Quella che segue é la storia (fino ad oggi) di un progetto edilizio di cui é a dir poco allucinante il modo con cui si é arrivati alla approvazione dei relativi atti.
Quando al costruttore Sandro Parnasi è stata compensata ad Eur-Castellaccio la lottizzazione “Volusia ” (quartiere Tomba di Nerone), dalle aree che in cambio sono state cedute gratuitamente al Comune è stata esclusa un’area di forma triangolare interclusa tra l’area ceduta e l’omonimo Consorzio Volusia.
Planimetria delle aree cedute gratuitamente che hanno costituito il Parco Volusia, senza l’area triangolare in basso a sinistra
Per quest’area triangolare nel 2009 è stato presentato un progetto edilizio da parte della allora S.r.l. “Europarco” che nel 2011 ha cambiato denominazione sociale in “Parsitalia General Contractor”: faceva parte del gruppo del costruttore Parnasi, a cui nel 2013 è subentrata poi nella proprietà la S.r.l. “Topazio”.
Il progetto redatto dall’arch. Paola Tamburini prevedeva la costruzione di 2 edifici a destinazione esclusivamente residenziale, all’interno di ciascuno dei quali dovrebbero essere realizzate 8 unità immobiliari per complessivi 16 appartamenti, per un volume fuori terra di 3.500,80 mc.
La cessione gratuita delle aree ha portato a costituire il parco Volusia di cui nel 2015 è stato aperto al pubblico un primo lotto, con l’esclusione sempre dell’area triangolare.
In grigio l’area triangolare esclusa (in basso a sinistra)
Il Consiglio del XV Municipio ha approvato poi la risoluzione n. 12 del 23 novembre 2016 con cui ha impegnato il Presidente a valorizzare il Parco Volusia ed a cercare di annettere ad esso l’area di forma triangolare interclusa tra il parco ed il consorzio Volusia.
Risoluzione n. 12 del 23 novembre 2016
Il XV Municipio non ha poi fatto nulla.
Grazie anche all’inerzia del XV Municipio il 28 agosto 2017 è stato rilasciato dall’arch. Patrizia Di Nola il permesso di costruire n. 210 per 2 palazzine sull’area di forma triangolare, che per ricavare l’accesso da via del Casale Ghella ha autorizzato ad invadere 65 mq. circa del Parco Volusia che ricade anche dentro il Parco di Veio.
Permesso n. 210 prot. 143233 del 28 agosto 2017
Il progetto autorizzato con il permesso di costruire n. 210/2017
Particolare della intera strada di accesso, ottenuta invadendo una porzione della particella 1008 di proprietà del Comune di Roma
Per non far figurare anche la particella 1008 invasa illecitamente, il permesso di costruire non indica le particelle catastali, quando il 1° comma dell’art. 11 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico dell’edilizia) dispone che «il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo».
Il progetto é stato approvato a conclusione di una Conferenza di Servizi a cui non è stato invitato a partecipare l’Ente Parco di Veio, ma di cui nelle premesse del permesso di costruire figura un parere favorevole reso con nota prot. n. 982 del 12 aprile 2012.
Si mette in evidenza che, quand’anche avesse partecipato alla Conferenza dei Servizi, l’Ente Parco di Veio non avrebbe potuto rilasciare il suo nulla osta dal momento che le “misure di salvaguardia” di quest’area naturale protetta che sono dettate dalla lettera g) del 3° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997 vietano «g) il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private»: alla suddetta disposizione si aggiunge anche la successiva lettera p) del 3° comma dell’art. 8, secondo cui «all’interno delle zone A … delle aree naturali protette ….. sono vietati: … p) la realizzazione di nuove opere di mobilità, quali: … nuovi tracciati stradali».
Dopo avere riscontrato il suo mancato coinvolgimento alla Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 1855 del 9 agosto 2018 (indirizzata anche alla Procura della Repubblica) l’Ente Parco di Veio ha chiesto l’annullamento del permesso di costruire n. 210/2017.
nota prot 1855 del 9 agosto 2018
Alla suddetta richiesta non è stata data mai risposta da parte del Comune di Roma né l’Ente Parco di Veio l’ha sollecitata: ha risposto invece la S.r.l. “Green Park” (subentrata dal 23 novembre 2017 nella proprietà alla S.r.l. “Topazio”) con una nota del 14 settembre 2018, con cui ha diffidato l’Amministrazione comunale «dall’adozione di qualunque provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 210 del 28.08.2017, annullamento che comporterebbe tra l’altro l’inevitabile azione risarcitoria nei confronti di Roma Capitale».
La diffida è stata fatta sulla base della seguente motivazione: «(la particella 1008) si sostanzia infatti nella realizzazione di un accesso al complesso residenziale che può (e deve) essere effettuato anche in base a quanto previsto nell’Ordinanza del Tribunale di Roma rilasciata nel giudizio R.G. 8743/2017 in data 19.04.2018, con la quale è stato accertato il diritto della Topazio S.r.l. di accedere, attraverso la particella 1008, al proprio fondo (part. 1007 e 1009) completamente intercluso».
La suddetta affermazione non risulta affatto rispondente al vero, dal momento che della specifica particella 1008 non si parla nemmeno nel ricorso ex art. 700 CPC che il 16 ottobre 2016 la S.r.l. “Topazio” ha intentato contro il Consorzio Volusia e contro il Comune di Roma, per la costituzione di una «servitù pedonale e carrabile su parte della proprietà confinante del Comune di Roma e su via Casale Ghella, in Roma, nel medesimo tratto di percorrenza dal fondo della ricorrente sino alla pubblica via di Grottarossa».
Il ricorso è stato improntato in base all’art. 1079 del Codice Civile secondo cui «il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio» si avvale dell’art. 1029 che ammette «la servitù per vantaggio futuro a favore o a carico di un edificio da costruire», ma si basa sostanzialmente sull’art. 1051 ai sensi del quale «il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica, …, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parete per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito».
Come si può ben vedere, il Codice Civile prevede e consente l’accesso ad un fondo intercluso sempre e soltanto da una pubblica via e non certo da un vicino fondo altrui, che per il caso in questione è per giunta di proprietà del Comune.
Nel corso del processo il Giudice ha nominato come Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) l’arch. Claudia Ferreri che ha accertato le due seguenti proprietà del Comune confinanti con il fondo all’epoca della S.r.l. “Topazio”.
Con l’Ordinanza del 19 aprile 2018 il Tribunale Civile ha ordinato a Roma Capitale, senza citare la particella 1008, di consentire il passaggio di persone e veicoli percorrendo anche il “breve tratto sul fondo confinante di Roma Capitale”, riferendosi proprio alla particella 740 del foglio 203, che confina con le particelle 706 e 558 citate nell’Ordinanza in quanto relative al tratto di via Casale Ghella di proprietà del Consorzio “Volusia”.
Ordinanza a favore della Topazio
A conferma indiretta viene il fatto che, sapendo benissimo di avere invaso una proprietà del Comune di Roma e di non potersi avvalere comunque dell’Ordinanza del 19 aprile 2018, con nota del 22 febbraio 2015 la S.r.l. “Topazio” ha chiesto una servitù di passaggio permanente sulla porzione di terreno della particella 1008.
Con nota prot. n. 22503 del 27 luglio 2018 l’allora Responsabile della Direzione Patrimonio ha negato la servitù di passaggio permanente, rilevando che si tratta «di area appartenente ai beni demaniali in quanto soggetta a vincolo archeologico con D.M. 19/12/1985 sulla quale non è consentito costituire diritti permanenti in favore di terzi nella forma della servitù».
Risposta della Direzione Partrimonio
Oltre al presunto parere favorevole prot. n. 982 del 12 aprile 2012 citato illecitamente nelle premesse del permesso di costruire, fra i vizi di legittimità accertati c’è il rilascio del nulla osta da parte della allora Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma che risulta in violazione del vincolo archeologico indiretto imposto con Decreto del 19 dicembre 1985 a tutela dei resti della villa romana di Casale Ghella.
Dalla planimetria si vede chiaramente che nel vincolo archeologico indiretto evidenziato in tratteggio parallelo ricade la particella 714 (oggi part. 1008) del foglio 203 per la quale l’art. 2 del Decreto Ministeriale prescrive che «è vietata ogni costruzione anche a carattere non permanente».
Ciò nonostante l’allora Soprintendente Speciale per i Beni Archeologici di Roma, Mariarosaria Barbera, ha rilasciato un nulla osta il cui testo che ignorato del tutto la disposizione dettata dall’art. 2 del Decreto Ministeriale.
Il nulla osta rilasciato
Ne deriva che è stato violato il divieto di ogni costruzione anche a carattere non permanente da realizzare dentro il vincolo archeologico indiretto, dal momento che vi è stata autorizzata la costruzione di una strada carrabile con relativo marciapiede ed una recinzione verso il Parco di Veio in muratura di 50 cm. di altezza con soprastante inferriata di 150 cm. di altezza.
Ogni nulla osta ha una durata quinquennale: quello rilasciato il 22 marzo 2012 era quindi scaduto al momento del rilascio del permesso di costruire, avvenuto il 27 agosto 2017, come ammesso dall’allora soprintendente Francesco Prosperetti (succeduto a Mariarosaria Barbera) con nota prot. n. 16576 del 3 agosto 2018..
Risposta di Prosperetti su parere scaduto
Fra gli ulteriori vizi di legittimità va registrata anche la violazione delle rete ecologica del PRG del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio n. 18 dell’11/12 febbraio 2008.
Difatti il nuovo Piano Regolatore Generale fa ricadere le stesse particelle n. 714 e n. 741 (identificate al Foglio V) all’interno della “Componente Primaria A” per la quale la lettera e) del 6° comma l’art. 66 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. dispone che «sono vietati gli interventi diretti di categoria NE [Nuova Edificazione] di cui all’art.48».
Legenda
In risposta ad una richiesta dell’allora assessore all’Ambiente del XV Municipio, Pasquale Annunziata, l’allora Dirigente del Servizio Tecnico della U.O. Piano Regolatore – P.R.G. della Direzione Pianificazione Generale del Dipartimento P.A.U., Ing. Fabio Pacciani, con nota prot. n. 97091 del 1 giugno 2017 ha confermato che dell’appezzamento di terreno di proprietà della S.r.l. “Topazio” solo una porzione della part. 1097 e l’intera particella 1094 ricadono nella componente primaria (A) della Rete Ecologica, mentre la parte più estesa della particella 1097 e le particelle 1095 e 1096 ricadono nel Programma Integrato di Intervento dell’allora XX Municipio n. 2 “Tomba di Nerone”.
Le attuali particelle derivate dal frazionamento delle particelle 1007 e 1009 operato nel 2013
Stupisce anzitutto il grado di dettaglio che l’ing. Fabio Pacciani è riuscito a “dedurre” dalla planimetria della Rete Ecologica in scala 1:10.000.
Stupisce ancor di più che la “risposta” appare “cucita” sul progetto della S.r.l. Topazio che arriva a legittimare in modo del tutto contraddittorio, perché non si accorge che la particella n. 1095 (edificabile in quanto a suo dire destinata a PRINT) ricade all’’interno della porzione di particella n. 1097 che la ingloba e che ricade invece, sempre a suo dire, nella componente primaria (A) della Rete Ecologica.
Appare del tutto evidente che così non può essere, come rimane in forte dubbio che la porzione della parte più estesa della particella n. 1097 ricada al di fuori della “Rete Ecologica”, il cui confine meridionale alla scala 1: 10.000 adottata dal PRG segue una linea retta e continua.
Ne deriva quindi la conferma della violazione dell’art. 66 delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo PRG.
La nota dell’ing. Fabio Pacciani arriva inoltre ad indicare correttamente le destinazioni sia del P.T.P. n. 15/7 “Veio-Cesano” che del P.T.P.R. all’epoca ancora solso adottato, senza però specificare le rispettive prescrizioni di tutela, in modo del tutto inaccettabile perché anch’esse di totale in edificabilità.
Il 2 luglio 2018 sono stati iniziati i lavori senza il preventivo ed obbligatorio rilascio del nulla osta da parte dell’Ente parco di Veio, che ha denunciato l’illecito alla Procura della Repubblica e fatto porre sotto sequestro penale il cantiere.
Essendo stata sequestrata solo l’area di accesso, la S.r.l. “Green Park” ha ottenuto un dissequestro temporaneo del cantiere: i lavori sono poi rimasti fermi fino a marzo di quest’anno.
Per la consegna delle aree del 2° lotto del Parco Volusia si è dovuto attendere dapprima la realizzazione di un ponte in legno sul fosso dell’Erba Puzza: si è così arrivati al 19 dicembre 2021, quando il neo Sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato con il 2° lotto la parte bassa del parco Volusia con accesso da via Veientana 97 e per l’occasione è stata messa in atto la definitiva consegna delle aree cedute alla Direzione Patrimonio, curata dall’Ufficio Convenzioni Urbanistiche, che ha provveduto ad individuare tutte le aree di cessione.
Con nota prot. n. 5 del 18 febbraio 2022 l’associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS) ha chiesto di sapere se al patrimonio del Comune di Roma sia stata acquisita anche l’intera particella 1008 del Foglio 203, compresa la sua quota parte illecitamente occupata dalla S.r.l. “Topazio” con la realizzazione del muro di cinta della strada di accesso alle due palazzine assentite dal permesso di costruire n. 210 del 28 agosto 2017: ha chiesto inoltre di sapere se la Direzione Patrimonio abbia nel frattempo rilasciato la servitù di passaggio sulla suddetta quota parte della particella 1008 del Foglio 203, dovendo precisare in caso affermativo le ragioni tecniche e giuridiche che hanno motivato una tale scelta in contrasto con la negazione della servitù di passaggio opposta il 27 luglio 2018 dalla stessa Direzione Patrimonio.
Nota VAS prot. n. 5 del 18 febbraio 2022
Alla richiesta di VAS ha dato seguito solo l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, che con nota prot. n. QL/16036 del 4 marzo 2022 ha chiesto all’Assessore al Patrimonio e Politiche Abitative, Tobia Zevi, «di voler verificare la proprietà dell’area indicata e chiarire le questioni sollevate dalla VAS al fine di proseguire nell’opera di riqualificazione del Parco».
Risposta dell'Assessora Alfonsi alla nota di VAS
A distanza di quasi 3 mesi alla suddetta nota non è stata data a tutt’oggi risposta né dall’Assessore al Patrimonio né dal Direttore del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio.
In questo frattempo è stato tolto dal cancello d’ingresso al cantiere il cartello del sequestro giudiziario ed al suo posto è stato affisso un cartello che cita una “Variante Essenziale” del 30 dicembre 2021 e comunica per conseguenza una ripresa dei lavori dal 23 marzo 2022.
Foto scattata l’8 aprile 2022
Foto scattata l’8 aprile 2022
Ne deriva che dal 23 marzo 2022 è ripreso il transito con mezzi motorizzati sulla porzione dell’area demaniale del Parco Volusia.
Con nota prot. n. 15 del 9 aprile 2022 l’associazione VAS ha fatto richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 per avere dall’Ispettorato Edilizia del Municipio XV copia della variante essenziale prot. 218311 del 30 dicembre 2021: a tutt’oggi non le è stato risposto in via ufficiale, anche perché sembra che il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica non gli abbia trasmesso il provvedimento.
Con nota VAS prot. n. 16 dell’11 aprile 2022 l’associazione VAS ha chiesto all’Ente Parco di Veio di sapere quali provvedimenti intende in forza delle prescrizioni delle “misure di salvaguardia” e del divieto di rilasciare un nulla osta successivamente alla realizzazione delle opere.
Nota VAS prot. n. 16 dell'11 aprile 2022.
A distanza di quasi 2 mesi alla suddetta nota non è stata data a tutt’oggi risposta dall’Ente Parco di Veio.
Con successiva nota VAS prot. n. 17 del 13 aprile 2022 l’associazione ha chiesto All’Assessore al Patrimonio ed al Direttore del Dipartimento Patrimonio di sapere:
– se il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative sia stato portato a conoscenza della ripresa dei lavori da parte della S.r.l. “Green Park”;
– se, in caso affermativo, il Dipartimento abbia confermato per l’occasione il diniego di servitù di passaggio dell’allora direttore Aldo Barletta;
– se, in caso negativo, il Dipartimento intenda ad ogni modo impedire nell’immediato la servitù di passaggio sulla quota parte del Parco Volusia.
Nota VAS prot. n. 17 del 13 aprile 2022.
A distanza di ormai più di un mese e mezzo, alla suddetta nota di VAS non è stato dato nessun seguito: nel frattempo sono stati ripresi i lavori di costruzione delle due palazzine, di cui le seguenti foto scattate il 27 maggio scorso attestano lo stato di avanzamento.
L’avanzamento dei lavori mette in risalto le responsabilità in capo a chi avrebbe dovuto fermarli per tempo ed a vario titolo, in caso di accertati vizi di legittimità.
Nel frattempo il cartello originario é stato invece corretto a pennarello, citando stavolta un 2° permesso di costruire n. 259 rilasciato il 30 dicembre 2021 (vedi allegato).
Foto scattate il 13 maggio 2022
Dalle risposte parziali fornite cortesemente per posta elettronica dal responsabile del Servizio urbanistica ed edilizia privata della Direzione Tecnica del XV Municipio, arch. Anastasio Diacodimitri, l’associazione è venuta a sapere che la S.r.l. “Green Park” con domanda registrata al prot. del Dipartimento P.A.U. n. QI164722 del 24 ottobre 2019, ha chiesto il rilascio della autorizzazione paesaggistica relativa ad una variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 210/2017, consistente nella variazione della sagoma e dei prospetti senza variazione di cubatura, riduzione delle unità immobiliari da 16 a 14, modifica delle quote d’imposta dei fabbricati, riportate a livello del piano campagna, modifica delle sistemazione esterne.
Si mette in evidenza che la domanda cita solo le particelle interne alla proprietà del Foglio 203 (n. 1097, 1094, 1095 e 1096) e non anche la quota parte della particella n. 1008, senza la quale non si potrebbe accedere alle due palazzine che si vogliono edificare.
L’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata a due anni circa di distanza dalla data della sua richiesta, con Determinazione Dirigenziale prot. n. QI/129345 del 13 luglio 2021 della Direttrice del Dipartimento P.A.U. arch. Cinzia Esposito: i motivi del ritardo sono dovuti dapprima alla pandemia e poi all’annullamento da parte della Corte Costituzionale del P.T.P.R. approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019.
Con nota prot. n. 21 del 31 maggio 2022 l’associazione VAS ha fatto presente al Comune con riguardo alla autorizzazione paesaggistica che, oltre a non aver tenuto in nessun conto i vizi di legittimità riscontrabili nel permesso di costruire n. 210/2017, l’arch. Cinzia Esposito ha rilasciato una autorizzazione paesaggistica che presenta quanto meno i seguenti ulteriori vizi di legittimità, non rilevati nemmeno dalla Responsabile del Procedimento Alessandra De Rocco.
1 – Con nota prot. n. 38246-P del 28 settembre 2020 la Soprintendenza Speciale Archeologia e Belle Arti e Paesaggio di Roma ha rilasciato parere favorevole a condizione che «nella zona a verde pubblico le nuove inserite alberature in corrispondenza della recinzione dal lato dei resti archeologici siano scelte in modo tale che, per dimensioni e conformazione della chioma non impediscano la visibilità dei resti stessi, in particolare di pubblico accesso».
Si tratta di una condizione, poi inserita come “prescrizione” nel rilascio della autorizzazione paesaggistica, che non tiene conto che il pesante sbancamento messo in atto per portare l’accesso alla stessa quota di via del Casale Ghella impedisce di fatto la visibilità dei resti archeologici, perché si trovano ad una quota più alta e non sono quindi visibili anche senza alberature.
Foto scattata il 24 luglio 2018
2 – Fra le “prescrizioni” dettate dalla autorizzazione paesaggistica risulta che «per quanto attiene alla Tutela Archeologica si rilascia parere favorevole a quanto è in progetto».
Il suddetto “parere favorevole” è stato espresso dalla Soprintendenza Speciale Archeologia e Belle Arti e Paesaggio di Roma con la stessa nota prot. n. 38246-P del 28 settembre 2020 e non sembra quindi equiparabile ad un “nulla osta” che avrebbe dovuto essere rilasciato riguardo al vincolo archeologico indiretto con riferimento alla Variante essenziale in corso d’opera richiesta dalla S.r.l. “Green Park”, anche perché l’originario “nulla osta” era scaduto.
3 – Fra le “prescrizioni” dettate dalla autorizzazione paesaggistica risulta «che la recinzione sul CONFINE del Parco di Veio venga realizzata in muratura con altezza massima di 0,50 m con soprastante inferriata di altezza massima di 1,50 m, verniciata di colore verde scuro».
Ma se il confine del Parco di Veio (così come anche del Parco Volusia) é stato invaso, allora la recinzione in muratura verrebbe fatta non al confine, ma dentro il Parco di Veio e dentro il Parco Volusia!
4 – Ai fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica non risulta che sia stato richiesto ed ottenuto anche stavolta il rilascio preventivo ed obbligatorio del nulla osta da parte dell’Ente Parco di Veio sulla Variante in corso d’opera.
A conclusione della sua nota l’associazione VAS ha chiesto al Comune di Roma di voler accertare la sussistenza di tutti i possibili vizi di legittimità riscontrabili nel permesso di costruire 259/2022, provvedendo in caso positivo a farlo annullare nell’esercizio dei poteri di autotutela ed a far sospendere immediatamente i lavori in corso.
La suddetta richiesta è stata supportata a maggior ragione dall’esito dell’accertamento patrimoniale della particella n. 1008 del Foglio 203, operato dal Dipartimento Patrimonio che con nota prot. n. 20061 dell’8 aprile 2022, indirizzata all’Ufficio Catasto del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale e per conoscenza anche a questa associazione, ha comunicato che «la particella di che trattasi, sviluppante una superficie di 1.876 mq, … appartiene al patrimonio di Roma Capitale e risulta inventariata con i seguenti identificativi: IBU n. 147880, UIB n. 145221 e consegnata all’U.O. Catasto del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale».
QL20220039414-QL20220039414-BDC49AF68D7E6FA4B528F44A1140AC21.esito particella 1008.1pdf
Dal momento che non è indicato il “motore”, non è dato di sapere chi abbia materialmente richiesto l’accertamento patrimoniale della particella n. 1008, che dovrebbe essere ad ogni modo il Dipartimento Tutela Ambientale in quanto risulta essere il primo ed unico indirizzo diretto.
Benché inserita per conoscenza negli indirizzi, la Direzione Patrimonio non ha però trasmesso la suddetta nota ala associazione VAS, che ne è venuta a conoscenza solo a distanza di più di un mese e mezzo, perché con nota prot. n. 39414 del 27 maggio 2022 l’esito dell’accertamento le è stato trasmesso via p.e.c. dal Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale Giuseppe Sorrentino, che l’ha inoltrato alla Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde – Ufficio “Servizio Giardini Municipio XV-S.O.M. XV”.
QL20220039414-QL20220039414-18F6064F53F21579668A4131E113DF14.Esito particella 1008
In tal modo sembra che l’associazione VAS sia stata portata a conoscenza di quest’esito importante volutamente in ritardo e che con un ulteriore grave quanto inammissibile ritardo, a distanza ormai di più di tre mesi e mezzo dalla 1° richiesta formale di VAS e di più di un mese e mezzo dal sollecito, sia la Direzione Patrimonio che l’Assessorato al Patrimonio si rifiutino di far sapere se sia stata rilasciata la servitù di passaggio sulla quota parte della particella 1008 e quali provvedimenti intendano assumere in caso contrario, permettendo con una eventuale inerzia un proseguimento indisturbato dei lavori.
Con nota prot. n. 22 del 2 giugno 2022 l’associazione VAS ha fatto presente anche all’Ente Parco di Veio che ai fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica non risulta che sia stato richiesto ed ottenuto anche stavolta il rilascio preventivo ed obbligatorio del nulla osta da parte dell’Ente Parco di Veio sulla Variante in corso d’opera.
Il rilascio della autorizzazione paesaggistica è stato propedeutico al rilascio della Variante in corso d’opera, autorizzata con permesso di costruire n. 259 approvato in data 30.12.2021 e rilasciato in data 14 gennaio 2022.
Ne dovrebbe derivare che il 2° permesso di costruire n. 259 del 14 gennaio 2022 presenti quanto meno tutti i suddetti vizi di legittimità.
L’associazione VAS ha chiesto pertanto anche all’Ente Parco di Veio di voler accertare la sussistenza della violazione delle “misure di salvaguardia” del Parco di Veio riscontrabile anche nel permesso di costruire 259/2022, chiedendo in caso di conferma dei vizi di legittimità l’annullamento anche della autorizzazione paesaggistica e provvedendo a far sospendere immediatamente i lavori in corso.
L’associazione VAS ha fatto presente che il protrarsi di una ulteriore eventuale inerzia da parte dell’Ente Parco di Veio consentirebbe un proseguimento indisturbato dei lavori di cui si verrebbe ad assumere tutte le eventuali responsabilità.
Della suddetta nota, che vale come invito e diffida, l’associazione VAS ha portato a conoscenza anche il Presidente della Giunta Regionale del Lazio, Nicola Zingaretti, per l’eventuale esercizio di vigilanza e controllo sugli organi degli Enti Parco ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 29/1997.
Non rimane a questo punto che aspettare di vedere come andrà a finire questa vicenda.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi