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Pochi trionfalismi riguardo la nuova legge sui reati ambientali

9 Giugno 2016
in ARCHIVI, GOVERNO DEL TERRITORIO, NATURA, NEWS, piani territoriali
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Ecoreato.00

La legge 22 maggio 2015, n. 68, quella sui c.d. nuovi reati ambientali, è ormai in vigore da tempo.

Come si ricorderà, la sua approvazione è stata accompagnata da forti critiche provenienti da numerosi operatori del diritto, da associazioni ecologiste e da alcuni titolati padri del diritto ambientale in Italia, come i magistrati Gianfranco Amendola e Raffaele Guariniello. 

Legambiente, fra i sostenitori di questa legge con questo testo, ha fatto il punto dei primi mesi di applicazione della legge con il rapporto Ecogiustizia è fatta, ma sarà davvero così?

Il magistrato Gianfranco Amendola ha analizzato il rapporto ed ecco le sue valutazioni. 

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 27 maggio 2016

I primi 8 mesi di applicazione della legge sugli ecoreati secondo Legambiente. (Gianfranco Amendola)

È stato pubblicato da poco, a cura di Legambiente (“Ecogiustizia è fatta”), il bilancio dei primi 8 mesi di applicazione (dal 29/5/2015 al 31/1/2016) della nuova legge sugli ecoreati (legge n. 68/2015) in Italia, su dati forniti da Corpo forestale dello Stato, Comando Tutela Ambiente dell’Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Capitanerie di porto.

Scrive Legambiente che nei primi 8 mesi di applicazione della legge n. 68 “a fronte di 4.718 controlli effettuati, sono stati contestati 947 reati penali e violazioni amministrative, con 1.185 persone denunciate e il sequestro di 229 beni per un valore complessivo di quasi 24 milioni di euro”.

Questa è la tabella sinottica elaborata da Legambiente:

Tabella sugli ecoreati.1.

Si tratta, come si vede, di un bilancio complessivo che non riguarda solo i nuovi delitti (“ecoreati”).

Come è noto, infatti, la legge n. 68 da un lato introduce finalmente nel codice penale il capo dei delitti contro l’ambiente (con 5 nuove fattispecie base, tra le quali spicca il disastro ambientale); e dall’altro interviene nel campo delle (vecchie) contravvenzioni del Testo Unico Ambientale (D. Lgs 152/06) introducendo, in analogia alla normativa per sicurezza sul lavoro, una procedura secondo cui la polizia giudiziaria, quando accerta una contravvenzione che non ha cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, può impartire prescrizioni per regolarizzare la situazione; se il contravventore ottempera nei termini, può estinguere il reato pagando un quarto del massimo dell’ammenda.

Fatta questa premessa, se si guarda il quadro sinottico elaborato da Legambiente, risulta che le contestazioni dei nuovi delitti sono 173: 118 per il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis), 2 per morte o lesione come conseguenza di questo delitto (art. 452-ter), 30 per disastro ambientale (art. 452-quater), 12 per le ipotesi colpose (art. 452-quinquies), e 11 per impedimento di controllo (art. 452-septies).

Il grosso, e cioè le altre 774 “contestazioni”, si riferisce, invece, alle (vecchie) contravvenzioni ed infrazioni amministrative del D. Lgs. 152/06 che rientrano nell’ambito di applicazione della nuova legge solo in quanto sono state oggetto di questa nuova procedura di regolarizzazione affidata alla polizia giudiziaria.

E allora possiamo dire che il primo dato certo che emerge dal bilancio dei primi 8 mesi di applicazione della legge sugli ecoreati è il ricorso (peraltro, obbligato) della polizia giudiziaria a questa nuova procedura (“la prima frontiera di applicazione della nuova legge di cui è possibile dare conto” la definisce giustamente Legambiente), purché sia chiaro che essa riguarda contravvenzioni che già esistevano e continuano ad esistere a prescindere dalla legge sugli ecoreati.

In altri termini, le 948 persone che risultano denunciate per queste 774 contestazioni, senza la nuova legge sugli ecoreati sarebbero state denunciate lo stesso ma, grazie alla nuova legge, sono state immediatamente diffidate dalla polizia giudiziaria a mettersi in regola in tempi brevi per chiudere tutto al più presto.

In questo quadro, si tratta di capire se e quanto il ricorso a questa nuova procedura della legge n. 68 ha aumentato la tutela dell’ambiente.

Di certo, infatti, essa – per legge – dovrebbe riguardare solo le “vecchie” contravvenzioni del D. Lgs. 152/06 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette; quindi, quelle di tipo formale (mancanza di autorizzazione) o, comunque, di minima gravità.

E diciamo anche che, in ogni caso, anche senza ricorrere alla legge n. 68, esse potevano (e possono) essere estinte se il contravventore si mette in regola, o attraverso la oblazione (pagamento di un terzo del massimo dell’ammenda) o attraverso il ricorso alla non punibilità sancita per i reati di particolare tenuità dal D. Lgs. n. 28/2015.

Ma, in questi ultimi casi, la procedura può operare solo dopo che la denuncia è stata trasmessa in Procura mentre la nuova procedura della legge n. 68, quando si conclude con l’adempimento, ha il pregio di risolversi sollecitamente in sede di polizia giudiziaria e senza oberare i tavoli dei magistrati con contravvenzioni di poco conto.

Più che di beneficio per l’ambiente, quindi, la nuova legge, per questa parte, ha portato ad una maggiore celerità per la regolarizzazione di violazioni (peraltro minime) alle norme ambientali, e nello sgravio per le Procure.

A questo punto, tuttavia, diventa importante conoscere un dato che non risulta dalla relazione Legambiente: quante di queste contravvenzioni, infatti, sono state realmente regolarizzate con la nuova procedura?

Secondo Legambiente, la maggior parte, ma la stessa associazione riconosce che si tratta di una “analisi empirica” perché “mancano statistiche dettagliate ufficiali”, ed anzi “non mancano i casi in cui le prescrizioni non vengono rispettate”.

E non sembra molto incoraggiante l’unico dato riportato che riguarda il Corpo forestale dello Stato il quale, su 201 prescrizioni impartite, comunica solo per 79 l’ottemperanza nei termini.

E, visto che ci siamo, suggerirei a Legambiente di fare qualche altra verifica.

Infatti, come abbiamo più volte detto, la nuova procedura può applicarsi solo alle contravvenzioni del TUA che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Ma, se andiamo a leggere i singoli casi riportati nella relazione di Legambiente, troviamo che, ad esempio, ci si fanno rientrare (tanto è vero che sono state impartite prescrizioni per la regolarizzazione) anche contravvenzioni relative a “sversamento di liquami sul suolo e inquinamento di corsi d’acqua” (pag. 14) oppure (pag. 15) a “violazione dei limiti tabellari imposti per le emissioni in atmosfera” o per “deposito incontrollato di rifiuti” o per “aver versato in atmosfera cose atte a imbrattare e molestare (soprattutto polveri)” (il che, peraltro, integra il reato di cui all’art. 674 c.p. e non una contravvenzione del TUA) oppure (pag. 20) per aver scaricato “reflui particolarmente inquinanti direttamente nella rete fognaria senza i trattamenti previsti dalla legge” ecc. ecc.

È probabile che, in questi casi, insieme alle contravvenzioni, siano stati contestati anche reati più gravi, ma la p.g. , in base alla legge sugli ecoreati può impartire prescrizioni per la regolarizzazione solo per quanto riguarda le contravvenzioni che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette: quindi, fatti gravi come quelli sopra riportati non possono, comunque, rientrare tra le infrazioni oggetto della nuova procedura.

E sempre a questo proposito lascia perplessi il dato che queste contestazioni di contravvenzioni “innocue” avrebbero portato a ben 177 sequestri per un valore di oltre 13 milioni di euro.

Anche perché, se poi si è ottemperato alle prescrizioni e i reati sono stati estinti, questi sequestri che fine hanno fatto?

Non vorrei che, per semplificazione statistica, le 774 “infrazioni” (peraltro, anche amministrative) e i 177 sequestri riportati dalla p.g. come oggetto della nuova procedura comprendano, invece, tutte le violazioni accertate nei primi 8 mesi, incluse le contravvenzioni che non potrebbero, per gravità e pericolo, essere regolarizzate con la nuova legge.

E che, quindi, non possono essere computate nel bilancio della nuova legge.

Se, a questo punto, passiamo ad analizzare i dati certamente più importanti – e cioè quelli relativi alla contestazione dei nuovi delitti contro l’ambiente – ci troviamo di fronte ad altrettanti dubbi.

Infatti, limitandoci ai due delitti più rilevanti (inquinamento e disastro ambientale), la p.g. ha indicato 162 denunzie inoltrate all’A.G.

Ma non ci dice quante di esse sono andate avanti quando sono giunte in Procura.

Né quante sono contro ignoti.

E quante sono state derubricate o rubricate diversamente dal magistrato, magari ricorrendo, come prima, ad altri reati del codice penale quali il danneggiamento, il disastro innominato o il reato di cui all’art. 674 c.p.?

Certo, leggere che sono stati accertati 148 delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale dolosi mentre le ipotesi colpose sarebbero state solo 12 lascia perplessi: tanto più che, purtroppo, la Cassazione non ha accolto, per il disastro innominato, una nozione allargata di dolo eventuale.

Insomma, per valutare se la nuova legge ha veramente contribuito ad incrementare in modo significativo la tutela dell’ambiente, non solo occorre aspettare ma occorre anche verificare ed approfondire i dati forniti dopo i primi 8 mesi dalla polizia giudiziaria.

Soprattutto, bisogna aspettare la giurisprudenza che si formerà sui nuovi delitti specie quando si dovranno interpretare espressioni quali, ad esempio, “compromissione o deterioramento significativi e misurabili di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo” ecc.

Allo stato, francamente, si può certamente dire che, pur se con qualche zona d’ombra, la nuova legge inizia ad essere applicata ma mi sembra prematuro dire trionfalmente che “ecogiustizia è fatta”.

(Articolo pubblicato con questo titolo il 29 maggio 2016 sul sito “Gruppo d’Intervento Giuridico”)

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