Il 12 febbraio 2021 sulla sua pagina facebook il consigliere capitolino Orlando Corsetti (PD) ha pubblicato un post dal titolo “IL REGOLAMENTO ‘CONTRO’ IL VERDE DEL M5S” in cui lamenta il mancato coinvolgimento dei Municipi sui circa 400 emendamenti a cui è stato sottoposto il testo originario del Regolamento del Verde, adottato dalla Giunta Capitolina con decisione n. 2 del 16 gennaio 2019. (vedi http://www.vasroma.it/136184-2/).
“Chiunque vedrebbe, se non un dovere, almeno una ragione di opportunità nel farlo. – ha scritto Orlando Corsetti – Invece no, per il M5S il regolamento radicalmente cambiato non necessita del parere rinnovato dei Municipi sulla proposta”.
Ha proseguito affermando che “a parte la mancanza di attenzione nei confronti dei territori, che da sola basta a descrivere la scorrettezza della politica pentastellata, la questione che sta alimentando un acceso dibattito in queste ore non riguarda solo il metodo ma anche i contenuti del regolamento” ed ha concluso ricordando a titolo di esempio “alcune delle modifiche sostanziali che sono state apportate al testo originario cambiandone profondamente la natura”, che ha ripreso dalle proposte di emendamenti già trasmesse a quel momento da VAS ed Ecoistituto RFE.GE. ed associazione per Villa Pamphilj.
Sono le seguenti:
– Il testo modificato prevede che solo gli alberi che hanno un tronco di circonferenza complessiva superiore a 78,5 cm sono considerati beni giuridici di interesse ambientale. Gli altri no e quindi, anche se sani, possono essere liberamente tagliati abbattuti danneggiati. Nel testo originario si prevedeva invece che “gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 30 cm, misurata all’altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico e meritano le particolari forme di tutela”.
– La versione Fiorini ha eliminato la finalità no profit per l’affidamento delle aree a verde, lasciando aperta la possibilità di specularvi economicamente.
– Il testo emendato, con riferimento alle donazioni, prevede che in caso di donazione di arredi o attrezzature l’eventuale installazione è a carico del donante disincentivando così i contributi dei privati.
– Nel testo modificato è stato abolito il divieto di ricoprire le Zone di Protezione Radicale (Z.P.R.) degli alberi con pavimentazione impermeabili, lasciando così aperta la possibilità di ricoprirle di asfalto.
– Relativamente alle alberature stradali sono state modificate le tabelle riguardanti le distanze dai confini e le distanze dia cigli, abbassandone i rispettivi valori.
– Sulle aree cani da realizzare la superficie minima di 2.000 mq è stata abbassata a 400 mq.
Lo stesso giorno a sorpresa hanno voluto commentare il post di Corsetti sulla sua stessa pagina facebook dapprima il consigliere capitolino Roberto Di Palma (M5S) e poi il coordinatore del gruppo di lavoro Giorgio Osti per eccepire su ognuna delle modifiche sostanziali che Corsetti ha portato di esempio: a loro si è accodata la Presidente della associazione “Carteinregola” Anna Maria Bianchi Missaglia che sul suo sito il 14 febbraio 2021 ha voluto pubblicare un articolo dal titolo “Regolamento del Verde: rispondiamo al consigliere Corsetti”, sottoscritto da lei, da Paola Loche e da Giorgio Osti.
L’intervento del cons. Roberto Di Palma ha la finalità malcelata di dissuadere il cons. Orlando Corsetti dal fare proprie quanto meno quelle proposte di emendamenti da lui portate come esempio, perché alla fine in modo scoperto gli scrive: “Detto questo, chiedo a te e al tuo gruppo di rivedere il giudizio su questo testo, in quanto ci sono tutte le ragioni per farlo.“
Le proposte di emendamenti “contestate” dal cons. Di Palma sono quelle che a nome di VAS e dell’Ecoistituto RE.GE. ho trasmesso fin dallo scorso 4 febbraio a tutti i consiglieri capitolini e mi riguardano quindi personalmente, anche perché – senza il coraggio di nominarmi o di scrivere direttamente al sottoscritto – il cons. Roberto Di Palma mi ha fatto l’onore dei seguenti suoi generosi commenti:
– “un’associazione che sta dicendo tantissime cose inesatte..”
– “Sempre la stessa associazione (una) sta scrivendo in rete che il Segretariato ha valutato il testo così ampio in 5 giorni (lo dedurrebbe dai protocolli ufficiali). La stessa associazione sa “benissimo” che questo NON è vero.”
Anche Giorgio Osti ha voluto onorarmi del seguente giudizio indiretto: “C’è da chiedersi quale senso abbia spargere informazioni farlocche per poi doverle rettificare, se si è un amministratore pubblico”.
Carteinregola dal canto suo è arrivata addirittura a declassare le mie proposte di emendamenti al Regolamento del Verde come “manovre per affossarlo”!
Ritengo pertanto doveroso rispondere ad ognuna delle contestazioni, con la seguente non secondaria precisazione.
Benché non ancora calendarizzato e messo all’ordine del giorno dei lavori della Assemblea Capitolina per la sua definitiva approvazione, né pubblicato sul sito del Comune, ho potuto trasmettere le proposte di emendamenti alla revisione del testo originario del Regolamento del Verde dopo che il 25 gennaio scorso mi sono fatto rigirare per posta elettronica tutta la documentazione che il precedente 13 gennaio era stata trasmessa a tutti i membri della IV Commissione Ambiente dal segretario Marco Chionne per il parere di competenza, poi reso il 15 gennaio 2021: sarà quindi questa la documentazione che verrà messa a disposizione dell’Assemblea Capitolina.
Per un opportuno confronto sui “metodi”, la precisazione serve per far capire quanto sia stata indebita la pubblicazione sul sito di Carteinregola del Regolamento e degli allegati approvati in Giunta “gentilmente messi a disposizione dal consigliere Roberto Di Palma” (che si è messo a fare le veci della Giunta Capitolina).
Rispondiamo ora alle “risposte” che da più parti sono state volute dare al consigliere Orlando Corsetti.
ALBERI DA CONSIDERARE BENI GIURIDICI DI INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Si tratta della eliminazione delle particolati forme di tutela che vanno riservate anche agli alberi di circonferenza superiore a 30 cm (testo originario), ora innalzata a 78,5 cm. [comma 1 di art 29].
La proposta di ripristinare il testo originario è stata presentata anche dalla associazione per Villa Pamphilj, dalla associazione Aurelio Volontari Decoro Tredicesimo e dall’Osservatorio Sherwood.
Nel suo 1° intervento sulla pagina facebook del cons. Corsetti, Roberto Di Palma va del tutto fuori tema, perché – anziché pronunciarsi sulla opportunità o meno di tutelare anche alberi di circonferenza superiore a 30 cm. e non a 87,5 cm. – richiama le disposizioni del 1° comma dell’art. 40 per arrivare alla conclusione che “pertanto è priva di fondamento l’idea secondo cui con questo Regolamento si possano abbattere alberi al di sotto dei 25 cm di diametro”.
Sempre sulla pagina facebook del cons. Corsetti, Giorgio Osti arriva ad affermare che quella di Corsetti è una “affermazione falsa” perché “il testo della Montanari non è stato modificato su questo punto”.
In un 2° successivo intervento Giorgio Osti si è allineato con il cons. Roberto di Palma nel modo seguente: “Il testo Montanari non è stato modificato sul punto (art. 40) riguardante la speciale salvaguardia degli alberi con diametro superiore a cm 25.
Il riferimento agli individui con una “circonferenza” di soli 30 cm (diametro 9,6 cm !) era sì nel testo del precedente art. 29, ma si trattava chiaramente di un refuso (incongruente con quanto scritto dopo nell’art. 40) che è stato sanato“.
Sul sito di Carteinregola il 14 febbraio 2021 è stata data una più articolata risposta, affermando che Corsetti ha ragione, perché nella revisione del Regolamento approvata in Giunta lo scorso 12 gennaio scorso c’è questo emendamento, ma precisando che “la precedente formulazione dell’art. 29 era un evidente refuso in contrasto con quanto indicato nell’art. 40 della stessa “versione Montanari” che prevedeva: “Sono oggetto di speciale salvaguardia: (…) c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo”.
A dimostrazione che si tratta di un refuso (“circonferenza” invece di “diametro”), che la Fiorini avrebbe corretto, viene portata la bozza di Regolamento elaborata durante la Consiliatura Alemanno che prevedeva la tutela di alberature con diametro superiore ai 30 cm., per metterla a confronto con il Regolamento del Verde di Torino e concludere che “Il buon senso, infine, ci assicura che non possono considerarsi beni giuridici di interesse “ambientale e paesaggistico” alberi di 9,5 cm di diametro, cioè alberelli presi dal vivaio”, assicurando al tempo stesso (excusatio non petita) che non si vuole affatto consentire che gli alberi di diametro inferiore possano essere abbattuti indiscriminatamente.
A quest’ultimo riguardo è intervenuta sulla pagina facebook di Corsetti anche la dott.ssa Pinuccia Montanari: “Più che un refuso, a mio avviso mi sembra che andrebbe fatta una corretta lettura dei concetti di circonferenza e diametro del tronco dell’albero”.
A motivazione della proposta di emendamento è stato precisato che non si ritiene accettabile eliminare le particolati forme di tutela che vanno riservate anche agli alberi di circonferenza inferiore a 78,5 cm.: Roberto Di Palma, Giorgio Osti, Palola Loche ed Anna Maria Bianchi vogliono negare di accoglierla non solo ad Orlando Corsetti, ma anche a tuti gli altri consiglieri Capitolini?
AFFIDAMENTO IN ADOZIONE DELLE AREE A VERDE
Ne consente lo sfruttamento a scopo di lucro, avendo eliminato dal testo originario il “no profit” [comma 1 di art. 9]
La proposta di ripristinare il testo originario è stata presentata anche dalla associazione per Villa Pamphilj, dalla associazione Aurelio Volontari Decoro Tredicesimo e dall’Osservatorio Sherwood.
Sulla pagina facebook di Corsetti il cons. Robereto Di Palma cita gli “affidamenti delle aree in adozione” art. 9, ma poi parla del successivo art. 11, relativo ai “patti di collaborazione” che non è fra gli esempi portati da Orlando Corsetti.
Sulla stessa pagina facebook Giorgio Osti ha scritto che “Il nuovo testo amplia soltanto la platea dei possibili adottanti“ e che “la ‘speculazione economica’ consiste in un ‘targhetta’ che l’adottante potrà esporre nell’area adottata, la stessa consentita ad un’associazione onlus.”
Giorgio Osti fa confusione tra “adozione” e “sponsorizzazione” (comma 3 dell’art.12), senza rendersi conto di stare ad arrampicarsi sugli specchi, dal momento che entrambe le forme di partecipazione, senza la clausola posta nel testo originario, consentono ugualmente uno sfruttamento a scopo di lucro.
A Giorgio Osti ha risposto, sempre sulla pagina face book di Corsetti, Pietro Foglietti nel seguente modo: “Analogamente per quanto riguarda il passaggio “no profit”: la modifica è talmente sostanziale che non occorre essere degli esperti burocrati per intendere a quali tipi di scenari speculativi il testo può aprire le porte o … evitare di chiuderle a quelli già’ in atto.”
Sul sito di Carteinregola il 14 febbraio 2021 è stata data la seguente stupefacente risposta, che tradisce l’evidente imbarazzo di rispondere, contraddicendo lo stesso Girogio Osti, che ora – assieme a Paola Loche ed Anna Maria Bianchi – ha approvato il seguente testo: ”Poiché il Consigliere non fornisce riferimenti al testo, non sappiamo a quali articoli si riferisca”!
A questa non-risposta ha replicato Pietro Foglietti: “Entrando nello specifico di un paio di risposte con le quali Carteinregola risponde a Corsetti.
Numero 2: L’articolo al quale Corsetti si riferisce è facilissimo da individuare.
Titolo III, articolo 9, comma I.
Vista la facilità con la quale lo si individua sorge un dubbio: Ma lo hanno letto con attenzione quelli di Carteinregola il documento nella sua nuova versione?”
Gli ha risposto Roberto Di Palma: “Carte in regola conosce questo regolamento come conoscono le loro tasche.
il comma 1 dell’art 9 recita “1. L’affidamento in adozione è uno strumento attraverso il quale Roma Capitale favorisce la conservazione e il miglioramento degli spazi verdi consentendo al cittadino, in forma singola o associata, di provvedere alla gestione, manutenzione e cura delle aree di proprietà capitolina.
” mi dite dov’è il pericolo “profit“?”
Gli ha replicato nuovamente Pietro Foglietti: “Consigliere Di Palma, non metta in imbarazzo i suoi lettori. Il Titolo III, art.9, Comma 1, nella stesura “originale” licenziata anche dai Municipi riportava: “Per affidamento in adozione si intende la gestione di aree a verde pubblico, con interventi di pulizia e cura, nonché di riqualificazione da parte di persone in forma singola o associata per finalità no profit. ” Nella versione “emendata” da Lei citata la locuzione no-profit … scompare.
Dove è’ il pericolo “profit”?
Retoricamente Le potrei rispondere: Dove era il pericolo … “no-profit”, visto che e’ stato rimosso.
Ma non mi piacciono le risposte puramente retoriche e argomento: il pericolo “profit”, secondo molti, è rappresentato dal fatto che come modello sperimentato di affidamento gestionale si è rivelato, storicamente, altamente “controverso” (eufemismo) ed è forse arrivato il momento di cambiare strada: il profitto generato dalla gestione e dallo sfruttamento dei beni architettonici-storici-naturalistici del verde cittadino, vada, vista la esiguità delle risorse, innanzitutto a vantaggio di quei stessi beni e di chi lavora per il loro mantenimento e fruizione.
L’emendamento è risolutivo?
Questa, Consigliere, è una sua personalissima, rispettabilissima e forse condivisibile opinione (non un fatto) ma in quanto tale e, secondo me, anche in quanto non sufficientemente argomentata, anche molto discutibile, anzi discutibilissima.
Un saluto.”
A motivazione della proposta di emendamento è stato precisato che non è accettabile la eliminazione dell’espressione “per finalità no profit”, perché lascia aperta la possibilità di affidare adozioni anche per scopi speculativi.
Non credo che sia bisogno di aggiungere altro.
DONAZIONI
(deresponsabilizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale)
Si disincentivano le donazioni, perché si pretende che a carico del donante ci siano anche le istallazioni sia degli arredi che delle attrezzature donate [comma 5 di art. 13].
La proposta di ripristinare il testo originario è stata presentata anche dalla associazione per Villa Pamphilj e dall’Osservatorio Sherwood.
Sulla stessa pagina facebook di Corsetti Giorgio Osti ha scritto che “il nuovo testo conterrà le due soluzioni: donazione con installazione e senza”: se per “nuovo testo” intende quello della Fiorini da lui condiviso, allora questo distinguo non c’è ed è solo una interpretazione di comodo (o forse Giorgio Osti per “nuovo testo” intende il Regolamento che piacerebbe a lui?)=
Nella risposta a Corsetti pubblicata sul sito di carteinregola si è optato per la 2° strada nel seguente modo: “Va osservato che tutti gli arredi destinati ad un uso pubblico sono già dotati di una certificazione di conformità, diversamente non potrebbero essere venduti,e che quindi nella maggioranza dei casi l’installazione, e quindi la certificazione, è tutt’uno con la fornitura del bene donato. Inoltre il donante che non può assicurare la certificazione dell’installazione degli arredi o attrezzature può elargire comunque una somma in denaro precisando l’oggetto della sua donazione al Dipartimento Tutela Ambientale.
In ogni caso anche il nostro gruppo di lavoro ha già richiesto che l’articolo, in sede di discussione, venga integrato come segue: “La donazione è concordata con l’Amministrazione e la certificazione dell’installazione può essere a carico o del donante o dell’Amministrazione.”
A motivazione dell’emendamento è stato precisato che si propone di eliminare che a carico del donante sia anche la istallazione degli arredi o delle attrezzature che si volessero donare, perché questo evidente maggiore onere in capo al privato disincentiva la partecipazione, anziché stimolarla.
Premesso che da un esame generale di tutta la profonda “revisione” che ha subito il testo originario del Regolamento si assiste ad una radicale deresponsabilizzazione dei doveri in capo al Dipartimento Tutela Ambientale, un emendamento del genere costituisce anche un esempio di depotenziamento della partecipazione.
Sulla pagina facebook di Corsetti ha voluto replicare a Giorgio Osti Pietro Foglietti: “Scrivere: “Nel caso di donazione di arredi o attrezzature la certificazione di conformità alla normativa vigente del materiale e della eventuale installazione è a carico del donante” invece che “È accettata la donazione di arredi o attrezzature che abbiano la certificazione di conformità alla normativa vigente del materiale” significa disincentivare in maniera radicale le donazioni dei piccoli privati perché non è possibile scaricare sul piccolo donatore la responsabilità e gli oneri di spesa delle certificazioni di istallazione e collaudo: quanti sarebbero i privati cittadini in grado di far fronte con tranquillità e competenza a questo onere?”.
Sempre sulla stessa pagina facebook Pietro Foglietti è tornato a rincarare la dose: “Numero 3: poiché’ … “nella maggioranza dei casi l’installazione, e quindi la certificazione, è tutt’uno con la fornitura del bene donato …” Nella maggioranza dei casi ???? Cosa significa?
E per la “minoranza” invece cosa accadrebbe?
Che sia certificata la conformità dell’oggetto della donazione (ad esempio le singole parti di un bagno per disabili) non significa che sia conforme la sua intera istallazione.
Non occorre essere dei “geometri” per comprenderlo.
“Il donante che non può assicurare la certificazione dell’installazione degli arredi o attrezzature può elargire comunque una somma in denaro”.
Cioè?
Si riconosce il fatto che la modifica potrebbe comportare un problema, un disincentivo e si concepisce una “pezza a fiori” per argomentare che il problema è… “bypassabile”?
Carteinregola conclude con una valutazione politica: poiché riteniamo che il documento non sia stato alterato in modo sostanziale allora riteniamo ingiustificato il nuovo passaggio ai Municipi.
Beh! massimo rispetto per Carteinregola, la cui attività pluriennale conosco, riconosco come autorevole e rispetto profondamente ma qualcuno, e non sono pochi e meno autorevoli, sostiene invece che il documento … è cambiato.”
L’aspetto più paradossale di questa risposta è che persone come Giorgio Osti, Paola Loche e Raffaella Siano, dopo essersi ricredute sul testo da loro condiviso con l’assessora Pinuccia Montanari, ora si ricredono di nuovo sul testo da loro ancor più condiviso con l’assessora Laura Fiorini, presentato come il più bello che ci sia.
Mania di perfezionismo o ammissione implicita di avere sbagliato e di metterci ora una toppa, che però è di mediazione, a vantaggio per metà sempre del Dipartimento Tutela Ambientale?
ZONA DI PROTEZIONE RADICALE DEGLI ALBERI (Z.P.R.)
Eliminazione del divieto di interessarla con pavimentazione impermeabili, lasciando intendere che si possano asfaltare tutti i terreni umidi delle aree di pertinenza degli alberi, impedendone il loro naturale respiro [comma 10 di art. 17]
La proposta di ripristinare il testo originario è stata presentata anche dalla associazione per Villa Pamphilj e dall’Osservatorio Sherwood.
Sulla pagina facebook di Corsetti il cons. Roberto Di Palma ha fatto questo commento: “L’equivoco, che ti ha indotto in errore, alimentato da un’associazione che sta dicendo tantissime cose inesatte è che prima il testo della Montanari prevedeva dopo le parole “manufatti edilizi” anche la frase “o da nuove pavimentazioni impermeabili” che è stata tolta, ma con una motivazione, te lo ripeto condivisa con tutte le associazioni che hanno firmato l’appello.
Se in futuro un albero dovesse essere interessato da nuova urbanizzazione come per esempio un marciapiede, potrà essere salvaguardato rispettando le aree di terreno nudo (molto ampie) previste dal Regolamento in linea con i migliori regolamenti in Italia, ma la ZPR sarà in parte interessata da PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE. [senza rendersene conto il cons. Di Palma ha ammesso il vero scopo della soppressione del testso incriminato]
Per cui è completamente infondato che si possa asfaltare indiscriminatamente le ZPR, in quanto ci sono norme assolutamente “stringenti” a tutela degli alberi ( ed io te ne ho riportata solo una).”
Siccome si afferma falsamente che la soppressione è stata condivisa con tutte le associazioni che hanno firmato l’appello pubblicato il 13 gennaio scorso sul sito di Carteinregola (quindi solo 15), c’è da portare a conoscenza chi legge del tipo di “condivisone”.
La soppressione figurava già nei primi 306 emendamenti trasmessi dalla Fiorini il 21 gennaio 2020, che sono stati presi in esame assieme al cons. Di Palma, arrivando ad un testo concordato trasmesso il successivo 7 maggio all’assessorato con la seguente annotazione al comma 10 dell’art. 17:”PERCHÉ QUESTA ELIMINAZIONE? DA CHIEDERE A GIULIANA” vale a dire alla dott.ssa Giuliana Dima che a detta del cons. Roberto Di Palma ha lavorato agli emendamenti a nome e per conto del Dipartimento Tutela Ambientale.
La risposta dell’assessorato, trasmessa il 21 ottobre 2020 ha mantenuto la soppressione, rimasta poi nel testo definitivo approvato il 12 gennaio 2021, con il tacito assenso del gruppo ristretto di lavoro!
Sempre sulla pagina facebook di Corsetti si è inserito Giorgio Osti per fare il seguente commento: “Il nuovo testo prevede: Negli impianti pubblici l’APA può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili, previa autorizzazione .., a condizione che sia mantenuta un’area di terreno nudo, circostante il fusto, secondo quanto indicato nelle TABELLE 4 e 5, salvo che ciò non sia tecnicamente possibile ecc.
Il testo precedente diceva: L’APA può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili, previa autorizzazione .., a condizione che sia mantenuta un’area di terreno nudo, circostante il fusto, dell’ampiezza pari ad almeno il 25-30% della ZPR (Zona di Protezione Radicale) e mai inferiore a quanto indicato nella TABELLA 4, salvo alberate esistenti ecc. Come si vede, nessuno parla di asfalto.
Nota: l’APA (Area di Pertinenza dell’Albero) è mediamente 3 volte la ZPR”.
La risposta di Giorgio Osti è fuori tema, perché anziché parlare di Zona di Protezione Radicale (Z.P.R.) scantona sull’Area di Pertinenza dell’Albero (A.P.A.) (precedente comma 6 dello stesso art. 17) per mettere in risalto che la disciplina di quest’ultima prescrive la posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili e che siccome è mediamente 3 volte la Z.P.R. dovrebbe tutelare anche questa dal rischio di pavimentazioni di asfalto.
Giorgio Osti si salva la coscienza andando a trovare un’altra disposizione che però è in contraddizione con la soppressione del divieto di impermeabilizzazione, dando per certo che prevalga quanto dispone il precedente comma 6.
Dovrebbe però sapere che il Regolamento così come profondamente revisionato anche con il suo assenso non prevede la clausola di garanzia secondo cui in caso di contrasto tra due o più disposizioni prevale sempre la più restrittiva: in assenza di questa clausola l’applicazione a sé stante del comma 10 può comportare il rischio di arrivare con l’asfalto addosso agli alberi.
Anche la risposta a Corsetti pubblicata il 14 febbraio 2021 sul sito di Carteinregola – anziché stare sul comma 10 contestato – svicola sul comma 6 salvandosi la coscienza concludendo che “come si vede, il testo è pressochè identico, e in nessuna delle due versioni si parla di asfalto”.
A motivazione della proposta di emendamento è stato precisato che l’eliminazione lascia intendere che si possano asfaltare tutti i terreni umidi delle aree di pertinenza degli alberi, impedendone il loro naturale respiro: chi non vorrebbe che venisse recepito e fatto proprio un emendamento del genere dovrebbe spiegare perché boicotta un sacrosanto diritto di una associazione che è portatrice di interessi diffusi.
AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI (A.P.A.)
Abbassamento delle ampiezze del terreno nudo umido non solo per adeguarle ai marciapiedi della città consolidata, ma estendendole anche alle altre parti della città consolidata (come aree verdi e parchi pubblici, sia piccoli che grandi del tipo di Villa Borghese e Villa Pamphilj) [comma 6 di art. 17 e nuove tabelle n. 4 e n. 5].
La proposta di emendamento è stata presentata anche dalla associazione per Villa Pamphilj.
Sempre sulla pagina facebook di Corsetti si è inserito Giorgio Osti per parlare dell’A.P.A. rispondendo alla Z.P.R..
Nella foga di boicottare a priori le proposte di emendamenti firmate dal sottoscritto e dalla dott.ssa Pinuccia Montanari, Giorgio Osti non ha potuto o voluto leggere la motivazione della nostra proposta di emendamento che è la seguente: “L’emendamento relativo alla tabella 4 è stato portato guardando solo ai marciapiedi, mentre l’emendamento relativo alla nuova tabella 5 è stato portato con riferimento esclusivo alla aree di nuova progettazione, senza rendersi conto che inserendole all’art. 17 che disciplina le grandezze generali sono stati abbassati i valori riferiti anche alla ampiezza del terreno umido degli alberi che riguardano non solo i marciapiedi, ma anche le altre parti della città consolidata (come aree verdi e parchi pubblici, sia piccoli che grandi del tipo di Villa Borghese e Villa Pamphilj).
Si è pertanto proposto di riservare la tabella 4 ai soli marciapiedi del tessuto urbano consolidato e la tabella 5 agli interventi progettuali tanto nelle aree verdi (parchi e giardini) del tessuto urbano consolidato quanto nelle aree di nuova progettazione.”
Gli ha risposto sulla pagina facebook anche la dott.ssa Pinuccia Montanari: “APA: la modifica mette a rischio la stessa tutela (applicatela la nuova tabella a casi concreti)”.
Le ha voluto rispondere il cons. Roberto Di Palma: “Per quanto concerne il punto 3 dove tu scrivi sull’APA @la modifica mette a rischio la stessa tutela (applicate la nuova tabella a casi concreti) @ anche qui, ti ha indotto in errore la solita persona che ti ha intervistato, non sapendo come buttarla in caciara, ha pubblicato versioni di tabelle che sono state analizzate in questo ultimo anno, nelle quali si è “ipotizzato” di modificare un numero (su 7) di una tabella sui vari raggi APA, sarai felice se ti dico che il confronto con le associazioni ha evidenziato che quel numero era corretto nella versione del regolamento da te licenziato, pertanto in questo caso le tabelle NON sono cambiate.
Questa tua preoccupazione, non per colpa tua, ma indotta dalla solita persona, è dunque infondata.
Per cui gli unici due punti da te evidenziati non creano assolutamente problemi, anzi in un caso abbiamo ampliato le categorie degli alberi da tutelare.”
Per quanto già sopra riportato riguardo alla motivazione del nostro emendamento, si può solo dire che è proprio il cons. Roberto Di Palma a “buttarla in caciara” (gergo più che appropriato a questo tipo di consigliere capitolino).
Sulla pagina facebook di Corsetti è voluto intervenire di nuovo Giorgio Osti per “entrare in polemica con Pinuccia Montanari”: “La riflessione intervenuta circa l’applicabilità di una norma molto severa su questo aspetto ha portato a disegnare una tabella aggiuntiva (n. 4) per la quale tale prescrizione sia meno severa e applicabile unicamente nel tessuto urbano consolidato ove le condizioni ambientali non consentono di far meglio.
Diversamente, si sarebbe esclusa ogni possibilità di accrescere la dotazione di verde in molte aree della città.
Non si è d’accordo?
Bisogna spiegarlo.
Si sappia però che abbiamo ricevuto le lamentele degli amici dei pini, dei platani, degli olmi, dei bagolari, ecc. perché queste prescrizioni sono ritenute ancora troppo severe!”
La risposta a Corsetti pubblicata il 14 febbraio 2021 sul sito di Carteinregola è un copia e incolla di quanto già scritto da Giorgio Osti sulla pagina facebook riguardo alla Z.P.R.: “Questo rilievo sulla modifica corrisponde al vero.
Ma va chiarito che le misure precedenti erano incompatibili con le prescrizioni del PRG e avrebbero condannato gran parte delle strade cittadine ad essere prive di alberi.
È questo l’obiettivo del Consigliere Corsetti?”.
Essendo ignari (spero non volutamente) del contenuto della nostra proposta di emendamento, la domanda va rigirata a loro: “È questo l’obiettivo di Carteinregola, Giorgio Osti, Paola Loche e Roberto di Palma? Di dare meno respiro agli alberi con interventi di nuovi impianti tanto nelle aree verdi (parchi e giardini) del tessuto urbano consolidato quanto nelle aree di nuova progettazione?
DISTANZE DAI CONFINI DELLE ALBERATURE STRADALI
Modifica arbitraria delle distanze [comma 13 (ex comma 12) di art. 19, con nuova tabella n. 9]
La proposta di emendamento è stata presentata anche dalla associazione per Villa Pamphilj e dall’Osservatorio Sherwood.
Sulla pagina facebook di Corsetti il cons. Roberto Di Palma ha postato il seguente commento: “Per le distanze dai cigli, dagli edifici e dai confini, sono state un po’ riviste al ribasso (in condivisione con le associazioni) perché il Regolamento è un incastro di norme e ci si è resi conto che quei dati presenti nel testo precedente, entravano in contrasto con altre indicazioni del testo stesso, pertanto è stato fatto un lavoro di equilibrio correggendo quello che da tutti è stato ritenuto un involontario errore del testo precedente; sappi che ci sono associazioni che dicono che le misure indicate in questa stesura sono troppo elevate, io credo invece che insieme alle associazioni che hanno partecipato al tavolo di confronto siamo giunti al giusto equilibrio tra tutela degli alberi e urbanizzazione.“
In un successivo post ha aggiunto il seguente commento: “Sulle famose tabelle alcuni (pochi) dati non erano coerenti nella valutazione d’insieme delle regole, pertanto le misurazioni delle tabelle sono state riviste dalle associazioni, le quali hanno convenuto che effettivamente c’erano pochi dati che necessitavano di essere modificati, per cui sono state riviste da ‘loro’ e confermate dall’Assessora Fiorini.”
A motivazione della proposta di emendamento è stato precisato che l’abbassamento delle distanze dai confini e dalle abitazioni, se può essere accettato con riferimento ai marciapiedi della città consolidata, non può essere esteso anche alle aree di nuova urbanizzazione per le quali non ci sono limiti preesistenti
PROGETTAZIONE DI AREE CANI
Riduzione da 2.000 mq. a 400 mq. nella “progettazione” di aree verdi e non nei parchi pubblici già esistenti entro i quali lasciare uno spazio di almeno 2.000 mq. non sempre è possibile [comma 2 di art. 26].
La proposta di ripristinare il testo originario è stata presentata anche dalla associazione per Villa Pamphilj e dalla associazione Aurelio Volontari Decoro Tredicesimo.
Sulla pagina facebook di Corsetti Giorgio Osti ha postato il seguente commento: “Anche questa modifica è vera, ma anch’essa ha la sua brava ragione.
Fissare un’area “minima” di 2.000 mq per le aree cani in tutta la città avrebbe escluso moltissime aree interne che ne sono tutt’ora prive perché non esistono aree verdi sufficientemente ampie per accoglierle.
È questo l’obiettivo di Corsetti?”.
A motivazione della proposta di emendamento è stato precisato che si tratta di una riduzione inaccettabile di un’area cani a mt. 20 x 20, dal momento che riguarda la “progettazione” di aree verdi e non i parchi pubblici già esistenti entro i quali lasciare uno spazio di almeno 2.000 mq. non sempre è possibile.
Sulla pagina facebook di Corsetti il cons. Roberto Di Palma ha postato il seguente commento: “Per quanto concerne le aree cani, le associazioni animaliste non sono dell’avviso che debbano essere di 2000 mq, anche perché ci sono tantissime situazioni a Roma dove di fatto ci sono aree cani di 400/500 mq molto utili ai cittadini e agli animali.
Con 2000 mq avremmo meno aree cani di quante le persone ne richiedono.
Questo è il motivo della scelta.”
Sul tema è voluta intervenire anche la dott.ssa Pinuccia Montanari: “Infine sulle dimensioni aree cani discutemmo molto e seguimmo la normativa, anche perché fare piccole aree cani diffuse, senza rispetto degli spazi, crea problemi di sicurezza e di manutenzione.
Sono definite aree sgambamento cani e devono garantire che questo avvenga.”
La risposta a Corsetti pubblicata il 14 febbraio 2021 sul sito di Carteinregola è un copia e incolla di quanto già scritto da Giorgio Osti sulla pagina facebook: “questo è vero, ma anche in questo caso c’è una buona ragione per modificare la norma precedente. Fissare un’area “minima” di 2.000 mq per le aree cani in tutta la città avrebbe escluso moltissime aree interne che ne sono tutt’ora prive perché non esistono aree verdi sufficientemente ampie per accoglierle. È questo l’obiettivo del Consigliere Corsetti?”
Dal momento che si sta confondendo le aree cani dei parchi e dei giardini pubblici della città consolidata con le future arre cani di nuova progettazione su spazi sicuramente ben più ampi, è questo l’obiettivo che si pongono? Ridurre cioè lo sgambamento cani ad un’area di mt. 20 x 20?
PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENZA DI ALBERI MONUMENTALI
Viene limitata soltanto a quelli di notevole interesse pubblico, con esclusione di tutti gli altri [lettera b) del comma 1 dell’Art. 4]
La proposta di ripristinare il testo originario è stata presentata anche dalla associazione per Villa Pamphilj
CURA DEGLI ALBERI DI PREGIO
Viene riservata soltanto a quelli di notevole interesse pubblico, con esclusione di tutti gli altri [lettera g) del comma 1 dell’Art. 4]
La proposta di ripristinare il testo originario è stata presentata anche dalla associazione per Villa Pamphilj
Sull’aggiunta indebita del “notevole interesse pubblico” è voluta intervenire sulla pagina facebook di Corsetti la dott.ssa Pinuccia Montanari: “Il problema più significativo resta la tutela degli alberi. Introducendo la discriminante ” di notevole interesse pubblico” si rende ambigua l’applicazione del regolamento sia per quel che riguarda gli alberi monumentali che quelli di pregio.
Perché introducemmo il concetto di alberi di pregio?
Perché una volta inserito il concetto nel Regolamento è possibile, con una delibera successiva, anche di Giunta, approvare un elenco di alberi di pregio da tutelare.
È semplice.
Gli alberi riconosciuti monumentali sono pochi, introducendo questo concetto correttamente, si possono tutelare esemplari che sono importanti dal punto di vista della biodiversità.
Venendo meno questo concetto, che non mi pare sia stato compreso, gli alberi di pregio rischiano di non esistere più, di non essere curati e tutelati.
Poi chi stabilisce quali sono quelli di notevole interesse pubblico?
È definita una commissione o è lasciato il compito agli uffici?
Vi assicuro quando qualcuno verrà a chiedere di abbattere un albero, dichiarerà sicuramente che non riveste alcun interesse pubblico.”
Le ha voluto replicare il cons. Roberto Di Palma: “Per quanto concerne il punto 2) del tuo commento , quando contesti @Il problema più significativo resta la tutela degli alberi.
Introducendo la discriminante “di notevole interesse pubblico” si rende ambigua l’applicazione del regolamento sia per quel che riguarda gli alberi monumentali che quelli di pregio.
@ non c’è nessuna limitazione alla tutela, al contrario c’è un ampliamento del diritto.
Il testo da te licenziato diceva @2. Gli alberi, di proprietà sia pubblica che privata, individuati come meritevoli di speciale tutela dal presente Regolamento si suddividono in:alberi monumentali tutelati ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10
@ l’Assessore Fiorini ha proposto alle associazioni, le quali hanno accettato di buon grado, di aggiungere @e quelli dichiarati di notevole interesse pubblico
@ faccio notare che c’è una “e” per cui è un altra categoria di alberi che si “aggiunge” a quella degli alberi monumentali, non legata agli alberi monumentali che hanno una procedura a se stante per dichiararli tali.
Questa aggiunta non è dettata dal caso, perché nel comma successivo nel testo da te licenziato, si fa riferimento al Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014.
In questo decreto c’è un’altra categoria di alberi che sono proprio quelli “di notevole interesse pubblico”, che sono un’altra categoria di alberi che noi abbiamo aggiunto ed è giusto che il Regolamento tuteli.
Dunque rispetto la versione da te licenziata che indicava solo gli alberi monumentali e di pregio abbiamo aggiunto gli “alberi di notevole interesse pubblico” così come previsto dal Decreto Interministeriale.”
Sull’A.P.A. il cons. Roberto Di Palma mi ha elegantemente accusato di “buttarla in caciara“: per il caso in questione posso affermare che è proprio lui a “buttarla in caciara” senza avere soppesato quanto si è permesso di scrivere.
Riporto di seguito il testo esatto delle lettere b) e g) del 1° comma dell’art.4, preso dal Testo coordinato con la modifica della decisione di Giunta.
“b) pubblicizzare, laddove possibile, la presenza di alberi monumentali, di notevole interesse pubblico e di pregio in area pubblica mediante apposizione di targhe; ”
“g) curare le ville, i giardini storici, gli alberi di pregio, di notevole interesse pubblico e monumentali, le alberate urbane e le altre aree verdi di competenza di Roma Capitale;”
Dov’è la “e” che ci ha voluto vedere il cons. Roberto Di Palma?
A scanso di equivoci riporto anche il testo dei rispettivi emendamenti .
“ARTICOLO 4
Al comma 1
2. Alla lettera b) dopo le parole “alberi monumentali,” inserire le parole “di notevole interesse pubblico”
6. le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:
g) curare le ville, i giardini storici, gli alberi di pregio, di notevole interesse pubblico e monumentali, le alberate urbane e le altre aree verdi di competenza di Roma Capitale;”
Dov’è anche qui la “e” che ci ha voluto vedere il cons. Roberto Di Palma?
Gli ha voluto replicare Pinuccia Montanari: “2. Sul secondo punto ti devo ugualmente smentire; infatti come lo avete introdotto – il concetto di alberi di notevole interesse pubblico -non migliora la tutela; non si capisce a quale categoria fate riferimento, quando si parla di alberi di notevole interesse pubblico.
Gli alberi monumentali li dichiara tali la Regione, gli alberi di pregio vengono indicati in apposita delibera di Giunta (come facemmo a Reggio e su imput della Consulta del verde), elenco da aggiornare nel tempo.
Chi dichiara gli alberi di notevole interesse pubblico?
Cosa vuol dire notevole?
Evidenziando la congiunzione e, la valutazione diventa ancor più peggiorativa, perché lascerebbe supporre che vi siano alberi monumentali e di pregio che non sono di notevole interesse pubblico (cosa impossibile intrinsecamente); così si incrementa una minore tutela degli alberi monumentali e di pregio che non siano di notevole interesse pubblico.
Ribadisco, per la mia esperienza amministrativa questo concetto indebolisce sostanzialmente la tutela, oltre a non essere ben specificato.”
In modo ostinato le ha voluto ribattere il cons. Roberto Di Palma: “Nel merito sugli alberi monumentali il testo ora dice questo: “2. Gli alberi, di proprietà sia pubblica che privata, individuati come meritevoli di speciale tutela dal presente Regolamento si suddividono in:
– alberi monumentali tutelati ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e quelli dichiarati di notevole interesse pubblico;”
Di “notevole interesse pubblico” è la definizione del decreto interministeriale dove si trovano tutti i riferimenti per la sua dichiarazione, non c’è proprio nessun pericolo per gli alberi monumentali, come hai paventato, neanche minimamente, forse, (e magari lo valutiamo insieme al consigliere Corsetti), c’è da migliorare il riferimento degli alberi di “notevole interesse pubblico” che sono altra categoria.”
Sulla pagina facebook di Corsetti è voluto di nuovo intervenire Giorgio Osti per ribadire la stessa “tesi” del cons. Di Palma, ma precisando stavolta che il testo citato è del 2° comma dell’art. 28, relativo agli alberi di pregio e monumentali: con un autentico qui pro quo non hanno capito (o non hanno voluto capire) che si stava parlando di ben altro testo, vale a dire delle lettere b) e g) del 1° comma dell’art. 4, per le quali appaiono più che fondate le proposte di emendamenti.
PATTI DI COLLABORAZIONE
Il testo non esclude le finalità a scopo di lucro e non recepisce né la legge della Regione Lazio n. 10 del 29 giugno 2019 né il Regolamento regionale n. 7 del 19 febbraio 2020 “sull’amministrazione condivisa dei beni comuni” [art. 11]
La proposta di emendamento è stata presentata anche dalla associazione per Villa Pamphilj e dalla associazione Aurelio Volontari Decoro Tredicesimo.
Il cons. Roberto Di Palma, benchè tale argomento non fosse fra gli esempi portati dal cons. Orlando Corsetti, ne ha voluito parlare lo stesso.
Per l’importanza che hanno, i Patti di Collaborazione meritano un apposito prossimo articolo.
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A conclusione di tutta questa disamina non posso non arrivare a farmi la seguente domanda: ma se sono tutti convinti della bontà della revisione del testo originario del Regolamento del Verde e della sua sicura approvazione senza contro-emendamenti, perché tanto accanimento non solo contro le nostre proposte di emendamenti, ma anche contro il sottoscritto? Che fastidio posso dare se sono tutti sicuri del fatto loro?
Se Anna Maria Bianchi Missaglia scrive che “la nostra linea è cercare di fare chiarezza e di portare le nostre opinioni, nel rispetto di quelle degli altri”, perché predica bene e poi razzola male, non rispettando le nostre opinioni? Ha forse paura che possano essere approvate soprattutto le proposte che sono veri e propri emendamenti ai loro emendamenti?
“Verdi Ambiente e Società” (VAS) è una associazione ambientalista di livello nazionale riconosciuta con Decreto Ministeriale del 29 marzo 1994: l’art. 9 della legge n. 241/1990 la riconosce anche come portatrice di interessi diffusi e le dà il diritto di intervenire in tutti quei procedimenti da cui “possa derivare un pregiudizio“, presentando ai sensi del successivo art. 10 “memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha il dovere di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del provvedimento“.
Perché ci si vuole arrogare il diritto di valutare quali proposte di emendamenti di VAS siano pertinenti per convincere quanto meno il cons. Orlando Corsetti a non fare proprie tali proposte?
Il cons. Orlando Corsetti ha comunque risposto sulla sua pagina facebook alla dott.ssa Pinuccia Montanari nel seguente modo: “Gentile Assessore Cara Pinuccia mi farò volentieri carico delle tue riflessioni con l’obiettivo di NON permettere la modifica di quanto previsto nella proposta di regolamento“
Dott. Arch. Rodolfo Bosi