Lido dei Cigni – Stabilimento balneare (Anguillara Sabazia)
La cosiddetta “legge Galasso” n. 431 dell’8 agosto 1985 ha sottoposto a vincolo paesaggistico automatico ai sensi della allora legge n. 1497 del 6 giugno 1939 una serie di “beni diffusi” tra cui: «b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi».
La legge n. 1497/1939 e la legge n. 431/1985 sono state poi abrogate dal 1° comma dell’art. 166 del D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, con cui è stato emanato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, a sua volta abrogato dall’art. 184 del D. Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”).
L’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 ha recepito i “beni diffusi” della “legge Galasso” fra le «Aree tutelate per legge», la cui tutela nel Lazio è stata disciplinata dalla legge regionale n. 24/2998.
L’art. 6 della legge ha disciplinato la “Protezione delle coste dei laghi” nel seguente modo:
« 1. Ai sensi dell’articolo 82, quinto comma, lettera b), del D.P.R. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto.
2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.
3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l’individuazione certa della fascia di rispetto di cui al comma 1 è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.
4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l’indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l’edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.
5. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 25, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 31quinquies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.
6. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939, con provvedimento dell’amministrazione competente, nelle quali aree la classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.
7. I manufatti di cui al comma 6 debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e avere carattere precario.
8. I manufatti di cui al comma 6, ad eccezione dei piccoli attracchi, sono consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi purché compatibili con le previsioni dei PTP o del PTPR; nelle more dell’approvazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente comma, l’autorizzazione paesistica può essere rilasciata solo per opere di carattere provvisorio, con durata della autorizzazione da definire dall’ente preposto alla tutela del vincolo e previa adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell’arenile.
9. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le opere destinate all’allevamento ittico sono consentite deroghe, previo parere dell’organo preposto alla tutela del vincolo. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.
10. Nelle aree in cui la classificazione attribuita dai PTP o dal PTPR ai fini della tutela prevede possibilità di trasformazione diversa da quella di cui ai commi 4, 6, 7, 8 e 9, le trasformazioni stesse vanno subordinate alla formazione dei piani attuativi ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), volti al recupero urbanistico.
11. Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi con le modalità di cui al comma 7.»
Le Norme del PTPR adottato nel 2007 hanno recepito il dettato dell’art. 6 della legge regionale n. 24/1998 all’art. 34 nel seguente modo.
« art. 34 (protezione delle coste dei laghi)
1. Ai sensi dell’articolo 142 co1, lettera b), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto.
2. I territori contermini ai laghi riguardano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.
Il riferimento cartografico da tenere presente per l’individuazione certa della fascia di rispetto di 300 metri è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.
3. I laghi individuati con le caratteristiche sopra indicate hanno comunque una denominazione propria sulla cartografia IGM 1:25.000 sulla CTR 1:10.000 ovvero in caso di assenza di questa sono considerati vincolati quelli con misura superiore a 500 metri di perimetro.
4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l’indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l’edificazione esistente e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.
All’indice suddetto non concorre l’edificazione compresa nelle aree urbanizzate perimetrate dal PTPR di cui al successivo comma 5.
5. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 146 e 159 del Codice, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTPR, e corrispondenti al “paesaggio degli insediamenti urbani” e alle “Reti, infrastrutture e servizi”, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 60 delle presenti norme, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.
6. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione; tali manufatti debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e avere carattere stagionale.
7. I manufatti di cui al comma 6, ad eccezione dei piccoli attracchi, sono consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi purché compatibili con le previsioni del PTPR; nelle more dell’approvazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente comma, l’autorizzazione paesistica può essere rilasciata solo per opere di carattere provvisorio, con durata della autorizzazione da definire dall’ente preposto alla tutela del vincolo e previa adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell’arenile.
8. Il Piano di utilizzazione degli arenili, le cui “Linee guida” sono definite e raccolte dalla DGR n. 2816 del 25 maggio 1999, dalla DGR n. 1161 del 30 luglio 2001 successivamente modificata con DGR n. 373 del 24 aprile 2003, predisposto e adottato con atto del Consiglio Comunale e approvato con atto del Presidente della Giunta Regionale, disciplina esclusivamente l’uso della fascia demaniale marittima ai fini delle concessioni demaniali, ai sensi della legge 494/1993 e della LR 14/1999.
9. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le opere destinate all’allevamento ittico sono consentite deroghe, previo parere dell’organo preposto alla tutela del vincolo.
I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati del SIP di cui agli articoli 53 e 54 delle presenti norme.
10. Nelle aree individuate dal PTPR come paesaggi in evoluzione o paesaggi agrari di continuità nonché per le aree che, nei PUA approvati di cui ai precedenti commi 7 e 8, risultino interessate da attività esistenti con concessioni legittimamente rilasciate sono consentite trasformazioni diverse da quelle previste dai commi 4, 6, 7 e 9 ; in tal caso le trasformazioni stesse vanno subordinate alla formazione dei piani attuativi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera b) delle presenti norme volti al recupero urbanistico.
11. I piani attuativi comunali con valenza paesaggistica di cui al precedente comma prevedono il recupero urbanistico dei territori ricadenti nella fascia di cui al comma 1 ovvero di parte di essa distinguendo gli ambiti fortemente compromessi, con possibilità di recupero edilizio dei manufatti esistenti o di ristrutturazione urbanistica, da quelli su cui intervenire con ripristino ambientale e paesaggistico; tali piani disciplinano il territorio sotto il profilo urbanistico e specificano gli aspetti paesaggistici anche negli ambiti dei demani pubblici.
12. Nei paesaggi naturale, naturale agrario, dei centri e nuclei storici, dell’insediamento storico diffuso e nei parchi, ville e giardini storici sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla relativa disciplina d’uso; nei rimanenti paesaggi, ad esclusione delle aree urbanizzate individuate dal PTPR, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dai commi 4, 6, 7 e 9 del presente articolo.
13. Nei casi in cui si riscontri una errata individuazione dei laghi effettuata dal PTPR, i Comuni trasmettono, con adeguata documentazione cartografica, la richiesta di rettifica alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione paesaggistica che procede alla verifica ed all’adeguamento cartografico; in attesa dell’adeguamento della cartografia e a seguito comunicazione di rettifica da parte della Regione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni e permessi di competenza, i comuni danno corso ai relativi procedimenti in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 15 comma 4 delle presenti norme.»
In sede di controdeduzioni effettuate nel 2015 assieme al MIBACT l’art. 34 delle Norme è diventato il seguente.
«1. Ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera b), del Codice sono sottoposti a vincolo paesaggistico .i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di rispetto della profondità di trecento metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto.
2. I laghi di cui al comma 1 sono sia quelli di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.
Il riferimento cartografico per l’individuazione della fascia di rispetto è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.
3. La ricognizione e la graficizzazione dei beni è stata effettuata su CTR 1:10.000, ed ha riguardato i laghi aventi una denominazione propria sulla cartografia IGM 1:25.000 o sulla CTR 1:10.000, ovvero, in caso di assenza di denominazione, quelli con misura superiore a 500 metri di perimetro.
4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, sono consentite, nei limiti di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq, esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.
Tali manufatti devono comunque salvaguardare le preesistenze naturalistiche e prevedere interventi di sistemazione paesaggistica.
5. L’indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq, è computato sulla porzione di fascia di rispetto ricadente nel territorio del singolo comune, ivi compresa l’edificazione esistente; la superficie delle aree incluse nella fascia di rispetto non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.
All’indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq non concorre l’edificazione esistente se compresa nelle aree urbanizzate, come individuate e perimetrate dal PTPR di cui al comma 9 nonché nelle aree di cui ai commi 6, 7 e 8.
6. Le attrezzature balneari ed i campeggi possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti purché non ricadenti nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore, attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici comunali o in apposite varianti ad essi, in coerenza con la pianificazione di settore, nei limiti di un indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq.
7. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del Codice, per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le opere destinate all’allevamento ittico sono consentite deroghe.
I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati della relazione paesaggistica di cui all’articolo 53.
8. Nelle aree individuate dal PTPR come paesaggi dell’insediamento in evoluzione o paesaggi agrari di continuità sono consentite trasformazioni in deroga al comma 4, previa predisposizione di un piano attuativo ai sensi dell’articolo 59, volto al recupero urbanistico ed alla riqualificazione paesaggistica.
In ogni caso, al fine di preservare l’integrità delle aree libere prospicienti la linea di costa, eventuali nuovi interventi edilizi possono essere localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il lago sia già impegnato da edificazione esistente realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti.
9. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del Codice, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate e perimetrate dal PTPR, e corrispondenti al “Paesaggio degli insediamenti urbani” e al paesaggio delle “Reti, infrastrutture e servizi”, ferma restando la preventiva approvazione della variante speciale di cui all’articolo 60 delle presenti norme, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980.
10. Nei paesaggi dei centri e nuclei storici, dell’insediamento storico diffuso e nei parchi, ville e giardini storici, si applica, in luogo della disciplina di cui ai commi precedenti, la relativa disciplina d’uso.
Nei rimanenti paesaggi le modalità di tutela di cui al presente articolo prevalgono sulla disciplina di tutela e di uso dei paesaggi.»
Camping Vigna di Valle (Anguillara Sabazia)
Come si può vedere dal confronto con il testo adottato, sono rimasti sostanzialmente invariati i primi 3 commi.
Il testo del successivo 4° comma è stato articolato nei 2 commi 4 e 5.
Il testo del nuovo comma 4 precisa che «sono consentite, nei limiti di edificabilità territoriale di 0,01 ms/mq, esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi e a modeste strutture sanitarie e/o di soccorso nonché ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione».
Il testo del nuovo comma 5 conferma che «all’indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq non concorre l’edificazione esistente se compresa nelle aree urbanizzate, come individuate e perimetrate dal PTPR di cui al comma 9 nonché nelle aree di cui ai commi 6, 7 e 8.»
In sede di controdeduzioni è stato inserito un comma 6 che consente la realizzazione di attrezzature balneari e di campeggi «solo in ambiti circoscritti purché non ricadenti nei paesaggi naturali, naturali agrari ed agrari di rilevante valore, attrezzati a finalità turistiche, previsti nei piani urbanistici comunali o in apposite varianti ad essi, nei limiti di un indice di edificabilità fondiaria di 0,2 mc/mq.»
Stupisce fortemente questo aumento dell’ indice di edificabilità fondiaria, anche perché appare in violazione di quanto dispone l’art. 6 della legge regionale n. 24/1998.
Nelle controdeduzioni non sono stati recepiti il comma 6 (che riguarda le attrezzature balneari, i campeggi e i servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione), il comma 7 (che riguarda il rilascio della autorizzazione paesistica per opere provvisorie) ed il comma 8 (che riguarda il rimando al “Piano di Utilizzazione degli arenili”).
Il comma 9 del testo adottato è diventato il comma 7 del testo controdedotto.
Il comma 10 del testo adottato, che fa riferimento a deroghe anche per i Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) approvati, è diventato il comma 8 del testo controdedotto, che non fa riferimento ai PUA ed introduce la precisazione che «in ogni caso, al fine di preservare l’integrità delle aree libere prospicienti la linea di costa, eventuali nuovi interventi edilizi possono essere localizzati solo in ambiti il cui fronte verso il lago sia già impegnato da edificazione esistente realizzata in conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti.»
La precisazione ha di fatto assorbito il testo del comma 11 adottato.
Il testo dell’art. 12 adottato è diventato più o meno lo stesso dell’art. 9 controdedotto.
Nelle Norme controdedotte non è stato recepito il comma 13 del testo adottato, che fa riferimento al caso della errata perimetrazione dei laghi.
Si è arrivati così al 29 luglio 2019, 1° giorno dell’inizio della discussione in aula sulla proposta di deliberazione conciliare sul PTPR.
In questo frattempo l’associazione “Territorio Roma” ha trasmesso all’Assessore Massimiliano Valeriani ed ai consiglieri regionali, con cui ha fatto presente che «di fronte alla presentazione di oltre 2600 emendamenti e all’intenzione di approvare il provvedimento entro i primi 10 giorni di agosto appare quasi inevitabile il ricorso ad un maxi-emendamento da parte della Giunta.
Per arrivare ad approvare un maxi-emendamento che modifichi il PTPR in un’ottica di salvaguardia e sviluppo a nostro avviso, è fondamentale tener conto di alcune questioni importanti» fra le quali ha messo al 3° punto quella di «consentire l’attuazione della legge 7/2017 (Rigenerazione urbana e recupero edilizio) nel paesaggio degli insediamenti urbani e nelle fasce del demanio marittimo e lacuale modificando oltre all’articolo 14 anche gli articoli 27, 33 e 34.»
Il richiesto ricorso di un maxi-emendamento da parte della Giunta c’è effettivamente stato e si è concretizzato nel pomeriggio del 1 agosto 2019: la seduta della mattina di quel giorno è stata sospesa alle ore 13,49 per essere è ripresa effettivamente alle ore 00,50, dopo ben 11 ore, quando il Presidente di turno Mauro Buschini ha fatto sapere che «la Giunta ha depositato quattro subemendamenti, D/11, D/13 e D/12, che sono stati distribuiti» e che «è stato appena depositato un subemendamento alle norme tecniche, D/10 che si sta provvedendo a fotocopiare e a prepararsi per la distribuzione.»
L’art. 34 delle Norme del PTPR è diventato il seguente.
Come si può vedere dal confronto sia con il testo adottato nel 2007 che con quello controdedotto nel 20015, l’emendamento recepisce il testo concordato tra Regione e MIBACT, che riporta integralmente nei primi 4 commi.
Ma il testo del 5° comma così come sub-emendato, sostituisce l’espressione “attrezzature balneari ed i campeggi” con “le strutture connesse alle attività di stabilimenti balneari, spiagge libere con servizi, punti di ormeggio, ristorazione e somministrazione di bevande, noleggio imbarcazione e natanti in genere, nonché le strutture ricettive all’aria aperta”.
Il subemendamento elimina le “opere pubbliche” dall’elenco del comma 7: nel successivo comma 8 sono stati invece aggiunti “il paesaggio naturale agrario” ed “il paesaggi agrario di valore”.
Il testo del comma 9 è stato integrato con il seguente periodo finale: «La disposizione di cui al precedente periodo non può trovare applicazione nei casi di aree inedificate situate al di fuori della perimetrazione dei centri abitati».
In termini di metodo la modifica dell’art. 34 così come controdedotto assieme al MIBACT determina un problema.
Nelle prime ore del 2 agosto 2019 l’Assessore Massimiliano Valeriani ha fatto la seguente affermazione: «Il Piano contiene tutti i vincoli condivisi con il Ministero e diamo mandato alla Giunta di porre in essere – questo sta scritto nella delibera – gli atti necessari per la stipula dell’accordo con il Ministero, il famoso articolo 143, sempre evocato, dopo la fase pubblicistica.
Cosa dopo la fase pubblicistica?
La pubblicazione di tutte quelle parti contenute nel protocollo d’intesa del piano copianificato che non sono state oggetto di pubblicazione.
A questo ci riferiamo.
Intanto approviamo il Piano adottato del 2008, con tutte le correzioni che abbiamo ritenuto di apporre, con tutti i vincoli concordati in questi anni con il Ministero, con tutte le evoluzioni normative, con gli aggiornamenti fino al 2018.»
Riguardo all’art. 34 così come modificato dalla maggioranza del Consiglio Regionale non risponde al vero che sia stato approvato il Piano adottato nel 2008 e sorge spontaneo l’interrogativo se il testo così come sub-emendato debba essere pubblicato per essere fatto oggetto delle osservazioni dei cittadini, considerato che il suo testo controdedotto non è stato fatto oggetto di pubblicazione.
In termini di merito il raddoppio delle cubature minime consentite appare una evidente violazione del 4° comma dell’art. 6 della legge regionale n. 24/1998, che non potrà rimanere impunita.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi