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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2022
750.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica. (C. 174 Paolo Russo, C. 1842 D’Alessandro, C. 2138 Caretta, C. 2647 Caretta, C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 3428 Golinelli).
NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2138 CARETTA
ADOTTATO COME TESTO BASE
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica
Art. 1.
(Istituti regionali per la fauna selvatica)
1. Dopo l’articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis – (Istituti regionali per la fauna selvatica) 1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che svolge, nell’ambito del territorio di competenza, i compiti di cui al comma 3 dell’articolo 7, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
2. Gli istituti regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza del presidente della giunta regionale. Gli Istituti regionali per la fauna selvatica collaborano con l’ISPRA, che ne coordina l’azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, alle funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica si provvede facendo riferimento alle competenze attribuite agli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le rispettive norme».
Art. 2.
(Misure in materia di contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica)
- Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 7, sono aggiunge, in fine, le seguenti parole: «a seguito delle variazioni degli indici di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia»;
b) all’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio, nei periodi di divieto e nelle ore notturne anche con l’uso di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza. Le attività di contenimento di cui al primo periodo non costituiscono esercizio di attività venatoria. Le regioni possono autorizzare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituito, il competente Istituto regionale per la fauna selvatica, piani controllo numerico mediante abbattimento o cattura.
2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi:
a) del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri;
b) delle guardie venatorie;
c) degli agenti delle polizie locali purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio;
e) di cittadini in possesso di licenza per l’esercizio venatorio, autorizzati all’accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione coordinati dalla polizia provinciale o dagli altri organi competenti a livello regionale;
f) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l’esercizio venatorio, autorizzati all’accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione coordinati dalla polizia provinciale o dagli altri organi competenti a livello regionale».
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
- Dall’attuazione delle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.