Prot. n. 39/2021 Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi – Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma
Al Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio
Via della Stamperia, 8 – 00187 Roma
Al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
Via della Stamperia, 7 – 00187 Roma
Al Ministro della Transizione Ecologica
Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma
Oggetto – Richiesta di impugnazione della Legge della Regione Lazio n. 14 dell’11 agosto 2021, concernente “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, pubblicata sul supplemento n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 79 del 12 agosto 2021
Signor Presidente, Signori Ministri
con la presente la scrivente Associazione segnala che le seguenti disposizioni contenute negli articoli 64 e 78 della legge regionale in epigrafe appaiono costituzionalmente illegittime, in quanto contrastanti con i principi fondamentali fissati dalla vigente normativa statale.
Art. 64
(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)
Art. 64, comma 1, lettera a) – Sostituisce il comma 2 dell’articolo 54 della legge regionale n. 38/1999 “Norme sul governo del territorio”, consentendo attività multimprenditoriali anche nelle aree con vincolo paesistico ex lege 24 del 1998 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”, in violazione di quanto dispone la lettera a) del 1° comma del medesimo art. 54 ed il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 21 aprile 2021.
Ai sensi della lettera a) del 1° comma dell’ art. 54 è vietata “ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2”, fra cui sono ricomprese alla lettera b) anche le “attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole aziendali”.
L’attività multimprenditoriale è stata definita dall’articolo 3 (Definizione e modalità di attuazione della multimprenditorialità) della legge regionale n. 14 del 2 novembre 2006, “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”, che al comma 1 bis dispone che “le attività multimprenditoriali sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con l’impresa agricola all’interno dell’azienda agricola secondo le modalità previste dalla l.r. 38/1999”.
Il comma 2 dell’art. 57 bis della legge regionale n. 38/1999 stabilisce che “le attività multimprenditoriali sono svolte esclusivamente da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 55, comma 4; in tal caso devono essere svolte in regime di connessione con l’attività agricola. Nell’ambito del regime di connessione gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 57, comma 1, sono denominati “soggetti agricoli” e gli imprenditori non agricoli che esercitano le attività multimprenditoriali sono denominati “soggetti connessi”. ”
Ma in tal modo è stata concessa agli “imprenditori non agricoli” e quindi anche e soprattutto agli “imprenditori commerciali” la possibilità di esercitare in area agricola tutta una serie di attività definite multimprenditoriali, paragonabili e per alcuni aspetti sovrapponibili alle attività connesse previste dal comma terzo dell’articolo 2135 del codice civile, che sono invece riservate esclusivamente all’imprenditore agricolo.
L’art. 2135 del Codice Civile dà infatti la definizione dell’imprenditore agricolo anche per quanto riguarda le “attività multimprenditoriali integrate e complementari con le attività agricole aziendali” intese come “attività connesse” specificate al 3° comma nel seguente modo: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività’ dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”La condizione che ad esercitare le attività comunque connesse con le attività agricole debba essere chi già svolga un’attività qualificabile come essenzialmente agricola ai sensi del 1° e 2° comma dello stesso art. 2135 del Codice Civile è stata sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 66 del 24 aprile 2015, con cui ha stabilito che si intendono connesse “le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”.
Anche per il Consiglio di Stato “la norma dell’art. 2135 c.c. esclude che possano qualificarsi come connesse attività ausiliare dell’agricoltura svolte da chi già non eserciti un’attività qualificabile come essenzialmente agricola ai sensi del 1° e 2° comma dello stesso art. 2135 c.c.” (sentenze del Consiglio di Stato n. 6093 del 4 settembre 2019 e n. 8616 del 20 dicembre 2019).
Con la sostituzione del testo del 2° comma dell’articolo 54 della legge regionale n. 38/1999 viene implicitamente consentito che anche gli “imprenditori commerciali” che non hanno nessuna connessione con le attività agricole possono ottenere di costruire falsi “annessi agricoli”, mascherati da attività connesse, ai sensi del comma 6 dell’art. 54 della legge regionale n. 38/1999, nonché “attività multimprenditoriali” consistenti in “demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, nonché la delocalizzazione all’interno dell’azienda agricola” di “manufatti esistenti, che possono essere a tal fine rifunzionalizzati” ma per attività non prettamente agricole ai sensi della lettera a) del 1° comma dell’art. 57 bis della legge regionale n. 38/1999, che consente ai sensi della successiva lettera b) di ottenere il rilascio di permessi di costruire per “annessi agricoli di nuova edificazione ” sempre per attività non prettamente agricole, ivi comprese anche la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli “imprenditori commerciali” che possono costituire attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile ed essere considerate produttive di falso reddito agrario, ai sensi del comma 423 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .
il comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale n. 38 del 1999 prevede la possibilità di esercitare l’attività multimprenditoriale anche nelle aree agricole delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree protette regionali”, in violazione del 1° comma dell’art. 31 della legge regionale n.29/1997 che alla lettera a) favorisce anche le attività “integrate e compatibili di cui alla l.r. 38/1999 e alla l.r. 14/2006” “nelle zone di cui all’articolo 26, comma 1, lettera f) e nei monumenti naturali di cui all’articolo 6”, ma “compatibilmente con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell’area stessa e con il ruolo di tutela attiva delle imprese agricole”, per cui non si può dire che siano “compatibili” le attività di “imprenditori commerciali” non affatto connesse con le attività agricole vere e proprie.
Articolo 78
(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche)
Articolo 78 comma 1 lettera d) – Sopprime al comma 1 dell’art. 10 (“Aree contigue”) le parole “, delimitandone i confini d’intesa con l’organismo di gestione dell’area naturale protetta medesima”, in violazione dell’articolo 10 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991, che prescrive l’intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette.
La disciplina delle aree protette rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente» ex art. 117, secondo comma, lettera s), ed è contenuta nella legge n. 394 del 1991 che detta i principi fondamentali della materia, ai quali la legislazione regionale è chiamata ad adeguarsi, assumendo anche i connotati di normativa interposta: tali principi fondamentali sono stati sanciti ripetutamente dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 195 e n. 315 del 2010, n. 44, n. 269 e n. 325 del 2011, n. 14 del 2012, n. 212 del 2014 e n. 36 del 17 febbraio 2017.
Per i motivi precedentemente esposti si richiede al Dipartimento Affari Regionali di voler proporre l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge della Regione Lazio n. 14 del 2021, in quanto:
- l’articolo 64 supera il limite dell’ordinamento civile in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.:
- L’articolo 78 viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in riferimento alla «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», con riferimento ai parametri interposti statali e comunitari.
Distinti saluti.
Roma, 15 settembre 2021