ovest nella particella n. 156 del Foglio Catastale n. 4, che è classificata come “oliveto” e su cui la S.p.A. Wind Tre vorrebbe istallare una stazione Radio Base.
Foto aerea del 2022 tratta da Google Maps
Dalla documentazione di cui questa associazione è venuta in possesso è stato possibile ricostruire la vicenda in ordine cronologico.
Con deliberazione n. 19 del 31 luglio 2028 il Consiglio Comunale di Castelnuovo di Farfa ha approvato il “Regolamento comunale contenente la disciplina delle installazioni delle stazioni radio base per la telefonia mobile e per le telecomunicazioni nel territorio di Castelnuovo di Farfa”: in base all’art. 4 le istallazioni devono avvenire di norma su aree di proprietà comunale.
Il procedimento autorizzatorio è disciplinato dal successivo art. 5, ai sensi del quale «l’istanza o la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) deve essere presentata al Servizio tecnico comunale (all’Unione dei Comuni della Valle dell’Olio in caso di conferimento delle relative funzioni in materia) e deve essere corredata dal parere favorevole reso dall’Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della legge 36/2001 (A.R.P.A. Lazio).»
Stando a quanto dichiarato dalla stessa Wind Tre nella notifica preliminare del cantiere, il 31 dicembre 2018 con prot. n. 2022-000114276 (Posizione n. 122673) la Wind Tre ha ottenuto dal competente ufficio tecnico della Regione il rilascio della Autorizzazione Sismica per Inizio Lavori per un “intervento importante”.
Da un documento ufficiale del Comune di Castelnuovo di Farfa, di cui si dirà più avanti, è lo stesso Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, Andrea Baldoni, a parlare di «istanza presentata dalla società Wind tre s.p.a. prot. 2687 in data 16/11/2021 presso l’Unione dei Comuni della Valle dell’Olio, trasmessa a codesto ente al prot. n.° 6609 in data 13/12/2021 dove si richiedeva l’autorizzazione per l’istallazione di un impianto di telecomunicazioni di telefonia cellulare situato in via Roma Ovest, snc. Al Foglio 4 particella n. 156».
Ma nella notifica preliminare del cantiere risulta dichiarato che il 6 dicembre 2021 con prot. n. 0080539.U l’A.R.P.A. Lazio, Dipartimento Pressioni sull’Ambiente, Servizio Provinciale di Rieti, Unità Controlli ha rilasciato alla Wind Tre il Parere Tecnico Preventivo Favorevole, prescritto dall’art. 5 del Regolamento del Comune di Castelnuovo di Farfa, che va messo a corredo della istanza, come prescritto dall’art. 5 del Regolamento comunale: ne deriva che l’istanza presentata dalla Wind Tre il 16 novembre 2021 risultava viziata di legittimità in quanto sprovvista del preventivo ed obbligatorio parere favorevole reso dall’A.R.P.A. Lazio.
Per quanto riguarda inoltre il conferimento all’Unione dei Comuni della Valle dell’Olio delle relative funzioni in materia, c’è da mettere in evidenza che con deliberazione n. 25 del 22 dicembre 2020 il Consiglio Comunale di Castelnuovo di Farfa ha approvato il recesso dall’Unione dei Comuni della Valle dell’Olio, dando atto che «conseguentemente, le funzioni ed i servizi resteranno associati sino al 31 dicembre 2021».
Ne deriva che a partire dal 1 gennaio di quest’anno l’istruttoria della istanza della Wind Tre non poteva essere seguita nell’ambito delle funzioni e dei servizi associati dell’Unione dei Comuni della Valle dell’Olio.
Ma nella notifica preliminare del cantiere viene fatto sapere che il 10 dicembre 2021 la Wind Tre ha trasmesso al Comune di Castelnuovo di Farfa una istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii. tramite pec per l’adeguamento tecnologico e strutturale di una Stazione Radio preesistente sita in via Roma Ovest Foglio n. 4, particella 156.
Si mette in evidenza che sulla particella 156 del Foglio Catastale n. 4 non è mai esistita una Stazione Radio Base, quanto meno dal 2012, come attestano le foto seguenti tratte da Google Maps.
Stando così le cose, non si capisce come l’A.R.P.A. Lazio possa aver dato una approvazione di adeguamento su un impianto che non è mai esistito.
Per certo rimane che il 10 dicembre 2021 la Wind Tre ha effettivamente trasmesso una istanza di autorizzazione tramite p.e.c., ma per un impianto preesistente che non c’è mai stato e che vizia di legittimità la richiesta stessa.
L’istanza è stata presentata ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003, il cui comma 9 dispone che «le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali».
Il competente Ufficio Tecnico comunale ha avuto quindi 3 mesi di tempo per istruire l’istanza di autorizzazione, rilevando anche la presentazione a diversi indirizzi di due distinte richieste (al 16 novembre 2021, trasmessa poi al Comune il successivo 13 dicembre 2021, ed al 10 dicembre 2021) e soprattutto i vizi di legittimità.
Ma i 90 giorni sono trascorsi senza che l’Ufficio Tecnico abbia dato un seguito formale alla richiesta di autorizzazione.
Se si prende per più valida la data di presentazione via p.e.c. del 10 dicembre 2021, allora i 90 giorni sarebbero scaduti intorno al 10 marzo 2022: da tale data sarebbe scattato il silenzio-assenso, che avrebbe dato alla S.p.A. Wind Tre il diritto di dare inizio ai lavori.
Ma nel cartello di cantiere affisso dalla S.p.A. Wind Tre risulta dichiarato un inizio dei lavori al 4 marzo 2022, quando cioè non si era ancora formato il silenzio-assenso, a meno di voler calcolare la scadenza dei 90 giorni a partire dalla data del 16 novembre 2021, di presentazione dell’istanza di autorizzazione all’Unione dei Comuni della Valle dell’Olio.
Ai sensi del 1° ed unico comma dell’art. 87-bis del D.Lgs. n. 259/2003 «al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’ articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività [S.C.I.A.], conforme ai modelli predisposti dagli enti locali».
Siccome è sulla S.C.I.A. che si forma il silenzio-assenso, il cartello di cantiere non può parlare di “Permesso di costruire” n. 2022-0000114271 che sarebbe stato rilasciato il 31 dicembre 2021.
Nel cartello si conferma per di più che trattasi di «lavori di adeguamento tecnologico e strutturale di una SRB Wind Tre spa.»
I lavori sono poi iniziati fino alla scavo ed all’armatura per la posa in opera dell’antenna.
Come già detto l’Ufficio Tecnico ha fatto trascorrere i 90 giorni senza dare nessun seguito formale alla richiesta di autorizzazione: oltre che ad evidenziare i vizi sia di metodo che di merito dell’intera procedura, avrebbe potuto invitare la S.p.A. Wind Tre ad un confronto per trattare ed eventualmente concordare un sito alternativo di proprietà comunale, nel rispetto del Regolamento che si è dato il Comune.
Invece con Determinazione n. 35 del 29 marzo 2022 il Responsabile del Servizio Andrea Baldoni ha annullato il silenzio-assenso con un provvedimento di autotutela decisoria ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Nella Determinazione si fa riferimento alla istanza di autorizzazione che il 16 novembre 2021 la S.p.A. Wind Tre ha presentato all’Unione dei Comuni della Valle dell’Olio e che è riferita ad un nuovo «impianto di telecomunicazioni di telefonia cellulare».
Il provvedimento evidenzia l’inottemperanza della Stazione Radio Base agli articoli 3 e 4 del Regolamento comunale «in quanto posizionata in prossimità del centro abitato e localizzata in area residenziale privata».
L’ing. Andrea Baldoni non rileva che la istanza di autorizzazione presentata il 16 novembre 2021 non era corredata del parere favorevole dell’A.R.P.A. Lazio che è stato rilasciato il successivo 6 dicembre 2021.
L’ing. Andrea Baldoni sembra soprattutto ignorare del tutto che la S.p.A. ha aperto il cantiere dichiarando che trattasi di «lavori di adeguamento tecnologico e strutturale di una SRB Wind Tre spa»: dà però atto che la «comunicazione del silenzio-assenso implica l’impossibilità per Wind Tre S.P.a. di procedere ai lavori di esecuzione del progetto e che in difetto si provvederà con apposita ordinanza».
Ma dà alla fine comunicazione che il provvedimento di autotutela è impugnabile con ricorso al TAR del Lazio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
In considerazione del quasi certo ricorso al TAR della S.p.A. Wind Tre, si invita ad integrare il provvedimento di autotutela con la messa in evidenza di tutti i vizi di legittimità che non sono stati rilevati e che danno maggiore fondamento giuridico alla Determinazione, irrobustendone l’intelaiatura rispetto alle censure che verrebbero presentate al TAR.
Si fa ad ogni modo presente che ai sensi del 3° comma dell’art. 86 del D.Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003 (“Codice della comunicazioni elettroniche”) gli impianti di telefonia mobile sono stati qualificati come opere di urbanizzazione primaria: ne consegue allora che viene data ad essi la valenza di un servizio pubblico generale, per cui questo tipo di impianti rientra nel campo dell’Urbanistica e spetta quindi anche al Comune di Castelnuovo di Farfa il compito di una loro pianificazione che assicuri la ricezione delle comunicazioni da ogni parte del territorio del Comune.
Il comma 6 dell’art. 8 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”) consente ai Comuni di adottare un Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Le SS.LL possono far adottare dalla Giunta Comunale una proposta di deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale anche e soprattutto come apposita Variante Generale del P.R.G. con la finalità non solo di pianificare le aree da destinare alla rigenerazione urbana, ma anche di dare la possibilità di installare su traliccio anche più impianti di telefonia mobile, individuando tutte le aree che si renderanno necessarie per garantire la trasmissione delle comunicazioni sull’intero territorio cittadino.
Una pianificazione di settore del genere deve puntare ad individuare nella maniera più generale possibile le aree pubbliche su cui il Comune consentirà l’istallazione anche di più impianti di telefonia mobile a tutte quelle società di telecomunicazione che si aggiudicheranno gli appositi bandi di gara indetti dalla amministrazione comunale: per tutte le eventuali rimanenti aree di proprietà privata verrà impartita una specifica disciplina volta a dettare prioritariamente le regole a garanzia sempre di un servizio pubblico.
In tal modo si tutela meglio il decoro del Comune dalla giungla delle antenne e si assicura al tempo stesso soprattutto la salute dei cittadini dall’inquinamento elettromagnetico.
Si rimane in attesa di un cortese riscontro scritto che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990.
Distinti saluti
Roma, 31 marzo 2022