Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi – Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma
Al Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio
Via della Stamperia, 8 – 00187 Roma
Al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
Via della Stamperia, 7 – 00187 Roma
Al Ministro della Transizione Ecologica
Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
Via XX settembre n. 20 – 00187 Roma
Al Ministro della salute
Lungotevere Ripa 1 – 00153 Roma
Oggetto – Richiesta di impugnazione dell’art. 5 della Legge della Regione Lazio n. 20 del 30 dicembre 2021, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”, pubblicata sul n. 124 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 31 dicembre 2021
Signor Presidente, Signori Ministri
con la presente le scriventi Associazioni segnalano che la seguente disposizione contenuta al comma 2 dell’art. 5 della Legge Regionale in epigrafe appare costituzionalmente illegittima, in quanto contrastante con i principi fondamentali fissati dalla vigente normativa statale non solo in materia di tutela della fauna selvatica.
Art. 5
(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche)
“2. Per la tutela del patrimonio agro-forestale e il controllo della fauna selvatica, la Regione sostiene gli agricoltori, al fine di proteggere le colture in atto dalla presenza di cinghiali e di contenere gli stessi, con la possibilità di abbattimenti selettivi anche al di fuori di periodi e degli orari, ai sensi dall’articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, attuando piani di abbattimento speciali entro le quarantotto ore dalla comprovata emergenza all’interno dei fondi, autorizzando anche i proprietari o i conduttori, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio”.
Il richiamato comma 5 dell’articolo 11 quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (“Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dispone testualmente: “5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”
La suddetta disposizione ha di fatto modificato dall’esterno la legge nazionale sulla caccia n. 157 dell’11 febbraio 1002.
Ai sensi della lettera d) del 1° comma dell’art. 18 della legge nazionale n. 157/1992 “ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati: … d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)”.
La suddetta disposizione è stata recepita integralmente dalla lettera d) del 1° comma dell’art. 34 della legge regionale del Lazio n. 17 del 2 maggio 1995 (“Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”).
Allo stesso riguardo la caccia di selezione alla specie cinghiale in deroga è consentita ai sensi del 2° comma dell’art. 18 della legge n. 157/1992, che dispone testualmente: “2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1.
L’autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.
La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell’arco temporale di cui al comma 1.
Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi.
Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”.
Anche la suddetta disposizione è stata recepita integralmente dal 2° comma dell’art. 34 della legge regionale del Lazio n. 17 del 2 maggio 1995 (“Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”), prima che venisse modificato dall’art. 72 della legge regionale n. 14/2021.
Si mette in evidenza che, benché la normativa sia nazionale che regionale preveda di già delle modifiche all’arco di tempo fissato per la caccia agli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, il richiamato comma 5 dell’articolo 11 quaterdecies consentirebbe implicitamente di cacciare anche tutto l’anno, come in effetti ha di recente disposto la Regione Lazio con l’art. 72 della legge regionale n. 14 dell’11 agosto 2021 (non impugnato da questo Spett.le Governo) che ha modificato l’art. 34 della legge regionale n. 17/1995, consentendo questa eccezione nel seguente modo: “ad eccezione della caccia di selezione alla specie cinghiale che può essere svolta tutto l’anno, sulla base di specifici piani di prelievo proposti dagli ATC e dai concessionari delle Aziende faunistico venatorie, strutturati per sesso e classi di età, preventivamente sottoposti al parere dell’ISPRA ”.
La caccia tutto l’anno, oltre alla potenziale pericolosità per gli escursionisti, è in contrasto a nostro avviso con l’articolo 1 comma 2 della legge n. 157/1992, il quale prevede che “l’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole”.
Va rilevato inoltre che bisogna sempre rispettare il silenzio venatorio, anche per permettere ai non cacciatori di poter frequentare boschi e campagne.
Come già precedentemente scritto, c’è da far presente che “l’autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori”: non si può ritenere “adeguato” il Piano Faunistico Venatorio Regionale del Lazio di durata quinquennale, che è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, ma che è scaduto dal 2003 senza essere stato a tutt’oggi rinnovato.
Sempre come già precedentemente scritto, in forza del comma 5 dell’articolo 11 quaterdecies anche la Regione Lazio può regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili “sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età”, riferiti ad ogni modo ad un territorio in cui risultino esistenti molte aziende agricole.
In luogo dei suddetti piani di abbattimento selettivi da predisporre a monte nel tempo dovuto, l’art. 5 della legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021 pretende di predisporre “piani di abbattimento speciali entro le quarantotto ore dalla comprovata emergenza all’interno dei fondi”.
Ma la “emergenza” dovrebbe essere comunque dimostrata e non può essere per certo attestata dalla presenza di un solo cinghiale accertato all’interno di uno o più fondi privati: per di più i prescritti “piani di abbattimento speciali” non possono essere predisporti “entro le quarantotto ore dalla comprovata emergenza”, a meno di autorizzare una “caccia” generalizzata ed indistinta a tutti i cinghiali.
Secondo il 2° comma dell’art. 5 della legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021 i prescritti “piani di abbattimento speciali” dovrebbero essere messi in atto “autorizzando anche i proprietari o i conduttori, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio”.
Mentre ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 17/1995, così come modificato dall’art. 72 della legge regionale n. 14/2021, la “caccia di selezione alla specie cinghiale ..può essere svolta tutto l’anno, sulla base di specifici piani di prelievo proposti dagli ATC e dai concessionari delle Aziende faunistico venatorie”, l’art. 5 delle legge regionale n. 20/2021 dà la possibilità anche ai “proprietari” o ai “conduttori” dei fondi di segnalare un presunto stato di emergenza e di proporre conseguentemente piani di abbattimento speciali, per sentirsi anch’essi autorizzazti all’abbattimento alla sola condizione che siano muniti di “licenza per l’esercizio venatorio”.
L’art. 34 della legge regionale n. 17/1995, così come modificato dall’art. 72 della legge regionale n. 14/2021, consente che “i capi catturati e/o abbattuti nel corso delle operazioni di controllo restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno effettuato l’intervento, nel rispetto delle norme igienico sanitarie”.
La suddetta disposizione appare in violazione del comma 1 dell’art. 1 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale “la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”, per cui la Regione Lazio non può scavalcare la norma nazionale autorizzando all’abbattimento anche i proprietari o i conduttori dei fondi.
La Regione Lazio non può derogare dalla norma nazionale anche per la mancanza di certezza del rispetto delle norme igienico sanitarie da parte dei proprietari o dei conduttori dei fondi: a tal ultimo riguardo vanno messe in conto anche e soprattutto le conseguenze a cui può portare un eventuale mancato rispetto delle norme sanitarie, specie in considerazione della pandemia in corso da Covid19 che ha portato a registrare cinghiali che fuoriescono dal loto habitat naturale per andare a nutrirsi dei rifiuti urbani lasciati al di fuori dei cassonetti, ivi compresi i rifiuti contaminati Covid che contribuiscono al pericolo di estensione del contagio.
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Per le ragioni sopra indicate, siamo dunque a chiedere che il Governo proceda all’impugnazione dell’art. 5 della legge della Regione Lazio 30/12/2021 n. 20 presso la Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 127, comma primo, della Costituzione italiana.
Distinti saluti
Per l’associazione Lega Abolizione Caccia (LAC) Lazio
Presidente Sezioni Roma e Frosinone
Dott. Roberto Vecchio
Per l’associazione Verdi Ambiente e Società (VAS)
Responsabile del Circolo Territoriale di Roma
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
Per l’associazione Comitato Tutela Diritti Animali (TDA)
Presidente Simonetta Tempesti
Per l’associazione Earth
Presidente
Valentina Coppola
Per l’associazione Attivisti Gruppo Randagio
Presidente
Roma, 25 gennaio 2022