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Interventi impianti ed opere consentiti dentro il Parco di Veio

Fin dalla sua nascita si è sostenuto e si continua a sostenere tuttora da più parti, per giunta anche a vari livelli istituzionali, che fino a che non sarà approvato il Piano di Assetto del parco di Veio le sue norme di salvaguardia non consentirebbero di fare nulla.

Per ribattere a questa inaccettabile disinformazione Rodolfo Bosi fin da quando è stato membro del Consiglio Direttivo ha redatto un documento che riporta l’elenco delle 36 realizzazioni che tra interventi, impianti ed opere sono consentite in regime di misure di salvaguardia.

Se ne riporta l’allegato.

Interventi impianti ed opere consentiti dentro il Parco di Veio

Dal suddetto elenco mancano “le attività agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti” all’epoca consentiti all’interno delle zona A ai sensi della lettera d) 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997, che sembra in contrasto con la lettera q) del 3° comma del medesimo art. 8 ai sensi del quale “all’interno delle zone A … sono vietati: …q) la realizzazione di nuovi edifici all’interno delle zone territoriali omogenee E) (zone agricole di P.R.G., n.d.r.) previste dall’art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 “ dal momento che fra gliinterventi strutturalipossono essere ricompresi, oltre che gli impianti di recinzione o di irrigazione o comunque non di tipo edilizio, anche i fabbricati ad uso residenziale o quelli adibiti ad annessi agricoli (stalle, fienili, serre, silos ecc.) che si configurano a tutti gli effetti come nuovi edifici in zona agricola e quindi in contrasto con il divieto imposto dalla lettera q) del 3° comma dell’art. 8.

Con nota prot. VAS n. 336/PAR del 14 novembre 2005 Rodolfo Bosi  ha chiesto in particoalre all’Ufficio Legislativo della Regione Lazio di dare una “Interpretazione ufficiale delle disposizioni della legge regionale n. 29 del 6/10/1997 e dei provvedimenti normativi relativi alle aree naturali protette, ai fini di una loro applicazione uniforme ed irreprensibile”: fra le disposizioni di allora c’era il combinato disposto tra 3° comma, lettera q), e 4° comma, lettera d) dell’articolo 8 della legge regionale n. 29/1997.

Nella nota è stato fatto presente che le possibili “interpretazioni” del suddetto combinato disposto dai due suddetti commi sono tre:

1) la più estensiva, secondo la quale sarebbero consentiti sia gli edifici per la residenza che gli annessi agricoli;

2) la intermedia, secondo al quale sarebbero consentiti solo i fabbricati per annessi agricoli;

3) la più restrittiva, secondo la quale non sarebbero consentiti né gli edifici residenziali né gli annessi agricoli, ma solo << interventi strutturali>> che non comportino nuove edificazioni.

Nelle domande di rilascio di nulla osta inizialmente istruite direttamente dal personale tecnico della Regione Lazio, l’allora Assessorato U.T.V.R.A. si é orientato verso la posizione intermedia (vedi ad es. nulla osta prot. n. 1802 del 1.3.1999 per la realizzazione di un rimessaggio attrezzi, un fienile ed una stalla per cavalli su di un terreno ubicato all’interno del parco di Veio), che va comunque confrontata con le prescrizioni impartite dai Piani Territoriali Paesistici (in sigla P.T.P.) e dal 2007 anche del Piano Territoriale Paesistico Regionale (in sigla P.T.P.R.), perché ai sensi del 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998 valgono parimenti come misure di salvaguardia da rispettare, con la clausola che “in caso di contrasto vale la più restrittiva”.

Le prescrizioni dei P.T.P. e del P.T.P.R. potrebbero confermare tale “interpretazione”, ma essere anche ancor più riduttive e risolvere quindi la problematica con l’applicazione obbligatoria del divieto più totale: ciò nonostante, gli “organi tecnici competenti” (dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio e delle Province del Lazio) che sono chiamati ad autorizzare i <<piani di miglioramento aziendale>>, arrivano troppo spesso ad approvare progetti di presunto miglioramento aziendale non consentiti dai P.T.P. (ad esempio per mancanza delle superficie minima aziendale prescritta o per violazione delle altezze massime degli edifici o addirittura per superamento delle cubature massime consentite), sul presupposto errato che – con il meccanismo delle camere stagne delle “competenze” – non spetti anche ad essi verificare il rispetto delle norme paesistiche, come se la legge non fosse uguale per tutti.

Dalla probabile applicazione diversificata delle tre possibili “interpretazioni” da parte di ognuno degli Enti di gestione delle aree naturali protette deriverebbe una evidente disparità di comportamento da cui potrebbe scaturire il forte rischio di contenziosi perdenti presso il T.A.R. del Lazio: basti dire al riguardo che mentre da una parte l’Ente Parco di Veio si é orientato quanto meno fino al 2005 verso l’interpretazione di mezzo, l’Ente “RomaNatura” ha adottato l’interpretazione più estensiva.

Si rendeva pertanto necessario che venisse disciplinata tale casistica, indicando quale fosse la “interpretazione autentica” del dettato legislativo, che assicuri comunque uno standard di comportamenti (anche da parte degli “organi tecnici competenti” sopra detti) ed annulli il rischio di contenziosi amministrativi avverso i nulla osta rilasciati dagli Enti di gestione.

Alla nota di VAS non è stato mai dato seguito.

Alla lettera c) del 2° comma dell’art. 2 della legge regionale n. 10 del 13 agosto 2011 (cosiddetto “Piano Casa”) non sarebbero consentiti interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di sostituzione edilizia “su edifici situati nelle aree naturali protette, con esclusione delle zone di promozione economica e sociale individuate nei piani di assetto delle aree naturali protette vigenti ovvero, in assenza dei piani di assetto, delle zone B individuate dalle leggi istitutive delle aree ai fini dell’applicazione delle disposizioni di salvaguardia ovvero, in assenza dell’individuazione delle zone B, nelle zone che nelle leggi istitutive delle aree naturali protette si considerano edificabili ai fini dell’applicazione delle norme di salvaguardia”.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2011 il Governo ha impugnato presso la Corte Costituzionale la legge della Regione Lazio n. 10 del 13 agosto 2011 sul cosiddetto “Piano Casa” perché vi ha rilevato fra l’altro dei vizi di legittimità costituzionale in merito a 4 diversi gruppi, fra cui la disciplina di tutela delle aree naturali protette.

Malgrado l’impugnazione della legge regionale n. 10/2011 da parte del Governo, il Commissario Straordinario dell’Ente Parco di Veio Massimo Pezzella ha fatto pubblicare sul sito ufficiale dell’Ente una pagina dedicata appositamente al cosiddetto “Piano Casa” così come approvato dalla Regione Lazio con legge regionale n. 10 del 13 agosto 2011, con allegati gli stralci della Carta Tecnica Regionale (CTR) relativi alle 9 aree “B” del Parco di Veio dove troverebbe applicazione proprio il “Piano Casa”.

Con un messaggio di posta elettronica trasmesso il 6 febbraio 2012 che aveva come oggetto la <<inapplicabilità del Piano Casa all’interno delle zone “B” del Parco di Veio>> Rodolfo Bosi ha fatto presente che “la norma non è applicabile per tutti i territori anche al di fuori del Comune di Roma ricadenti in zona B dell’area naturale protetta, perché sono disciplinati da misure di salvaguardia che per esigenze di maggior tutela potrebbero essere non rispettate dal futuro Piano di Assetto proprio per quanto riguarda l’edificabilità e la compromissione irreversibile del territorio da tutelare: dal momento che soltanto al Piano di Assetto spetta di decidere le definitive trasformazioni ammissibili del territorio, una norma del genere – se applicata – costituirebbe un condizionamento inaccettabile del Piano di Assetto del Parco di Veio“.

In considerazione della suddetta impugnazione, nelle more della pronuncia della Suprema Corte che potrebbe dichiarare incostituzionale la normativa che consente interventi edilizi all’interno delle 9 zone “B” del Parco di Veio” Bosi ha quindi invitato l’Ente Parco di Veio “a non rilasciare in via cautelativa alcun nulla osta per progetti di trasformazione richiesti ai sensi della lettera c) del 2° comma dell’art. 2 della legge regionale n. 10/2011, che rischiano di modificare irreversibilmente il Parco di Veio e che innescherebbero comunque dei sicuri contenziosi di tipo amministrativo anche in termini di risarcimento danni“.

Ha chiesto “di integrare il testo della pagina web dedicato al “Piano Casa” con l’invito a non presentare istanze di rilascio di nulla osta fino alla sentenza della Corte Costituzionale“: la richiesta è stata del tutto ignorata sia dal Commissario Straordinario Massimo Pezzella che dal Direttore Alessandra Somaschini.

Per cercare di superare i vizi di legittimità costituzionale rilevati, il Consiglio Regionale ha successivamente approvato la legge regionale n. 12 del 6 agosto 2012, con cui ha di nuovo modificato la lettera d) del 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997 sostituendo le parole: “piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti” con le seguenti: “piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”.

Con la medesima legge regionale n. 12/2012 è stato inserito dopo il comma 2 bis dell’articolo 46 il seguente: “2 ter. Fino all’approvazione degli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, le previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d) si applicano anche alle aree naturali protette regionali istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge”.

Il 28 settembre 2012 il Governo Monti ha deliberato l’impugnativa in Corte Costituzionale avverso anche la legge della Regione Lazio n. 12/2012.

Secondo il Consiglio dei Ministri l’articolo 1 della l.r. n. 12/2012 è in contrasto con le norme statali in materia di tutela del paesaggio e di governo del territorio ed in particolare il comma 19 che prevede che nelle zone di massima protezione (zone “A” in regime di misure di salvaguardia) siano consentiti interventi di nuova costruzione e di realizzazione di manufatti funzionali all’attività agricola anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico: a tal ultimo riguardo si fa presente infatti che ai sensi del 2° comma dell’art. 18 della legge regionale n. 24/1998 “gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme dei PTP, del PTPR e/o della presente legge, all’approvazione, da parte dell’organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale e sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30”.

In considerazione della suddetta impugnazione, con nota VAS prot. n. 7 del 22 maggio 2013, che ha per oggetto la “Sospensione dei nulla osta richiesti per interventi edilizi assistiti da Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) da realizzare dentro le aree naturali protette”, Rodolfo Bosi ha fatto presente alla Regione che la Suprema Corte potrebbe dichiarare incostituzionale la normativa che consente interventi edilizi all’interno delle zone “A” del Parco di Veio ed ha chiesto al Presidente Nicola Zingaretti ed all’Assessore Fabio Refrigeri di emanare quanto meno una Circolare che inviti tutti gli Enti di Gestione a non rilasciare in via cautelativa alcun nulla osta per progetti di trasformazione assistiti da P.U.A. che vengano richiesti ai sensi della lettera d) del 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997, così come modificato dalla legge regionale n. 12/2012, perché rischiano di modificare irreversibilmente le aree naturali protette istituite e di innescare comunque dei sicuri contenziosi di tipo amministrativo anche in termini di risarcimento danni.

A titolo di esempio significativo Bosi ha rimesso in allegato la documentazione fotografica di alcune delle costruzioni che sono state realizzate in tal modo dentro il Parco di Veio: se in tutte le sue aree agricole venissero costruite residenze ed annessi agricoli sempre grazie a Piani di Utilizzazione Aziendale, quest’area naturale protetta verrebbe interamente urbanizzata prima ancora che venga approvato il suo Piano di Assetto.

Si allega di seguito la nota e la documentazione fotografica.

Nota VAS prot. n. 7 del 22 maggio 2013

Costruzioni realizzate tramite P.U.A. dentro il parco di Veio