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Osservazioni di VAS al Programma Integrato relativo all’area del casello autostradale di Castelnuovo di Porto

16 Maggio 2014
in Comune di Castelnuovo di Porto, edilizia, GOVERNO DEL TERRITORIO, NEWS, urbanistica
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Immagine.logo Castelnuovo di POrto Con Deliberazione n. 3 del 6 febbraio 2014 il Consiglio Comunale di Castelnuovo di Porto ha adottato il Programma Integrato dell’area del casello autostradale di Castelnuovo di Porto, che dal 16 aprile del 2014 ha poi pubblicato per 30 giorni rendendolo noto con apposito Avviso pubblico. In 15 maggio 2014 a nome del Circolo Territoriale di VAS ho consegnato personalmente al Protocollo le seguenti osservazioni.

OSSERVAZIONI DI METODO

L’interesse della maggioranza di turno al governo del Comune di Castelnuovo di Porto verso le aree in questione si è manifestata addirittura 7 anni prima della effettiva realizzazione del casello autostradale di Castelnuovo di Porto, realizzato nel 2010 ed inaugurato nel 2011, dal momento che già con la Variante Generale al P.R.G. adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 23.12.2003 erano state destinate a zona D (produttiva) una parte delle aree agricole di cui trattasi.

Per un opportuno confronto si fa presente che con deliberazione n. 953 del 28 marzo 2000 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato la redazione della Carta dell’Uso del Suolo (CUS) che è stata realizzata tramite la fotointerpretazione a video delle ortofoto digitali a colori “Terraitaly” del volo “it2000” (1998-99) e delle immagini satellitari Landsat 7 ETM +, rilevate in doppia copertura estiva ed invernale, negli anni 2001-2002.

Dunque un anno prima della adozione della Variante Generale la Carta dell’Uso del Suolo ha registrato la seguente classificazione delle aree in questione.

Immagine.CUS

Legenda

Immagine.legenda completa CUS

La situazione, malgrado la realizzazione del casello, risulta sostanzialmente immutata, come attesta la sottostante foto satellitare tratta da Google Maps, aggiornata al 2014.

 Immagine.veduta satellitare del casello autostradale

Immagine.Street View

Foto tratta da Street View di Google Maps

 Immagine.Street View.1

Foto tratta da Street View di Google Maps

In data 12 aprile 2007 il Comune di Castelnuovo di Porto si è poi impegnato assieme ad altri a sottoscrivere un Protocollo d’Intesa relativo al “Programma Integrato di sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina” che si proponeva <<l’avvio e il consolidamento di un processo di integrazione funzionale e infrastrutturale dell’ambito territoriale di riferimento, con l’obiettivo di promuovere e coordinare la crescita economica, lo sviluppo dell’occupazione e la creazione di nuovi e più qualificati posti di lavoro nel rispetto e valorizzazione delle notevoli valenze ambientali>>.

Con avviso pubblico del 21 gennaio del 2008 il Comune ha avviato il suddetto Programma Integrato di Sviluppo per Castelnuovo di Porto, che ha portato a presentare 3 progetti complessi, per l’esame dei quali è stato indetta una “Conferenza di Servizi Istruttoria” che si è conclusa il 16 dicembre del 2010 stabilendo che occorreva una Variante urbanistica da zona agricola a zona produttiva, anche perché in questo frattempo era stata dichiarata decaduta nel 2008 la Variante adottata il 23 dicembre del 2003 che aveva reso edificabili una parte delle aree interessate dai progetti, destinandole a zona D (aree produttive), ritornate ad una destinazione agricola.

Come riportato nella Relazione tecnico-illustrativa, <<i lavori della conferenza si sono conclusi con la acclarata necessità di un atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale volto a definire la reale vocazione strategica e le modalità di attuazione dei procedimenti in essere.>>

Così il Comune di Castelnuovo di Porto in data 3 marzo 2011 ha emanato un avviso pubblico per “L’affidamento di incarico a professionisti per la redazione di uno studio con relativa perimetrazione per stabilire la reale vocazione delle aree limitrofe al casello autostradale di Castelnuovo di Porto”: con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 5 ottobre 2011 l’incarico per la redazione di tale studio è stato conferito all’Arch. Maurizio Battisti. Con deliberazione n. 9 del 2 Aprile 2012 il Consiglio Comunale ha approvato le “linee programmatiche per la pianificazione urbanistica”.

Con successiva contestuale deliberazione n. 10 del 2 aprile 2012 ha approvato l’ “Atto di indirizzo sulla reale vocazione delle aree limitrofe al Casello Autostradale di Castelnuovo di Porto”: con tale atto d’indirizzo l’Amministrazione ha stabilito che le aree limitrofe al casello autostradale di Castelnuovo di Porto, già oggetto di apposito studio e perimetrazione, hanno perduto la loro vocazione agricola e che pertanto era opportuno procedere alla loro variazione urbanistica per destinarle ad aree a Servizi Privati produttivi di livello territoriale.

Si mette in risalto al riguardo che fra i soggetti che risultano proprietari delle aree in questione figura anche la “AGRICOLA SANTA LUCIA” S.n.c. con sede in CASTELNUOVO DI PORTO (RM.) Via Tiberina Km 13,300 che ha un terreno di mq. 2.825.

Nell’atto è stata inserita anche la perimetrazione delle aree suscettibili di variante urbanistica per un totale di circa 103 ettari. In data 22.10.2012 l’Amministrazione comunale di Castelnuovo di Porto ha pubblicato un Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte di manifestazione di interesse alla concertazione per Programmi Integrati di Sviluppo dell’“Area limitrofa al casello autostradale di Castelnuovo di Porto” ai sensi della legge regionale n. 36 del 2 luglio 1987 (concernente le “Norme in materia di attività urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure”), della legge n. 179 del 17 febbraio 1992 (concernente le “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”)e della legge regionale n. 22 del 26 giugno 1997 (concernente “Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione”).

Vengono sostanzialmente richiamate solo le norme relative ai Programmi Integrati di Intervento (PRINT), previsti dall’art. 16 della Legge n. 179 del 17 febbraio 1992 e recepiti dalla Regione Lazio con la legge regionale n. 22/1997, da progettare ed attuare utilizzando lo snellimento delle procedure consentito dalla legge regionale n. 36/1987.

L’Avviso è stato finalizzato a promuovere la presentazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, da parte di soggetti interessati, di proposte per realizzare investimenti produttivi per l’insediamento di impianti per lo svolgimento delle attività elencate nell’art. 1, comma 1, lettera i) del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 (concernente il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”).

Dal momento che è stata demandata espressamente a soggetti privati interessati la progettazione esecutiva dei Programmi Integrati di Intervento, in termini di “metodo” non è stato precisato nell’avviso che bisognava tener conto anche e soprattutto degli strumenti di pianificazione e delle rispettive prescrizioni cogenti e sovraordinate all’intera normativa relativa ai Programmi di Intervento.

Dal verbale relativo alla deliberazione n. 3 del 2 febbraio del 2014 risulta la seguente grave dichiarazione del Sindaco Fabio Stefoni: <<Quindi è chiaro che il parere della Regione Lazio in termini di vincoli paesaggistici, archeologici etc. vengono dati dopo>>.

 Immagine.Fabio Stefoni

Fabio Stefoni

Dallo stesso verbale risulta anche la seguente ancor più grave dichiarazione del Responsabile dell’Area Urbanistica arch. Olivo: <<Un passaggio fondamentale è che la Regione Lazio, come tutti gli altri enti che si esprimeranno su questo atto, non si esprimono se non hanno la delibera di adozione e questo è un passaggio obbligato per prendere in esame il documento>>.

Entrambe le suddette affermazioni appaiono gravi per il semplice fatto che la legge non ammette ignoranza specie da parte di amministratori pubblici.

L’ignoranza riguarda il vincolo paesaggistico che è stato imposto sulle aree in questione con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 10591 del 5 dicembre 1989: ne deriva in termini di “metodo” che sul piano delle procedure occorre avere il rilascio della autorizzazione paesaggistica” che è preventiva ed obbligatoria, perché ai sensi del 4° comma dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, <<l‘autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio>>.

Ne deriva che la deliberazione n. 3 del 6.2.2014 appare sotto questo aspetto viziata di legittimità.

Ma l’ignoranza ha riguardato anche e soprattutto il fatto che il Programma Integrato delle “aree limitrofe al casello autostradale di Castelnuovo di Porto” costituisce di fatto una Variante al P.R.G. che in quanto tale va sottoposta a verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., con la trasmissione di un Rapporto Preliminare che non figura invece fra gli atti adottati.

Ai sensi del 5° comma del precedente art. 11 <<i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.>>

Come ulteriore vizio di legittimità in termini di “metodo” va rilevato che il PRINT delle “aree limitrofe al casello autostradale di Castelnuovo di Porto” non è stato nemmeno sottoposto all’esame della Commissione Urbanistica, dal momento che l’attuale maggioranza di turno al governo del Comune di Castelnuovo di Porto l’ha voluto sottoporre direttamente alla approvazione del Consiglio Comunale.

OSSERVAZIONI DI MERITO

In termini di “merito” il Programma Integrato delle “aree limitrofe al casello autostradale di Castelnuovo di Porto” appare ancor più viziato di legittimità.

Come già precedentemente detto le aree in questione sono state sottoposte al vincolo paesaggistico imposto con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 10591 del 5 dicembre 1989, che è registrato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007.

 Tavole B – Particolare della Tavola 20 – 365 B del PTPR

Immagine.Tav. B PTPR

Legenda

 Immagine.legenda Tav. B. png

 Immagine.allegato A4

 Immagine.legenda

Immagine.Valle del Tevere

Il Programma Integrato relativo all’area limitrofa al casello di Castelnuovo Di Porto ricade interamente all’interno del vincolo paesaggistico.

Immagine.sovrapposizione del PRINT al vincolo

Ne deriva che su quest’area sono cogenti e sovraordinate le prescrizioni tanto del Piano Territoriale Paesistico (PTP) n. 4 “Valle del Tevere” quanto del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), che recepisce di fatto la disciplina di tutela del PTP n. 4, approvato con la legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998.

 Stralcio della Tavole E3 del PTP n. 4 “Valle del Tevere”

Immagine.stralcio PTP n. 4

In base al PTP n. 4 “Valle del Tevere” l’intera area interessata dal PRINT ricade all’interno dell’area vasta di tutela paesistica individuata come “Ambito G13 di rilevante interesse paesistico Grande Tevere Sud”, che è disciplinato dall’art. 36 delle Norme del PTP n. 4 secondo cui <<dell’insediamento produttivo previsto dalla variante del P.R.G. adottato dal comune di Castelnuovo di Porto risulta compatibile con la finalità di tutela ambientale e paesistica solo una fascia a completamento dell’insediamento produttivo già esistente che si mantenga ad una doistanza di almeno 150 metri dal bordo fluviale e si sviluppi per una profondità media di non più di ml 1300 dalla strada di Ponte del Grillo.>>

Il territorio ricadente all’interno dell’ambito G13 è destinato a “zona di trasformabilità limitata”, dove il PTP individua inoltre un “ambito di particolare fragilità idrogeologica” che attraversa l’area da est ad ovest: l’art. 5 b della Norme del PTP prevede ai fini della “riduzione del suolo per usi urbani” le sottozona B5 <<zone per attrezzature produttive, commerciali e di servizi privati, indice fondiario non superiore a 2,00 mc/mq, h max 7,50 ml>>.

Nella Relazionetecnico-illustrativa è riportato che <<Sull’area sono state tuttavia presentate alcune osservazioni al P.T.P., con richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale mediante la delibera n.9 del 08/03/2003 (codice osservazione 058024_P02, 058024_P02a, 058024_P02b, 058024_P02c) di trasformabilità in funzione di possibili varianti urbanistiche e con la delibera n. 41 del 03/11/2004 (codice osservazione 058024_p03) di stralciare dal P.T.P. un’area a ridosso del casello, il tutto in considerazione degli effetti che l’impianto autostradale avrebbe prodotto nell’intorno, rendendo “inattuale e privo di logica il mantenimento di un livello di tutela utilmente riferibile solo a zone non compromesse e non preordinate ad ingenti fenomeni di trasformazione”.

Le suddette 4 osservazioni sono state riportate nell’Allegato 3D.

Immagine.Richiesta modifica

 Immagine.Richiesta modifica.1

 Immagine.4b

Immagine.Richiesta di modifica.2

 Immagine.Richiesta modifica.2

Immagine.Richiesta modifica.3

 Immagine.Richiesta modifica.4

Immagine.Richiesta modifica.5

Immagine.3

 Immagine.3a

Immagine.Richiesta modifica.6

Immagine.Planimetria richieste

Nella Relazione tecnico-illustrativa è riportato che <<la Regione Lazio, in sede di formulazione del proprio parere sulla proposta ex art. 23 L.R. n.24/1998, ha accolto parzialmente le proposte comunali di modifica limitatamente alle aree interessate dai nuclei edilizi preesistenti.>>

Da un confronto con il progetto del PRINT adottato emerge che sono state ugualmente previste aree produttive in una buona parte delle aree di cui è stata respinta la proposta.

 Immagine.PRINT

Nella Relazione tecnico-illustrativa è riportato inoltre che <<Il P.T.P.R. adottato con D.G.R. n.556 del 25/07/2007 e n.1025 del 21/12/2007, classifica nelle Tavole A di Piano l’area in esame compresa tra la Strada Tiberina e l’autostrada come“Paesaggio Naturale Agrario” e i restanti terreni situati a monte della Strada Tiberina come “Paesaggio Agrario di Valore”.>>

Non è stato però riportato che le norme del PTPR relative ai due suddetti sistemi di paesaggio vietano tassativamente la realizzazione di interenti di tipo produttivo quanto meno nelle aree di cui è stata respinta la proposta di modifica del P.T.P. n. 4.

Tavola A – Estratto della tav. 20 – 365 A del PTPR

Immagine.Tavola A

Legenda

Immagine.legenda tavola A

La parte settentrionale dell’area è destinata dunque a Paesaggio Agrario di Valore, che è disciplinato dall’art. 25 delle Norme del PTPR, mentre la parte meridionale dell’area è destinata a Paesaggio Naturale Agrario, che è disciplinato dall’art. 22 delle Norme del PRPR.

Immagine.paesaggio agrario di valore

 Immagine.Par. 4 art. 25

Immagine.Par. 4.2 art. 25

 Immagine.Par. 4.2.2 art. 25

 Immagine.Par. 4.4 art. 25

Immagine.Par. 5 art. 25

 Immagine.Tabelòla B paesaggio naturale agrario

 Immagine.Par. 4 art. 22

Immagine.Par. 4.2. art. 22

Immagine.Par. 4.4 art. 22png

Immagine.Par. 5 art. 22

Immagine.Par. 5.1.2 art. 22

Da un confronto con il progetto del PRINT adottato emerge che sono state ugualmente previste aree produttive in una buona parte delle aree di cui è stata respinta la proposta: ne deriva che solo per le aree di cui è stata accolta la proposta non dovrebbero vale le Norme del PTPR sopra riportate.

Immagine.sovrapposizione PRINT con modifica del PTP richiesta 

Sempre nella Relazione tecnico-illustrativa è riportato infine che <<In relazione al vincolo apposto con D.G.R. del 15/05/1989, è stata tuttavia presentata osservazione al P.T.P.R. in data 28/07/2008 (a seguito della delibera n.31) ribadendo sostanzialmente quanto già espresso con l’osservazione al P.T.P., ovvero in considerazione di “configurare per l’area una disciplina che, oltre a tener conto delle edificazioni preesistenti, si facesse carico di ponderare realisticamente le effettive residue valenze paesaggistiche all’esito della realizzazione dell’infrastruttura autostradale e, per l’effetto, l’inutilità di tener ferme previsioni di tutela sulle residue aree che, invece, ben più utilmente potrebbero essere destinate a raccordare i preesistenti nuclei edilizi in modo armonico e coordinato”. L’Amministrazione Comunale ritiene pertanto che l’area in esame debba essere inclusa nel “Paesaggio degli insediamenti urbani” o in subordine nel “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”, o in ulteriore subordine nel “Paesaggio agrario di continuità” attribuendo in ogni modo all’area un regime di tutela che non pregiudichi in radice la possibilità di sottoporla, previa verifica di compatibilità paesaggistica alle varianti urbanistiche necessarie sia a completare l’intorno dei nuclei urbanizzati esistenti e per i quali la proposta comunale ex art.23 L.R. n.24/1998 è già stata accolta. È stata nell’ambito delle stesse osservazioni anche avanzata richiesta di eliminazione (in subordine riduzione d’estensione) del vincolo di rispetto del c.d. fosso di Ponte Storto, non incluso nell’elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1.175 del 11/12/1933>>.

A parte la data di emanazione del vincolo paesaggistico che non è del 15 maggio del 1989, ma del 5 dicembre 1989, si fa presente che il PTPR è stato pubblicato e depositato dal 14 febbraio del 2008 fino al 14 maggio del 2008, per cui le osservazioni anche da parte dei Comuni andavano presentate entro tale lasso di tempo e non dopo due mesi e mezzo, come ha fatto invece il Comune di Castelnuovo di Porto il 28 luglio 2008.  

Le suddette osservazioni non dovrebbero pertanto essere prese in considerazione.  

Il par. 9 della Relazione tecnico-illustrativa è dedicato alla “Modifica della normativa paesistica” e si conclude affermando che <<si può verosimilmente ritenere compatibile la proposta di variante al PRG e PTP vigenti e al PTPR adottato>> in base a quanto consentito dall’art. 63 delle Norme del PTPR che viene strumentalmente “interpretato”.

Il suddetto art. 63 consente infatti l’adozione di Varianti solo <<nelle aree in cui le norme dei PTP rimandano alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti>>, che per giunta ai sensi del richiamato comma 1 bis dell’art. 27 bis della legge regionale n. 24/1998 devono essere <<di limitata estensione e adiacenti a zone legittimamente edificate>>.

Il P.T.P. n. 4 “Valle del Tevere” non rimanda per il caso in questione agli strumenti urbanistici vigenti ed il Programma Integrato riguarda una superficie totale di 53,67 ha che non può di certo essere considerata di limitata estensione, che per giunta non risulta affatto <<immediatamente a ridosso delle aree urbanizzate perimetrate dal PTPR>> come prescrive l’art. 63.  

La Relazione non fa sapere inoltre che ai sensi del successivo 2° comma dell’art. 63 delle Norme del PTPR <<la valutazione sulla compatibilità della proposta urbanistica ai fini paesaggistici è effettuata d’intesa fra le strutture competenti in materia paesaggistica e urbanistica>>: non risulta che ci sia stata questa “intesa”.  

Ciò nonostante il Programma Integrato ha la pretesa di:

– modificare il PTP n. 4 “Valle del Tevere”, con la <<riduzione del vincolo art 136 D.lgs 42/2004 lettera C con traslazione di questo a est del nastro Autostradale>>;

– modificare il PTPR con la <<riclassificazione da “Paesaggio naturale agrario” a “Paesaggio degli insediamenti urbani” o in subordine a “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione” (Tavola A)>>;

– modificare il PTPR con la <<riduzione del vincolo art 136 D.lgs 42/2004 lettera C con traslazione di questo a est del nastro Autostradale (Tavola B)>>;

– modificare il PTPR anche con <<la riduzione del perimetro del Piano Regolatore dei Parchi e dell’ambito di protezione delle attività venatorie con traslazione di questo a est del nastro autostradale (Tavola C) >>.  

**************************  

Come ulteriore vizio di legittimità in termini di “merito” va rilevato che il PRINT delle “aree limitrofe al casello autostradale di Castelnuovo di Porto” non rispetta nemmeno le prescrizioni impartite dal Piano Generale Territoriale Provinciale (PGTP) della Provincia di Roma, che ha dettato delle linee guida anche per definire il futuro assetto urbanistico di Castelnuovo di Porto.  

Queste linee guida indicano espressamente che è priorità del PTPG salvaguardare e mantenere libere le aree agricole corrispondenti al tracciato autostradale e agli svincoli, al fine di tutelare l’immagine paesistica della Valle del Tevere: pertanto in base al PGTP sono da escludere nuovi insediamenti residenziali o il completamento di insediamenti esistenti tra l’Autostrada e il Tevere e tra il Tevere e la Salaria.  

Fra le direttive programmatiche per le componenti del disegno della struttura insediativa intercomunale il PTPG fornisce al Comune di Castelnuovo di Porto anche quella relativa al sistema insediativo funzionale, per il quale prescrive di:

– organizzare un parco intercomunale di attività produttive metropolitane integrato a servizi specializzato che tenga insieme e coordini le iniziative dei Comuni di Fiano, Castelnuovo di Porto, Capena, Monterotondo e Montelibretti;

–   localizzare le attività artigianali o di servizio vicino ai centri/nuclei esistenti. Sono da rilocalizzare fuori dal limite del vincolo paesistico della Valle del Tevere (nelle aree di Fiano e di Ponte del Grillo) le attività produttive previste dai PRG non ancora attuate, che vanno a costituire il parco di attività produttive intercomunale.

Ne deriva che a maggior ragione sono da localizzare fuori dal limite del vincolo paesistico della Valle del Tevere anche e soprattutto le attività produttive previste nel PRINT, come del resto attestato dalla sue stesse tavole.  

Immagine.PTPG 

Come si può bene vedere, il PTPG individua con la sigla PPM2 b il “parco intercomunale di attività integrate e servizi specializzati Valle del Tevere” che è a sud della via Tiberina e che comprende il centro della Protezione Civile, mentre destina a “territorio agricolo tutelato” l’area interessata dal PRINT ed a centri urbani isolati (B1) il nucleo a nord-ovest in località “Tre Pontoni” ed il nucleo a sud-est in località “Ponte Stretto”.  

***********************  

C’è infine da mettere in risalto che il PRINT dell’area limitrofa al casello autostradale di Castelnuovo di Porto non rispetta nemmeno le prescrizioni “cogenti” e sovraordinate tanto dello Stralcio Funzionale PS1 del Piano di Bacino del Fiume Tevere quanto del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – P.A.I., riguardanti l’area soggetta ad esondazione dal fiume Tevere, né si è premurato di avere la dovuta “autorizzazione” della Autorità di bacino del fiume Tevere.

Al riguardo si fa presente anzitutto che nella “Carta della Pericolosità e Vulnerabilità della zona I” che é stata allegata alla “Relazione Geologica” della Variante Generale del P.R.G. e che riguarda la zona industriale in località Ripalta, ubicata nella piana alluvionale del Tevere, l’intera zona viene definita <<Area ad alta vulnerabilità e media pericolosità per esondazione>>.

La “Variante Generale” di ieri così come il PRINT di oggi sembrano ignorare del tutto che la simulazione eseguita nell’ambito delle analisi del Piano Stralcio di Bacino ha portato alla conclusione che, nel caso si verificasse in futuro di nuovo una piena del Tevere con valori uguali a quelli raggiunti nel 1937 (2.450 mc/s nella piana di Ripalta, con livello idrico pari a 24,15 metri sul livello del mare), l’insediamento isolato dell’ex Centro Nazionale della Protezione Civile all’altezza di Ponte del Grillo causerebbe un incremento del livello idrico nella golena invasa pari a 25,43 metri, che salirebbero a 26,19 (ben 2 metri in più) in caso di totale realizzazione delle previsioni del previgente P.R.G. di Castelnuovo di Porto.

Dello Stralcio Funzionale PS1 del Piano di Bacino del Fiume Tevere (relativo alle “aree soggette a rischio di esondazione nel tratto Orte-Castel Giubileo”), che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3.9.1998 e di cui sono state ribadite le prescrizioni dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 101 del 1.8.2002, il PRINT non rispetta né il comma 2 dell’art. 4 delle “Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio”, che nella piana di esondazione destinata a zona industriale (Tenuta Ripalta) vieta <<qualunque attività di trasformazione dello stato dei luoghi (morfologica, infrastrutturale, edilizia)>>, né il comma 6 del medesimo articolo ai sensi del quale <<i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici alle norme di cui ai commi precedenti destinando le relative zone ad aree di tutela ambientale di cui all’art. 7 comma 2 n. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150>>.  

Dal momento che la legge non ammette ignoranza, specie da parte della pubblica amministrazione, appare grave che il Presidente del Consiglio Comunale Ernesto Ballini abbia rilasciato la seguente dichiarazione, come risulta dal verbale della deliberazione n. 3 del 6.2.2014: <<Preciso che non è zona esondazione pertanto non ci vogliono i previsti pareri perché la zona esondazione è dall’altra parte dell’autostrada. >>

Immagine.Ernesto Ballini

Ernesto Ballini

Ancor più grave è la seguente affermazione fatta dal Sindaco Fabio Stefoni: <<Evidenzio che non è zona esondazione e nel caso contrario la Regione Lazio non lo approverebbe.>>

Nel rispetto della prescrizione suddetta, oltre che di tutte quelle sempre di ordine gerarchicamente superiore precedentemente richiamate, si chiede di riconfermare la destinazione a sottozona E/2 dell’intera piana golenale del Tevere, prevedendo una destinazione d’uso compatibile solo per l’ex Centro Nazionale della Protezione Civile.        

Roma, 15 maggio 2014

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

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