PREMESSA
Questa è la pubblicazione della 2° puntata delle proposte di emendamenti che l’associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) e l’associazione Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova hanno consegnato il 4 febbraio 2021 al Presidente della Assemblea Capitolina Marcello De Vito ed ai componenti dell’Assemblea Capitolina.
Si invitano i cittadini semplici o i comitati di quartiere o le associazioni a trasmettere a loro volta a tutti i consiglieri capitolini le proposte di emendamenti che condividessero in tutto o in parte, per contribuire a far sì che Roma abbia non UN Regolamento qualsiasi, ma IL REGOLAMENTO DEL VERDE che merita.
Dal momento che questo sito è anche un blog, chi lo volesse può scrivere i suoi commenti: assicuriamo la nostra totale disponibilità ad aprirci al confronto, dando i dovuti chiarimenti in modo puntuale ed offrendo nel caso ulteriori informazioni.
Pubblichiamo di seguito le proposte di emendamenti relativi agli ultimi articoli dei Capitoli 3, 4 e 5.
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Art. 42 – Parchi, ville e giardini storici di Roma Capitale, comma 3
Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «3. All’interno della Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale viene individuato un Curatore del verde per ciascun Parco storico ovvero per gruppi di parchi storici omogenei per tipologia, caratteristiche storico/architettoniche, localizzazione. AI Curatore del verde sono attribuiti tutti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione e gestione del verde del Parco o dei Parchi storici e sono richiesti titoli professionali idonei al bene da gestire.»
Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «3. All’interno della Direzione competente alla gestione del verde del Dipartimento Tutela Ambientale viene individuato un Curatore per ciascun Parco storico ovvero per gruppi di Parchi storici omogenei per tipologia, caratteristiche storico/architettoniche, localizzazione. Al Curatore sono attribuiti tutti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione e gestione del Parco o dei Parchi storici e sono richiesti titoli professionali idonei al bene da gestire».
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo con il seguente:
«3. Al fine di tutelare e promuovere la gestione dei parchi storici di cui all’allegato 14 viene individuato per titoli e competenza professionali, attraverso una selezione internazionale pubblica, un curatore per ciascun parco storico di dimensione superiore ai 70 ettari e un curatore per gruppi di parchi storici omogenei per tipologia, caratteristiche storico/architettoniche e localizzazione. Al Curatore, che deve possedere una comprovata e specifica competenza professionale tecnico-scientifica e storico-estetica, sono attribuiti i compiti di coordinamento della cura, tutela, valorizzazione e gestione nonché della comunicazione e promozione del parco o dei parchi affidatogli.»
Motivazione – L’importanza di livello mondiale dei parchi storici di Roma ed in particolare di quelli di maggiori dimensioni come villa Borghese (80 ettari), villa Ada (180 ettari) e villa Pamphilj (184 ettari) è tale da non poterne assegnare la gestione a semplici funzionari del Dipartimento Tutela Ambientale. Per il ritorno che la città di Roma può averne in termini non solo di immagine, ma anche e soprattutto sito l’aspetto turistico ed il conseguente indotto culturale ed economico, la figura del “Curatore” deve scaturire da un bando pubblico di livello internazionale.
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Art. 48 – Attività consentite: principi generali, comma 1
Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): « 1. Le attività promovibili all’interno dei parchi storici, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, devono rispettare le norme di carattere generale dettate dal presente Regolamento ed inoltre:
a. essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;
b. tendere a soddisfare l’esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età;
c. avere un carattere culturale, volto ad evidenziare il valore dei parchi attraverso attività formative, didattiche e ricreative correlate a: architettura del paesaggio e dei giardini, botanica, botanica storica, agronomica, storia dei parchi, espressioni artistiche, percorsi per il benessere ecc.;
d. essere organizzate in funzione delle possibili modalità di controllo dell’accesso e di sorveglianza durante gli eventi;
e. essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesistico;
f. prevedere l’uso di aree pavimentate o comunque aree dedicate al calpestio (superfici drenanti)».
Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «1. Le attività promovibili all’interno dei parchi storici, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, devono rispettare le norme dettate dal presente Regolamento ed in particolare:
a. essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;
b. soddisfare l’esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età;
c. essere organizzate in modo da garantire il controllo dell’accesso e di sorveglianza durante gli eventi;
d. essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesistico;
e. svolgersi, per quanto possibile, su aree pavimentate e/o su camminamenti esistenti.»
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo con il seguente:
«1. Le attività promovibili all’interno dei parchi storici, ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, devono rispettare le norme dettate dal presente Regolamento ed in particolare:
a. essere rispettose del carattere storico dei parchi sotto il profilo paesaggistico, ambientale e culturale;
b. soddisfare l’esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e a garantire la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età;
c. essere organizzate in modo da garantire il controllo dell’accesso e di sorveglianza durante gli eventi;
d. avere un carattere culturale, volto ad evidenziare il valore dei parchi attraverso attività formative, didattiche e ricreative correlate a: architettura del paesaggio e dei giardini, botanica, botanica storica, agronomica, storia dei parchi, espressioni artistiche, percorsi per il benessere ecc.;
e. essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione e con la conservazione del complesso paesistico;
f. svolgersi, per quanto possibile, su aree pavimentate o comunque aree dedicate al calpestio (superfici drenanti).»
Motivazione – Non si ritiene accettabile la eliminazione del carattere culturale, volto ad evidenziare il valore dei parchi attraverso attività formative, didattiche e ricreative, perché sminuisce la cura e la attenzione verso le attività più congrue da consentire all’interno dei parchi storici.
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Art. 48 – Attività consentite: principi generali, comma 2 (ex comma 3)
Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «3. In relazione ai rischi di depauperamento e danneggiamento del patrimonio dei parchi storici e in relazione alla loro tipologia, di cui al punto precedente, le attività sono valutate, ai fini del rilascio di autorizzazioni di cui al successivo art.50:
a) compatibili, quando sono coerenti con il valore culturale dei parchi, non pregiudicano la loro conservazione né rischiano di arrecare danni;
b) compatibili regolamentate, ovvero ammesse a determinate condizioni, quando sono confacenti al valore culturale dei parchi perché svolte nel rispetto di specifiche modalità di comportamento;
c) incompatibili, quindi non ammesse in nessun caso, quando comportano rischi per la conservazione e trasmissibilità alle generazioni future dei parchi.»
Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al successivo art. 50 le attività sono distinte in:
a) compatibili, quando sono coerenti con il valore culturale dei parchi, non pregiudicano la loro conservazione né rischiano di arrecare danni;
b) compatibili con prescrizioni, ovvero ammesse a determinate condizioni;
c) incompatibili, quindi non ammesse in nessun caso.»
Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.
Motivazione – L’aver eliminato le motivazioni specifiche relative alle “attività compatibili con prescrizioni” ed alle “attività incompatibili” lascia un margine troppo ampio di discrezionalità nelle valutazioni da fare ed ai conseguenti giudizi da prendere ufficialmente.
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Art. 48 – Attività consentite: principi generali, comma 3
Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): non disciplina anche la compatibilità di usi e attività.
Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «3. La compatibilità di usi ed attività è valutata:
– in funzione della frequenza quotidiana, settimanale, mensile, annua o occasionale;
– in rapporto alla necessità di utilizzare particolari attrezzature;
– in ragione degli impatti sui luoghi, anche in termini di sostenibilità, di usura degli stessi e di ricadute manutentive e gestionali. »
Proposta di emendamento – Si propone di integrare il testo del 2° comma con la seguente aggiunta finale:
«– in considerazione del carattere culturale, volto ad evidenziare il valore dei parchi attraverso attività formative, didattiche e ricreative».
Motivazione – Non si può escludere una valutazione anche in considerazione del carattere culturale.
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Art. 49 – Gestione del compendio immobiliare del parco storico, comma 1
Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «1. L’Amministrazione Capitolina intende valorizzare i beni artistici e architettonici presenti nei parchi storici attraverso attività in grado di coinvolgere la comunità locale e favorire occasioni di socializzazione e di cultura.»
Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «1. E’ compito dell’Amministrazione Capitolina valorizzare i beni artistici e architettonici presenti nei parchi storici attraverso attività in grado di coinvolgere la comunità locale e favorire occasioni di socializzazione e di cultura.»
Proposta di emendamento – Si propone di integrare il testo del 1° comma con la seguente aggiunta finale: «avvalendosi anche dei patti di collaborazione di cui all’art. 11 del presente Regolamento».
Motivazione – Non si può escludere dal coinvolgimento della comunità locale la possibilità di avvalersi anche dei patti di collaborazione così come disciplinati al precedente art.11.
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Art. 56 – Giochi e attività sportive, comma 2
Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «2. Nei parchi e nei giardini è consentito l’accesso alle biciclette, condotte a velocità moderata, come da segnaletica, esclusivamente su viali, strade e percorsi ciclabili con l’obbligo di dare precedenza ai pedoni, escludendo il transito sulle aree a verde. In caso di particolare affollamento le biciclette vanno condotte a mano. Nelle ville, parchi e giardini storici alcune aree particolarmente delicate, nonché viali privi di pavimentazione idonea, possono essere interdetti all’accesso di ogni mezzo con la sola esclusione di tricicli per bambini. »
Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «Al comma 2 Il secondo periodo del comma 2 è eliminato».
Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.
Motivazione – Trattandosi specificatamente di “ville, parchi e giardini storici”, non si ritiene accettabile la eliminazione di questa forma di tutela.
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Art. 60 – Attività commerciali
Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «1. Lo svolgimento delle attività di bookshop, di ristoro ed eventuali altre attività commerciali all’interno delle aree a verde e dei parchi storici e del loro compendio immobiliare, previa assegnazione mediante avviso pubblico, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dagli Uffici municipali competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni per attività commerciali nonché dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni in aree vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, acquisito il parere dei soggetti competenti per la tutela del verde.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere autorizzate esclusivamente se compatibili con la salvaguardia e la conservazione delle aree verdi, dei parchi, delle ville e dei giardini storici e del loro compendio immobiliare e se volte ad incentivarne la fruizione, previa presentazione di adeguata fidejussione a garanzia degli obblighi di prevenzione di qualsiasi danno all’ambiente, alla vegetazione, agli immobili e agli arredi presenti nell’area verde in cui è collocata l’attività. »
Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «1. Le attività commerciali all’interno delle aree a verde, dei parchi, dei giardini pubblici e dei loro compendi immobiliari possono essere autorizzate previa presentazione di adeguata polizza assicurativa a garanzia dei danni all’ambiente, alla vegetazione, agli immobili ed agli arredi presenti nell’area verde in cui è collocata l’attività e dei danni provocati a terzi.
2. Roma Capitale valuta la possibilità di destinare in via prioritaria, subordinatamente alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali nelle aree verdi alla manutenzione ed al restauro dei giardini e dei parchi di Roma Capitale.»
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo con il seguente:
«1. Lo svolgimento delle attività di bookshop, di ristoro ed eventuali altre attività commerciali all’interno delle aree a verde e dei parchi storici e del loro compendio immobiliare, previa assegnazione mediante avviso pubblico, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dagli Uffici municipali competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni per attività commerciali nonché dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni in aree vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, acquisito il parere dei soggetti competenti per la tutela del verde.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere autorizzate esclusivamente se compatibili con la salvaguardia e la conservazione delle aree verdi, dei parchi, delle ville e dei giardini storici e del loro compendio immobiliare e se volte ad incentivarne la fruizione, previa presentazione di adeguata fidejussione a garanzia degli obblighi di prevenzione di qualsiasi danno all’ambiente, alla vegetazione, agli immobili e agli arredi presenti nell’area verde in cui è collocata l’attività.
3. Le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali all’interno di un’area verde o di un giardino o parco di Roma Capitale vanno destinate alla manutenzione ed al restauro della medesima area verde o giardino o parco pubblico.»
Motivazione – Si ritiene più accettabile il testo originario dei primi 2 commi, anche perché in luogo di una “possibilità” troppo discrezionale prescrive un “obbligo” di rilascio di tutte le dovute autorizzazioni.
Il 3 comma dispone che le eventuali entrate derivanti da attività commerciali debbano essere destinate alla stessa area verde o giardino parco pubblico entro cui si sono svolte le attività commerciali, e non incamerate invece indistintamente nel bilancio, con il rischio di distrazione di fondi pubblici, perché poi nemmeno più destinati alla manutenzione ed al restauro del verde pubblico.
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Art. 62 – Comportamenti vietati e utilizzi impropri degli spazi verdi, comma 1, lettera s)
Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «s) accendere fuochi, detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d’artificio, lanterne e prodotti simili, barbecue, fornelli a gas e elettrici per qualsiasi uso; »
Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «s) accendere fuochi, detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d’artificio, lanterne e prodotti simili, fornelli a gas e elettrici per qualsiasi uso; – Commento: …. non ha senso vietare il barbecue nelle aree predisposte (che in alcuni parchi esistono»
Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario.
Motivazione – Non è un buon motivo generalizzare (specie nei parchi e nelle ville storiche) l’utilizzo di barbecue per il semplice fatto (peraltro non dimostrato) che esistano in alcuno parchi. Un Regolamento che sia degno di questo nome non può essere condizionato da un passato (magari negativo), perché deve guardare al futuro e dettare una disciplina che assicuri la tutela delle aree verdi e non autorizzi invece il loro degrado.
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Art. 67 – Disposizioni finali e transitorie
Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni normative e regolamentari, sia statali che regionali, in materia di polizia urbana, igienico-sanitaria ed ediliziourbanistica; di tutela degli animali, del patrimonio e del verde.
2. In caso di previsioni regolamentari di Roma Capitale in contrasto o incompatibili, si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.
3. Attesa la presenza di molteplici variabili di carattere tecnico-scientifico e normativo in continua evoluzione, si rende necessario costituire una Commissione Tecnico-Scientifica in grado di aggiornare o apportare modifiche ed integrazioni al testo. La Commissione avrà carattere consultivo e sarà costituita da membri interni ed esterni (a titolo di gratuità) che per titoli di studio e competenze specifiche possano assolvere alle funzioni richieste. La nomina dei commissari verrà decisa dall’ Assessore alla Sostenibilità Ambientale.
4. Considerata la necessità di massima ed effettiva diffusione del Regolamento, lo stesso viene pubblicato, a cura del Dipartimento Tutela Ambientale, sul sito di Roma Capitale, provvisto dei necessari rimandi (Iink) di correlazione interni e esterni al Regolamento stesso. All’ingresso dei parchi viene posto un cartello in evidenza, indicante i principali divieti e criteri per la fruizione e, in formato QR-CODE ed esplicito, l’indirizzo (URL) del Regolamento entro il sito di Roma Capitale. All’interno del parco, sono posti cartelli di dimensione minore, che ricordano all’utente l’esistenza del Regolamento.
5. Le norme relative ai parchi e giardini di pregio storico (capitolo 3) devono essere dettagliate tramite singoli disciplinari contenenti norme in deroga motivata ovvero prescrizioni specifiche per ciascun Parco, redatte dagli Uffici competenti, sentiti i municipi, entro due anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento. »
Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai progetti, lavori, servizi o opere per i quali l’Amministrazione procede con affidamento esterno relativamente ai quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato nominato il responsabile unico del procedimento. Entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, in funzione dell’attuazione delle disposizioni in esso contenute, Il Dipartimento Tutela Ambientale procede alle eventuali necessarie modifiche della propria struttura organizzativa.
2. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento è istituito un tavolo interdipartimentale coordinato dal Dipartimento Tutela Ambientale avente il compito di analisi e riordino della ripartizione delle competenze sulle aree verdi tra le strutture amministrative di Roma Capitale con particolare riferimento al verde stradale e alle aree verdi di pertinenza degli edifici di edilizia residenziale pubblica appartenenti a Roma.
3. E’ interesse dell’Amministrazione procedere a una valutazione periodica del raggiungimento delle finalità del presente Regolamento e della stima dei costi e degli effetti prodotti sulle attività dei cittadini, delle imprese nonché sul funzionamento dell’Amministrazione. A tal fine potrà essere attivato un sistema di monitoraggio presso il Dipartimento tutela Ambientale anche attraverso il coinvolgimento di Istituzioni pubbliche di ricerca in materia ambientale.
4. Entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento il Dipartimento Tutela Ambientale redige una relazione sullo stato di attuazione del Regolamento e sulla opportunità di modifiche ed integrazioni. Le osservazioni e proposte al riguardo sono raccolte dal Dipartimento Tutela Ambientale col coinvolgimento di tutte le strutture Capitoline interessate
5. Il Dipartimento Tutela Ambientale può adottare disciplinari di dettaglio in relazione a singoli parchi o aree verdi in conformità alle norme contenute nel presente regolamento.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.
7. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione che ne dispone l’approvazione. »
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo con il seguente:
«1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai progetti, lavori, servizi o opere per i quali l’Amministrazione ha proceduto con affidamento esterno relativamente ai quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato nominato il responsabile unico del procedimento. Entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, in funzione dell’attuazione delle disposizioni in esso contenute, Il Dipartimento Tutela Ambientale procede alle eventuali necessarie modifiche della propria struttura organizzativa.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni normative e regolamentari, sia statali che regionali, in materia di polizia urbana, igienico-sanitaria ed edilizio-urbanistica, di tutela degli animali, del patrimonio e del verde.
3. In caso di previsioni regolamentari di Roma Capitale in contrasto o incompatibili, si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.
4. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento è istituito un tavolo interdipartimentale coordinato dal Dipartimento Tutela Ambientale avente il compito di analisi e riordino della ripartizione delle competenze sulle aree verdi tra le strutture amministrative di Roma Capitale con particolare riferimento al verde stradale e alle aree verdi di pertinenza degli edifici di edilizia residenziale pubblica appartenenti a Roma.
5. E’ interesse dell’Amministrazione procedere a una valutazione periodica del raggiungimento delle finalità del presente Regolamento e della stima dei costi e degli effetti prodotti sulle attività dei cittadini, delle imprese nonché sul funzionamento dell’Amministrazione. A tal fine potrà essere attivato un sistema di monitoraggio presso il Dipartimento tutela Ambientale anche attraverso il coinvolgimento di Istituzioni pubbliche di ricerca in materia ambientale.
6. Entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento la Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali effettua delle indagini e redige una relazione sullo stato di attuazione del Regolamento e sulla opportunità di modifiche ed integrazioni. Le osservazioni e proposte al riguardo sono raccolte dal Dipartimento Tutela Ambientale col coinvolgimento di tutte le strutture Capitoline interessate.
7. Attesa la presenza di molteplici variabili di carattere tecnico-scientifico e normativo in continua evoluzione, si rende necessario costituire una Commissione Tecnico-Scientifica in grado di aggiornare o apportare modifiche ed integrazioni al testo. La Commissione avrà carattere consultivo e sarà costituita da membri interni ed esterni (a titolo di gratuità) che per titoli di studio e competenze specifiche possano assolvere alle funzioni richieste. La nomina dei commissari verrà decisa dall’ Assessore alla Sostenibilità Ambientale.
8. Considerata la necessità di massima ed effettiva diffusione del Regolamento, lo stesso viene pubblicato, a cura del Dipartimento Tutela Ambientale, sul sito di Roma Capitale, provvisto dei necessari rimandi (Iink) di correlazione interni e esterni al Regolamento stesso. All’ingresso dei parchi viene posto un cartello in evidenza, indicante i principali divieti e criteri per la fruizione e, in formato QR-CODE ed esplicito, l’indirizzo (URL) del Regolamento entro il sito di Roma Capitale. All’interno del parco, sono posti cartelli di dimensione minore, che ricordano all’utente l’esistenza del Regolamento.
9. Le norme relative ai parchi e giardini di pregio storico (capitolo 3) devono essere dettagliate tramite singoli disciplinari contenenti norme in deroga motivata ovvero prescrizioni specifiche per ciascun Parco, redatte dagli Uffici competenti, sentiti i municipi, entro due anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
10. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione che ne dispone l’approvazione.».
Motivazione – È stata preferita una integrazione del testo originario con il testo dell’emendamento, delegando però alla Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali il compito di effettuare in qualità di organo super partes una indagine annuale e relazionare sullo stato di attuazione del Regolamento e sulla opportunità di apportarvi modifiche ed integrazioni.
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Allegato n. 4 “Scelta delle specie”, tabella 4
Proposta di emendamento – Si propone di eliminare dalle note il 2° periodo («non idonea per le alberature stradali a causa delle radici»)
Motivazione – Si tratta di una annotazione del tutto inopportuno, anche perché è stata “interpretata” da molti cittadini come volontà del Comune di abbattere tutti i pini.