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VAS chiede di cancellare l’edificabilità di 6 ettari di proprietà del Vaticano consentita dal Piano di Assetto della riserva naturale regionale della Tenuta di Acquafredda

20 Ottobre 2020
in ARCHIVI, Aree contigue alle aree naturali protette, ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE, beni paesaggistici, edilizia, GOVERNO DEL TERRITORIO, MATERIE TRATTATE, NATURA, NEWS, piani territoriali, riserve naturali regionali
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 Risulta convocata per oggi in modalità telematica una seduta della VIII Commissione Ambiente della Regione Lazio dedicata anche alla proposta di Delibera Consiliare n. 49 del 29 settembre 2020 concernente la “Approvazione del Piano della Riserva Naturale della Tenuta di Acquafredda – Roma“.

VAS ha chiesto di potervi partecipare, ma ha ad ogni buon fine trasmesso nella giornata di ieri un suo studio approfondito sui diversi visi di legittimità rilevato nella scheda progetto n. 9 che consentirebbe allo Stato del  Vaticano di costruire circa 180.000 mc. sui 6 ettari di sua proprietà che ricadono ai bordi di via di Acquafredda.

***********************

 PIANO DI ASSETTO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA TENUTA DI ACQUAFREDDA: SCHEDA PROGETTO 9

(SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO SOCIO-SANITARI E RICETTIVI)

– OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTI –

La legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 all’art. 12 ha prescritto l’obbligo di redigere i Piani di Assetto dei parchi nazionali suddividendo il territorio in base al diverso grado di protezione nelle seguenti 4 zone:

Zona A (riserve integrali);

Zona B (riserve generali orientate);

zona C (aree di protezione);

Zona D (aree di promozione economica e sociale).

Il 1° comma del successivo art. 25 dispone che “strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.”

La Regione Lazio ha recepito la suddetta disposizione con la legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, abrogando la legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977 relativa alla “Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali.”

L’ha recepita al 1° comma dell’art. 26 nel seguente modo:

“1. Il piano dell’area naturale protetta, ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesistici e culturali presenti nell’area stessa, prevede:

…. f) l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione nelle seguenti zone caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso:

1) ZONA DI RISERVA INTEGRALE, nella quale l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità; 2) ZONA DI RISERVA GENERALE, nella quale è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere consentite le utilizzazioni produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, gli interventi sulle risorse naturali a cura dell’ente di gestione, nonché gli interventi di manutenzione previsti dall’articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali ed agrituristiche; 3) ZONA DI PROTEZIONE, nella quale, in armonia con le finalità istitutive dell’area naturale protetta e in conformità ai criteri fissati dall’ente di gestione con il regolamento di cui all’articolo 27, continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o compatibile, le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche la produzione artigianale di qualità e l’attività agrituristica. Sono altresì ammessi gli interventi previsti dall’articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della l. 457/1978, salvo l’osservanza del comma 1, lettera a), sulle destinazioni d’uso;

4) ZONA DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE, da individuare nelle aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione, nella quale le iniziative previste dal programma pluriennale di cui all’articolo 30 possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell’area, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento dell’area stessa da parte dei visitatori.

f bis) la proposta di aree contigue alla perimetrazione definitiva dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 10”.

Rispetto alla legge quadro sulle aree protette, che per le riserve naturali statali prevede un “Piano di Gestione”, la legge regionale del Lazio estende l’obbligo di redigere un Piano di Assetto anche per le riserve naturali regionali e provinciali.

Contestualmente alla legge regionale n. 29/1997 è stata istituita alla lettera r) del 1° comma dell’art. 44 la riserva naturale della Tenuta di Acquafredda, di interesse regionale, affidandone la gestione – ai sensi del successivo comma 8 dell’art. 44 – all’Ente regionale Roma Natura.

La riserva ricade nel territorio del XIII Municipio sostituendo il precedente Municipio XVIII (già “Circoscrizione XVIII”).

La riserva occupa una superficie di 254 ettari nell’ecosistema ambientale Ponte Galeria – Arrone, nel suburbio Aurelio, dei quali 145 di proprietà dello Stato del Vaticano a conduzione agricola.

Come riportato dai Mass Media sono oltre 30 anni che sui terreni di proprietà dell’Ente ecclesiastico si è cercato di costruire nel tentativo di “valorizzarli”.

Come raccontano le rassegne stampa d’epoca, il 10 maggio 1983 il Tribunale di Roma condannò monsignor Antonio Masci, allora rappresentante legale del Capitolo di San Pietro, a tre mesi di reclusione e al pagamento di un’ammenda di 3 milioni di lire per “lottizzazione abusiva” sui 145 ettari della tenuta dell’Acquafredda, sentenza confermata poi in Cassazione il 17 maggio del 1984.

A seguito della entrata in vigore della cosiddetta “Legge Galasso” n. 431 dell’8 agosto 1985, che ha imposto per legge un vincolo paesaggistico sui cosiddetti “beni diffusi” tra cui sono ricompresi anche parchi e riserve sia nazionali che regionali (e quindi anche la riserva della Tenuta di Acquafredda): la legge ha anche reso obbligatoria la redazione dei Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.).

Con deliberazione n. 2458 del 4 maggio 1987 la Giunta Regionale del Lazio ha adottato il Piano Territoriale Paesistico n. 15/4 “Arrone Galeria”, poi definitivamente approvato con la legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998.

Sul sito della Regione Lazio non è disponibile la documentazione relativa al P.T.P. n. 15/4, che dovrebbe però aver destinato i 145 ettari a conduzione agricola di proprietà del Vaticano a zona di Tutela Paesaggistica (TP), sottozona TPb – Tutela dei paesaggi agrari di grande estensione: lo si desume anche dal confronto con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che è stato adottato nel 2007 e di cui si dirà più avanti.

Nelle sottozone TPb tutti i Piani Territoriali Paesistici di Roma consentono soltanto nuove edificazioni subordinate alla redazione di un Piano di Sviluppo Agricolo esteso all’intera superficie aziendale.

Ciò nonostante, nel frattempo e precisamente nel 1992 è proseguito il tentativo di costruire sulle aree di proprietà del Vaticano, messo in atto dal costruttore romano Domenico Bonifaci che si è proposto al Vaticano come acquirente della tenuta per un valore di 120 miliardi di lire, il doppio del valore di mercato, salvo poi pretendere la restituzione dell’acconto già versato giustificato con il “mutamento delle condizioni politiche del Paese” in seguito all’esplosione dello scandalo Tangentopoli.

I tentativi di cementificazione dell’area sono stati sempre combattuti dai contadini affittuari da 60 anni degli appezzamenti di terra presenti nella Tenuta.

L’istituzione della riserva della tenuta di Acquafredda avrebbe dovuto bloccare le previsioni edificatorie del Vaticano pari ad oltre 450.000 metri cubi sui 60 ettari a destinazione agricola, ma i tentativi di “sfratto” delle famiglie degli agricoltori sono proseguite fino al pontificato di Joseph Aloisius Ratzinger (Papa Benedetto XVI) ed hanno riguardato alcuni terreni all’interno dei quali la Santa Sede voleva realizzare una filiale dell’Ospedale Bambin Gesù e le strutture ricettive a servizio dell’Ospedale.

Il Consiglio Direttivo dell’Ente Roma Natura ha provveduto ad adottare a maggioranza il Piano di Assetto della riserva della Tenuta di Acquafredda con deliberazione n. 15 del 3 marzo 2003.

Il Piano era composto dai seguenti elaborati;

  1. Relazione generale;
  2. Normativa Generale del Sistema di Aree Naturali Protette dell’Ente Regionale Roma Natura;
  3. Norme Tecniche di Attuazione della Riserva Naturale Regionale della Tenuta di Acquafredda;
  4. Schede Progetto;
  5. Cartografia di Piano secondo la seguente numerazione e titoli:

Tav. 1 – Articolazione in zone della Riserva (scala 1:5.000);

Tav. 2 – Perimetro e articolazione in zone su base catastale (scala 1:5.000);

Tav. 3 – Individuazione delle aree contigue (scala 1:10.000);

Tav. 4 – Sistema e interventi per l’accessibilità e la fruizione della Riserva (scala 1:5.000);

Tav. 5 – Interventi di riqualificazione ambientale, paesaggistica e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico (scala 1:10.000);

Tav. 6 – Proprietà pubbliche presenti nella Riserva (scala 1:5.000);

  1. Estratto degli studi propedeutici ai Piani delle Aree Naturali Protette dell’Ente Regionale Roma Natura, costituito da: carte tematiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, della vegetazione ed uso del suolo, delle unità di paesaggio, dei caratteri strutturali – beni culturali, delle risorse storiche e vincoli e delle aree di interesse faunistico;
  2. Elenco degli emendamenti.

Come si può vedere, la Tav. 3 era dedicata alla individuazione delle aree contigue, che verranno eliminate nel 2014, come si dirà più avanti.

Nell’elenco degli emendamenti era ricompreso anche l’emendamento n. 8, che ha riguardato un’area 6 ettari a ridosso di via di Acquafredda di proprietà del Vaticano, che vi vorrebbe realizzare “strutture socio-sanitarie e ricettive” (probabilmente alberghi e case di riposo).

Ignorando del tutto la cogenza del vincolo paesaggistico imposto anche sulla riserva dalla lettera f) del 1° comma della “Legge Galasso”, il Consiglio Direttivo dell’Ente Roma Natura ha destinato i 6 ettari di proprietà del Vaticano a sottozona D5 (Servizi ricreativi, sportivi e per il tempo libero). 

La sottozona D5 è illustrata alle pagg. 93 della Relazione illustrativa (pag. 108 dell’intero documento) nel seguente modo:

“Sottozona D5, servizi ricreativi, sportivi e per il tempo libero

Descrizione:

Comprende (Tavv. ..2)

– ……….

– un ambito territoriale lungo via dell’Acquafredda nella porzione sud-ovest della Riserva, ove si prevede la realizzazione di servizi di interesse pubblico socio-sanitari e ricettivi (Delibera di adozione n. 15 del 3 marzo 2003, emendamento n. 8).”

Se ne parla anche alle pag. 93 e 94 della Relazione illustrativa (pag. 108-109 dell’intero documento) nel seguente modo:

Obiettivi specifici:

– migliorare l’integrazione del complesso nel territorio della Riserva

Usi del suolo e attività consentiti:

– ……….

– per l’ambito territoriale lungo via dell’Acquafredda nella porzione sud-ovest della Riserva, interventi di realizzazione di servizi di interesse pubblico socio-sanitari e ricettivi, secondo le prescrizioni riportate nella scheda progetto n.9.”.

La scheda progetto n. 9 (riportata alle pagg. 221-223 dell’intero documento) è la seguente.

In base alle suddette prescrizioni sui 6 ettari in questione potrebbero essere costruiti palazzi di più di 10 metri di altezza, per un totale di oltre 180.000 metri cubi, seppur con il “ricorso a coperture di tipo tradizionale, a garanzia di un inserimento armonico nel contesto paesistico della Riserva”.

Della sottozona D5 parlano espressamente anche le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto alla pag.10 (pag. 168 dell’intero documento) nel seguente modo.

“Art. 14. – Zone D: le sottozone D5. Disciplina specifica

14.1.- La sottozona D5, Servizi ricreativi, sportivi e per il tempo libero, comprende (Tavv. … 2):

– ……..

– un ambito territoriale lungo via dell’Acquafredda nella porzione sud-ovest della Riserva, ove si prevede la realizzazione di servizi di interesse pubblico socio-sanitari e ricettivi.”

Della sottozona D5 parlano espressamente anche le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto alla pag.10 (pag. 169 dell’intero documento) nei seguenti punti.

“Art. 14. – Zone D: le sottozone D5. Disciplina specifica

14.1.- La sottozona D5, Servizi ricreativi, sportivi e per il tempo libero, comprende (Tavv. 1 e 2):

– le aree di pertinenza del complesso sportivo “Forum”, tra la via Cornelia e il GRA

– un ambito territoriale lungo via dell’Acquafredda nella porzione sud-ovest della Riserva, ove si prevede la realizzazione di servizi di interesse pubblico socio-sanitari e ricettivi.”

“14.3.- La disciplina specifica della sottozona D5, consente:

– per le aree di pertinenza del complesso sportivo “Forum”, come indicato nella scheda progetto n. 7: interventi di completamento delle attrezzature sportive del centro esistente, previa realizzazione di fasce verdi con funzione di protezione delle aree boscate e realizzazione di percorsi e attrezzature d’accesso e fruizione controllata dalla Riserva;

– per l’ambito territoriale lungo via dell’Acquafredda nella porzione sud-ovest della Riserva, interventi di realizzazione di servizi di interesse pubblico socio-sanitari e ricettivi, secondo le prescrizioni riportate nella scheda progetto n. 9.”

Per questi motivi l’adozione del Piano di Assetto è stata approvata a maggioranza del Consiglio Direttivo perché ha espresso voto contrario l’allora consigliera Mirella Belvisi, attuale Vice Presidente della Sezione Romana di Italia Nostra, che dovrebbe avere ravvisato anche lei i seguenti vizi di legittimità che di seguito registra l’associazione VAS.

1. Destinazione illecita a sottozona D5, perché deve interessare soltanto aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione e complessi edificati, quando invece i 6 ettari di proprietà del Vaticano, a ridosso di via di Acquafredda, riguardano aree che non sono affatto estesamente modificate da processi di antropizzazione e complessi edificati, come attesta la sottostante foto aerea ricavata da Google Maps: di qui la violazione del dispositivo di legge. 

2. Ignoranza del PTP n. 15/4 “Arrone Galeria “, che era all’epoca vigente e che consentiva esclusivamente l’edificazione in zona agricola.

Il P.T.P. n. 15/4, dovrebbe però aver destinato i 145 ettari a conduzione agricola di proprietà del Vaticano a zona di Tutela Paesaggistica (TP), sottozona TPb – Tutela dei paesaggi agrari di grande estensione: lo si desume anche dal confronto con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che è stato adottato nel 2007 e di cui si dirà più avanti.

Nelle sottozone TPb tutti i Piani Territoriali Paesistici di Roma consentono soltanto nuove edificazioni subordinate alla redazione di un Piano di Sviluppo Agricolo esteso all’intera superficie aziendale.

Di qui la violazione di una precisa prescrizione delle Norme del P.T.P. n. 15/4 che sono cogenti e sovraordinate a ad ogni Piano di Assetto, come poli ribadirà il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, emanato successivamente con DLgs. n. 42 del 22 febbraio 2004, di cui si dirà più avanti.

Il 23 aprile 2004 il Piano è stato pubblicato con deposito presso l’Ente di Gestione, la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Roma: a seguito della pubblicazione risultano essere pervenute all’Ente di Gestione Roma Natura n. 5 osservazioni al Piano.

Un mese prima con Decreto Legislativo n. 42 del 22 febbraio 2004 è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, il cui 3° comma dell’art. 145 ha stabilito che “le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico….

Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.”

Ai sensi del 7° comma dell’art. 12 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6.12.1991 il Piano di Assetto di un’area naturale protetta “sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione”: il successivo comma 8° stabilisce che il Piano di Assetto dei parchi e delle riserve naturali, sia statali che regionali, diventa immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Anche il 2° comma dell’art. 25 del Titolo III, che è relativo alla disciplina delle aree naturali protette regionali, stabilisce che il Piano di Assetto di un parco regionale o di una riserva regionale “ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello”.

Il contrasto tra la legge n. 394/1991 ed il D.Lgs.n . 42/2004 è stato risolto dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 180 del 19 maggio 2008 ha ritenuto fondata la questione relativa al principio della “cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette”, perché è contemplato dal 3° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, rispetto al quale l’ultimo intervento del legislatore (operato con il D.Lgs. n. 63/2008) “risulta nel segno di un rafforzamento del principio medesimo”.

La sentenza della Corte Costituzionale è stata recepita dalla Regione Lazio, che con legge regionale n. 5 del 30 marzo 2009 ha sostituito il comma 6 dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 (relativo al “Piano dell’area protetta) con il seguente testo: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti”.

*******************

In questo frattempo la Giunta Regionale ha adottato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007, poi integrata dalla deliberazione n. 1005 del 21 dicembre 2007.

Destina i 6 ettari di proprietà del Vaticano a “Paesaggio Agrario di Valore”, che è disciplinato dall’art. 25 delle Norme, secondo cui il Paesaggio Agrario di Valore “è costituito da porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali” e la sua “tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la valorizzazione dell’uso agricolo e di quello produttivo compatibile”. 

Estratto della Tav. B – Foglio 374 del P.T.P.R.

legenda

Legenda 

Estratto della Tav. A – Foglio 374 del P.T.P.R.

Legenda

La Tabella B dell’art. 25 delle Norme del P.T.P.R. ai paragrafi 3.2 e 5.1 dispone rispettivamente che non sono consentite nuove realizzazioni residenziali e non sono consentiti nemmeno insediamenti alberghieri. 

Senza tener conto né del P.T.P. n. 15/5 “Arrone Galeria” né del P.T.P.R. adottato, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 30 giugno 2009 l’Ente di Gestione Roma Natura ha approvato le controdeduzioni alle n. 4 osservazioni pervenute nei termini e all’osservazione pervenuta oltre i termini, ma poi ha aspettato ben 5 anni per trasmettere per trasmettere alla Regione Lazio il Piano adottato, le osservazioni e il parere alle osservazioni con nota prot. n. 4464 del 9 dicembre 2014.

*********************** 

In questo frattempo lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva Europea 2001/42/CDE sulla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di determinati piani e programmi con il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, relativo alle “Norme In materia ambientale”, che agli articoli da 4 a 18 detta la disciplina relativa alle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica.

Successivamente è stato approvato un correttivo con il Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, che è entrato in vigore dal 13 febbraio 2008.

Con Circolare prot. n. 04492 del 19 febbraio 2010, indirizzata a tutti i Direttori degli Enti di Gestione di Parchi e Riserve Naturali Regionale della Regione Lazio, con in testa l’Ente Roma Natura e la Riserva Naturale della Tenuta di Acquafredda, l’allora Responsabile della Direzione Regionale arch. Giovanna Bargagna ha fornito le precisazioni riguardo alla “Attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani della Aree naturali protette di cui alla LR 29/97 e ss.mm.ii.”. 

Al fine di risolvere le difficoltà operative dell’applicazione della VAS alle pianificazioni in corso, per i casi come quello del Piano di di Assetto della Riserva Naturale della Tenuta di Acquafredda già adottato, ha emanato la seguente precisazione:

A meno di due settimane di distanza, con deliberazione n. 169 del 5 marzo 2010 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato in allegato le “Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS, che alla lettera o) del punto 7 del paragrafo 1.3 ribadiscono l’esclusione dalla procedura di V.A.S. per i Piani di Assetto adottati prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008.

Se è vero da un lato che alla data del 19 febbraio 2010 l’Ente Roma Natura aveva già adottato il Piano di Assetto e controdedotto alle osservazioni presentate, è pur vero che solo 5 anni dopo ha trasmesso alla Regione il Piano adottato, le osservazioni e il parere alle osservazioni con nota prot. n. 4464 del 9 dicembre 2014, per cui poteva – se non doveva – integrare il Piano di Assetto con la predisposizione di adeguate misure per monitoraggio ambientale del Piano stesso, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e sulla base dello schema-tipo “Piano per il Monitoraggio” fornito dalla Regione.

L’integrazione era dovuta a maggior ragione perché con deliberazione n. 30 del 20 novembre 2014 l’allora Commissario Straordinario dell’Ente Roma Natura Maurizio Gubbiotti ha approvato la “Integrazione documentale e aggiornamento schede progetto e relativi elaborati tecnici per il Completamento dell’iter tecnico amministrativo del piano d’Assetto della Riserva Naturale dell’Acquafredda”, trasmettendo subito dopo alla Regione Lazio con nota prot. n. 4464 del 9 dicembre 2014 la relativa documentazione.

Si tratta di un oggettivo vizio di legittimità, che non è giustificato appieno dalla deliberazione n. 169 del 5 marzo 2010 della Giunta Regionale del Lazio che si limita a ribadire l’esclusione dalla procedura di V.A.S. già comunicata dall’arch. Giovanna Bargagna.

****************************

Nel corso degli anni successivi è pervenuta all’Ente di Gestione Roma Natura una osservazione fuori termine, che non è dato di sapere se fosse riferita alla scheda progetto n. 9, ma che è stata poi comunque esaminata nell’istruttoria effettuata dalla Direzione regionale.

Nel corso degli ulteriori successivi anni sono pervenute alla Direzione competente in materia di aree protette altre 7 osservazioni fuori termine, che non è dato di sapere se fossero riferite anche alla scheda progetto n. 9, ma che sono state comunque esaminate anch’esse nell’istruttoria effettuata dalla stessa Direzione regionale.

Ai sensi del 4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997, così come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, “la Giunta regionale, previo esame, da effettuarsi entro il limite di tre anni, della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l’approvazione”.

Con Deliberazione n. 5 del agosto 2019, pubblicato sul BURL del 13 febbraio 2020, n. 13, il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato definitivamente il P.T.P.R., che conferma la destinazione a “Paesaggio Agrario di Valore” dei 6 ettari di proprietà del Vaticano.

Estratto della Tav. B – Foglio 374 del P.T.P.R. 

Estratto della Tav. A – Foglio 374 del P.T.P.R.

Particolare della Tav. A 

Con nota prot. 0842 dell’8 aprile 2020, acquisita in pari data al prot. regionale n. 02911360, l’Ente di Gestione Roma Natura attesta l’esclusione dalla procedura di VAS, senza ritenere di dover predisporre adeguate misure per monitoraggio ambientale del Piano di Assetto.

Con nota prot. U.0353566 del 17 aprile 2020 la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Valutazione Ambientale Strategica riscontra quanto dichiarato dall’Ente di Gestione in merito all’esclusione dalla procedura VAS, senza avere niente da osservare.

Con Determinazione n. G09561 del 12 agosto 2020, n. G09561 il Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, ha approvato le risultanze della Relazione istruttoria redatta dagli uffici, ha formulato proposte di modifica e integrazione ed ha approvato la graficizzazione delle suddette proposte di modifica e integrazione istruttoria, consistenti in correzioni di errori materiali e precisazioni del testo delle NTA e delle Schede Progetto, nonché proposte di modifica della zonizzazione, degli interventi per l’accessibilità e la fruizione e della perimetrazione.

Con deliberazione n. 637 del 29 settembre 2020 la Giunta Regionale ha adottato la proposta di deliberazione consiliare relativa alla “Approvazione del piano della riserva naturale della Tenuta di Acquafredda – Roma di cui all’articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 ‘norme in materia di aree naturali protette regionali’ e successive modifiche”, che ha assunto il n. 49 e che è stata assegnata alla Commissione VIII.

Nelle premesse viene “RITENUTO di pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche, sulle osservazioni pervenute al Piano, in conformità con quanto espresso in merito alle medesime osservazioni e stabilito nella Determinazione 12 agosto 2020, n. G09561 del Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette”.

Viene inoltre preso atto della esclusione dalla procedura VAS. senza ritenere di dover predisporre adeguate misure per monitoraggio ambientale del Piano di Assetto.

Viene altresì “TENUTO CONTO che l’istruttoria effettuata ha verificato compatibilità del Piano dell’area naturale protetta con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 02 agosto 2019, n. 5 e pubblicato sul BURL del 13 febbraio 2020, n. 13”: sia la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette che la Giunta Regionale non hanno ravvisato i visi di legittimità della scheda progetto n. 9 relativa ai 6 ettari di proprietà del Vaticano.

Oltre a 6 tavole specifiche, il Piano è composto da:

– Relazione illustrativa 18

– Normativa generale

– Normativa specifica

– Schede progetto

CONCLUSIONI

In considerazione di tutti i vizi di legittimità sopra evidenziati si dovrebbe procedere a:

– eliminare del tutto la scheda progetto n. 9;

– modificare nella Tav. 1 la destinazione della sottozona D5 a sottozona C1 (Zona di protezione delle aree a coltivazione estensiva), la più congrua con la destinazione del PTPR a “Paesaggio agrario di valore”);

– eliminare tutti i periodi che fanno riferimento alla scheda progetto n. 9 o comunque ai 6 ettari di proprietà del Vaticano, sia nella Relazione illustrativa (pagg. 108-109) sia nelle Norme Tecniche di Attuazione (pagg. 169-170) sia nelle Tavole 4 e 5 (pag. 218).

Più precisamente, i periodi da eliminare sono i seguenti (evidenziati in grassetto di colore rosso).

1 – pagg. 93 della Relazione illustrativa (pag. 108 dell’intero documento):

“Sottozona D5, servizi ricreativi, sportivi e per il tempo libero

Descrizione:

Comprende (Tavv. 1 e 2)

– ……….

– un ambito territoriale lungo via dell’Acquafredda nella porzione sud-ovest della Riserva, ove si prevede la realizzazione di servizi di interesse pubblico socio-sanitari e ricettivi (Delibera di adozione n. 15 del 3 marzo 2003, emendamento n. 8).”

2 – Pagine 93 e 94 della Relazione illustrativa (pag. 108-109 dell’intero documento):

Obiettivi specifici:

– migliorare l’integrazione del complesso nel territorio della Riserva

Usi del suolo e attività consentiti:

– ……….

– per l’ambito territoriale lungo via dell’Acquafredda nella porzione sud-ovest della Riserva, interventi di realizzazione di servizi di interesse pubblico socio-sanitari e ricettivi, secondo le prescrizioni riportate nella scheda progetto n.9.”.

3 – Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto alla pag.10 (pag. 168 dell’intero documento) nel seguente modo.

“Art. 14. – Zone D: le sottozone D5. Disciplina specifica

14.1.- La sottozona D5, Servizi ricreativi, sportivi e per il tempo libero, comprende (Tavv. 1 e 2):

– ……..

– un ambito territoriale lungo via dell’Acquafredda nella porzione sud-ovest della Riserva, ove si prevede la realizzazione di servizi di interesse pubblico socio-sanitari e ricettivi.”

4 – Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto alla pag.10 (pag. 169 dell’intero documento).

Art. 14. – Zone D: le sottozone D5. Disciplina specifica

14.1.- La sottozona D5, Servizi ricreativi, sportivi e per il tempo libero, comprende (Tavv. 1 e 2):

– le aree di pertinenza del complesso sportivo “Forum”, tra la via Cornelia e il GRA

– un ambito territoriale lungo via dell’Acquafredda nella porzione sud-ovest della Riserva, ove si prevede la realizzazione di servizi di interesse pubblico socio-sanitari e ricettivi.”

“14.3.- La disciplina specifica della sottozona D5, consente: 

– per le aree di pertinenza del complesso sportivo “Forum”, come indicato nella scheda progetto n. 7: interventi di completamento delle attrezzature sportive del centro esistente, previa realizzazione di fasce verdi con funzione di protezione delle aree boscate e realizzazione di percorsi e attrezzature d’accesso e fruizione controllata dalla Riserva;

– per l’ambito territoriale lungo via dell’Acquafredda nella porzione sud-ovest della Riserva, interventi di realizzazione di servizi di interesse pubblico socio-sanitari e ricettivi, secondo le prescrizioni riportate nella scheda progetto n. 9.”.

 

 

Roma, 19 ottobre 2020

 

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