Sul sito della associazione di categoria “Imprese Romane Pubblicitarie Associate” (I.R.P.A.) (http://www.associazioneirpa.it/comunicazioni/) è stata pubblicata la seguente comunicazione del 28 settembre 2017 alle 36 ditte pubblicitarie ad essa associate.
Come si può ben vedere il responsabile dell’Ufficio Legale dell’I.R.P.A. avv. Giuseppe Scavuzzo, con riguardo alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 38 dell’11 luglio 2017, fa sapere che “ritiene opportuno procedere all’impugnazione di tale delibera davanti al T.A.R. del Lazio”.
Verso la fine della sua comunicazione l’avv. Scavuzzo motiva questa decisione affermando che “la Delibera, come già detto, per una serie di aspetti, in particolare, con riferimento a quegli atti posti in essere sotto la vigenza della Delibera della G.C. n. 380/2014, appare gravemente illegittima, soprattutto nell’acquisire i pareri dei Municipi, totalmente vanificati dalla Sentenza del T.A.R. n. 2283/2016”.
C’è da far presente che l’avv. Scavuzzo rileva una presunta illegittimità sulla base della Sentenza n. 2283 del 22 febbraio 2016, che ha annullato una parte dei criteri di redazione dei Piani di Localizzazione dettati dalla Giunta Capitolina quando – secondo il TAR – sarebbero di competenza dell’Assemblea Capitolina: la sentenza è stata pubblicata il 22 febbraio 2016, quando si erano già svolti 13 dei 15 incontri pubblici che si erano tenuti presso i rispettivi Municipi, ed ha provocato la sospensione dei due rimanenti incontri pubblici.
I due rimanenti incontri pubblici sono stati tenuti il 9 ed il 24 maggio del 2016, dopo che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 31 marzo 2016 Francesco Paolo Tronca ha ottemperato alla sentenza del TAR recependo gli stessi identici criteri nelle veci dell’Assemblea Capitolina, legittimando così la redazione dei Piani di Localizzazione sulla base dei criteri dettati dalla Giunta Capitolina e conseguentemente anche i 13 incontri che si erano svolti prima della pubblicazione della sentenza n. 2283/2016.
Debbo far presente che la stessa questione era stata già sollevata dall’avv. Scavuzzo nel corso della seduta della Commissione Commercio del 18 gennaio 2017, come si evince dal seguente estratto del verbale.
A nome e per conto dell’I.R.P.A. l’avv. Giuseppe Scavuzzo ha impugnato al TAR del Lazio anche la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 31 marzo 2016 con il ricorso n. 7033 depositato il 16 giugno del 2016, senza chiedere però la sospensiva, per cui a distanza orma di 15 messi deve essere fissata ancora l’udienza.
Va fatto sapere che a nome e per conto dell’I.R.P.A. l’avv. Giuseppe Scavuzzo ha impugnato al Consiglio di Stato la stessa sentenza del TAR n. 2283/2016, perché – a parte l’annullamento dei criteri di redazione dei Paini di Localizzazione – dà totalmente torto a tutti i ricorsi presentati sia contro la deliberazione n. 49 del 30 luglio 2014 (P.R.I.P.) che contro la deliberazione n. 50 del 30 luglio 2014 nuovo Regolamento di Pubblicità.
Mi è stato riferito da fonte attendibile che – quando l’allora Assessore al Commercio Marta Leonori all’inizio del suo mandato ha concesso un primo incontro con tutte le associazioni di categoria e le ditte pubblicitarie – l’avvocato Giuseppe Scavuzzo ha diffidato l’Assessore dal mandare in porto la riforma dei cartelloni, affermando che in caso contrario se ne sarebbe amaramente pentita perché avrebbe sommerso il Comune di ricorsi amministrativi.
Da allora ad oggi sono stati presentati 56 ricorsi, compresi quelli sopra detti, a cui ora si aggiunge l’annunciato ricorso contro la deliberazione n. 38/2017: sono stati quasi tutti persi, tranne alcuni che hanno costituito delle vittorie di Pirro. (vedi RICORSI A TAR E CONSIGLIO DI STATO DELLE DITTE PUBBLICITARIE)
Non risponde comunque al vero l’affermazione dell’avv. Giuseppe Scavuzzo secondo cui la presunta illegittimità sarebbe avvenuta soprattutto nell’acquisire i pareri dei Municipi, dal momento che gli incontri pubblici sono avvenuti esclusivamente con i cittadini singoli o associati presso le sedi dei 15 Municipi, che li hanno ospitati ed hanno fatto solo da “passacarte” trasmettendo al Comune i relativi verbali con la documentazione allegata consegnata nel frattempo.
Ai fini di una doverosa quanto corretta informazione mi corre l’obbligo di fare le seguenti osservazioni riguardo alla scorretta informazione che a mio giudizio ha fornito l’avv. Giuseppe Scavuzzo riguardo agli impianti pubblicitari che verranno riservati “agli attuali concessionari”, per invitare alla fine “gli Associati a prendere contatti al fine di rilasciare le relative procure speciali”.
Va premesso anzitutto che ai futuri bandi relativi ai 4.226 impianti privati potranno partecipare non soltanto “gli attuali concessionari”, ma chiunque volesse parteciparvi anche da fuori Roma.
Va aggiunto poi che l’avv. Scavuzzo per evidenziare che “gli attuali concessionari avranno complessivamente, a loro disposizione, solo il 30,2% degli spazi pubblicitari” omette di dire che alle ditte pubblicitarie spetterà di partecipare quanto meno ai lotti dei 3.471 impianti SPQR (degli stessi 3 formati degli impianti privati), che in base al comma 5 Bis dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Pubblicità spettano esclusivamente agli “attuali concessionari” che però ne avranno diritto in base ai criteri di selezione dettati con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 343 del 23 ottobre 2015.
Il comma 5 Bis dispone infatti che “in sede di prima applicazione dei piani di localizzazione di cui all’art. 19, gli impianti pubblicitari di proprietà di Roma capitale sono oggetto di concessione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, prioritariamente alle imprese che hanno partecipato alla procedura di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 254/1994 e di Giunta Comunale n. 1689/1997 [cosiddetta procedura del riordino, ndr.] con i criteri che saranno successivamente definiti dalla Giunta Capitolina. A tali osiddetta procedura del riordino, ndr.]impianti ove non diversamente previsto, si applica la medesima disciplina prevista per gli impianti di proprietà privata”.
Va precisato che i “criteri” sono stati definiti successivamente dalla Giunta Capitolina proprio con la Deliberazione n. 343/2015.
Va precisato altresì che in concessione a parte, ma pur sempre a disposizione degli “attuali concessionari”, verrà definito il lotto di 415 impianti sempre SPQR ma di formato di mt. 2 x 2 riservati al circuito “cultura e spettacolo”.
Ne deriva che a disposizione degli “attuali concessionari” risulta quanto meno un totale complessivo del 58% rispetto al totale di 14.391 impianti, come attesta la seguente tabella della Relazione ai Piani di Localizzazione.
Ma va considerato che, in base a quanto riportato sempre sulla Relazione ai Piani di Localizzazione, “nell’ambito degli impianti pubblicitari di servizio (preliminarmente quantificati dal PRIP in 6.900 mq) [ridotti ora a 4.131,8 mq., ndr.] devono essere individuate due categorie: impianti destinati stabilmente a una funzione di pubblico servizio (corrispondenti ai tipi di impianto parapedonali e paline con orologio) [entrambi di mt. 1,00 x 0,70, ndr.] e impianti di servizio municipali [degli stessi 3 formati degli impianti privati, ndr.] destinati al finanziamento di un servizio, un progetto o un intervento di riqualificazione indicato dal Municipio e riferibili alla quota di impianti da riservare a progetti di riqualificazione, manutenzione e adeguamento degli spazi pubblici.”
Si tratta di ulteriori impianti a disposizione degli “attuali concessionari” aventi diritto, per un totale del 6,7%, a cui si deve aggiungere che “nell’ambito della superficie previste per impianti di proprietà privata su suolo pubblico (pari a complessivi 59.750 mq) devono essere individuate specifiche quote riservate a impianti per servizi di pubblica utilità i cui proventi siano finalizzati al finanziamento del servizio di bike-sharing (per una superficie di 7.500 mq estendibile a 10.000 mq) e della realizzazione e gestione di servizi igienici pubblici (pari a 5.000 mq).”
Escludendo dalla quota complessiva di 11.360,4 la quota di circa 5.000 mq. riservata alla “realizzazione e gestione di servizi igienici pubblici”, pari approssimativamente al 35% del totale di 1.341 impianti speciali (corrispondenti a 469 impianti e ad una percentuale del 5,22 % circa) da riservare a servizi igienici, la superficie complessiva a disposizione delle ditte pubblicitarie diventa del 69,92%, a cui andrebbe aggiunta anche la gara per i manifesti dei 2.734 impianti per Pubbliche Affissioni, che porterebbe il totale all’86,92%.
Per convincere le ditte pubblicitarie associate all’I.R.P.A. a rilasciare le relative procure speciali l’Avv. Scavuzzo arriva ad affermare che ad esse verranno destinati poco più di 500 impianti di mt. 3 x 2, come se li avesse conteggiati in tutti i riquadri dei 15 Piani di Localizzazione, omettendo di far sapere che una quota maggioritaria e comunque non indifferente di impianti di mt. 3 x 2 è prevista nei 3.471 impianti SPQR.
L’Avv. Scavuzzo arriva per di più ad affermare che “da alcuni controlli effettuati, gli impianti destinati ai concessionari saranno posizionati nella stragrande maggioranza in strade secondarie, di scarso interesse commerciali, per cui difficilmente appetibili dalla clientela”.
C’è da chiarire una volta per tutte al riguardo che le “strade secondarie” a cui si riferisce l’avv. Scavuzzo non sono quelle previste nelle 14 Tavole del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (P.R.I.P.), ma riguardano la deroga concessa dal 2° comma dell’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.I.P. di cui si parla anche nella Relazione ai Piani di Localizzazione nel seguente modo: “Le norme del PRIP prevedano (art. 30, co. 2) che tali superfici possano essere recuperate, fino ad un massimo del 15% del dimensionamento complessivo, anche su altre strade purché nell’ambito delle sottozone B2 e B3, ed esclusivamente con le tipologie 1,00 x 1,00 m SPQR, 1,00×0,70 m – orologio, 1,00×0,70 m – parapedonale.
La superficie teoricamente recuperabile è quindi di circa 16.500 mq.
Per non sbilanciare il dimensionamento degli impianti SPQR e degli impianti di servizio verso tali tipologie di impianto, aumentando enormemente il numero degli impianti di piccolo formato, si è tuttavia proceduto a recuperare circa 6.600 mq delle superfici non localizzate corrispondenti al 6% e ripartito in maniera generalmente omogenea in ciascun municipio”.
La “stragrande maggioranza” che l’avv. Scavuzzo vorrebbe far credere alle 36 ditte pubblicitarie associate è quindi quantificabile nella misure di appena il 6%.
Una volta per tutte va fugata anche e soprattutto la lamentela che è stata portata fino alla estenuazione anche nel corso dei 15 incontri pubblici dalle altre associazioni di categoria e dalle altre ditte pubblicitarie, secondo cui le ubicazioni degli impianti pubblicitari così come previste dai Piani di Localizzazione penalizzerebbero gli impianti privati per favorire sfacciatamente gli impianti speciali riservati al Bike Sharing.
Si ribatte a questa accusa del tutto strumentale facendo presente che fra i criteri dettati con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014, che non sono stati annullati dal TAR, c’è il seguente.
Ne deriva che tutte le ubicazioni individuate nei 15 Piani di Localizzazione sono le stesse degli impianti pubblicitari tuttora esistenti e istallati sul territorio, che quindi mantengono le stesse posizioni di oggi, tranne una quantità pari al 18,3% che sarà riservata un domani agli impianti speciali riservati al Bike Sharing e ad elementi di arredo urbano, anche per i quali dovrebbero essere pagato il Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.)
Nel corso della seduta della Commissione Commercio del 9 novembre 2017 l’Avv. Giuseppe Scavuzzo ha sostenuto che il Comune incasserà di meno perché non verrà fatto pagare il Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.) per nessuno degli impianti speciali riservati al servizio di Bike Sharing.
C’è da sapere che su incarico dell’allora Assessore all’Ambiente Marco Visconti la S.r.l. “Roma Servizi per la Mobilità” ha indetto il bando n. 5/2011 e che sul testo del bando sono stati chiesti diversi chiarimenti a cui ha puntualmente risposto la stessa S.r.l. “Roma Servizi per la Mobilità”.
Con la risposta al quesito n. 4 relativo al pagamento degli oneri tributari è stato specificato che «l’aggiudicatario dovrà corrispondere il Canone CIP a tariffa piena»: questo precedente dovrebbe far tacere una volta per tutte quelle ditte pubblicitarie che a più riprese hanno sostenuto che chi vincerà il bando internazionale del Bike Sharing verrà esentato dal pagamento del CIP.
Se dunque le ditte pubblicitarie potranno avere a disposizione la maggioranza delle stesse posizioni di oggi, che evidentemente hanno data un guadagno certo in tutti questi anni proprio grazie alla loro rendita di posizione, come si fa ad affermare ora che un domani ci rimetteranno?
Da ultimo mi corre l’obbligo di replicare anche alla affermazione dell’avv. Scavuzzo riguardo al servizio di Bike Sharing che secondo lui “questo tipo di appalto viene realizzato in tutto il mondo a costo zero”: la suddetta affermazione non risponde al vero come attesta la seguente tabella che è riferita alla diffusione nel mondo del servizio di Bike Sharing finanziato per lo più dalla pubblicità.
Vero è però che da un paio di anni si sta affermando nel mondo il cosiddetto servizio di Bike Sharing a flusso libero, la cui applicazione ha comportato e sta tuttora comportando tutta una serie di aspetti negativi.
La soluzione che riesce a mediare ed a coniugare armonicamente i due tipi di servizio sta nella integrazione del servizio di Bike Sharing previsto nella riforma dei cartelloni pubblicitari di Roma con il servizio di Bike Sharing a flusso libero, adottando un sistema ibrido: le associazioni VAS e Basta Cartelloni l’hanno proposta al Comune con Nota VAS prot. n. 14 del 27 settembre 2017 (vedi anche http://www.vasroma.it/il-bike-sharing-free-floating-non-deve-affiancare-ne-sostituire-il-servizio-di-bike-sharing-previsto-nella-riforma-dei-cartelloni-pubblicitari-di-roma/)
Dott. Arch. Rodolfo Bosi
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N.B. – Vedi http://www.diarioromano.it/riforma-dei-cartelloni-in-arrivo-nuovi-ricorsi-dalle-ditte/