L’antenna installata dalla Iliad a Castelnuovo di Porto
Con deliberazione n. 40 del 10 ottobre 2016 il Consiglio Comunale di Castelnuovo di Porto ha approvato il “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE E IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI ADOZIONE”, che individua tutta una serie di aree non preferenziali su cui installare impianti di telefonia mobile.
Il 20 luglio 2020 la S.p.A. “Iliad Italia” ha chiesto al Comune di sapere se c’erano aree libere ma poi, senza aspettare la risposta, ignorando del tutto il suddetto Regolamento, il successivo 17 settembre ha presentato con prot. 15523 n. 444 ha presentato all’Area 3 del Comune di Castelnuovo di Porto una SCIA ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”) relativa al progetto di un impianto di telefonia mobile 5G in località Monte della Camera.
La S.p.A. “Iliad Italia” ha in seguito installato l’antenna fra le proteste dei cittadini.
Con nota prot. 5142 del 17 marzo 2021, comunicata alla Iliad il 18 marzo 2021, il Comune ha comunicato l’avvio di un procedimento di autotutela che ha poi portato la determinazione n. 203 del 16 settembre 2021, comunicata ad Iliad il 29 settembre 2021, avente ad oggetto “Annullamento in autotutela della SCIA prot. 15523 del 16/09/2020 ai sensi dell’art. 11 nonies della legge 241/90”.
Il 30 novembre 2021 la “Iliad Italia” S.p.A. ha fatto depositare il ricorso al TAR n. 12258, con cui ha chiesto, previa sospensiva, l’annullamento delle suddetta Determinazione.
Con Ordinanza n. 7520 pubblicata il 22 dicembre 2021 la Sezione Seconda Quater del TAR del Lazio ha accolto la richiesta di misura cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia della determinazione n. 203 del 16 settembre 2021, fissando al 1 marzo 2022 la data per la trattazione di merito del ricorso in udienza pubblica.
Ordinanza del TAR n. 7520 del 22 dicembre 2021
L’Ordinanza riconosce sia il fumus boni iuris che il periculum in mora e lascia anticipatamente intendere che la sentenza sarà a favore della “Iliad Italia”.
Lo si deduce chiaramente dal seguente estratto della Ordinanza: ”Rilevato ad un sommario esame, tipico della presente fase cautelare, che il ricorso sia assistito dal necessario fumus boni iuris in considerazione della verosimile insussistenza dei presupposti per l’esercizio, da parte del Comune di Castelnuovo di Porto, di un valido potere di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione tacita formatasi sull’istanza presentata dalla società ricorrente in data 17.09.2020 ex art. 87 D.lgs. n. 259/2003.
Ciò in considerazione:
– della verosimile illegittimità, in coerenza con il consolidato orientamento di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 23/11/2021, n. 12075; 03/05/2021, n. 5101), della disposizione di cui all’art. 8 del Regolamento comunale per la localizzazione di Stazioni Radio Base e Impianti di Telecomunicazioni di cui alla delibera G.C. n. 40/2016, determinante una aprioristica esclusione della possibilità di installare nuovi impianti di telefonia mobile nelle cd. “Zone Neutre”, in cui ricade il sito scelto dalla società (scelta operata a fronte del mancato riscontro dell’amministrazione al precedente invito ad indicarne uno “preferenziale” ma pur sempre nell’area di interesse dell’istante, in quanto funzionale agli obiettivi di copertura, non altrimenti realizzabili nelle cd. “Zone preferenziali” di cui al successivo art. 9 del citato Regolamento; cfr. note Iliad del 30.07.2020 e del 2.09.2020);
– in ogni caso:
a) dell’omessa ponderazione di tutti gli interessi in gioco, avuto specifico riguardo alla natura di opera pubblica/di interesse pubblico espressamente attribuita dal Legislatore alla Stazione Radio Base per la rete di telefonia mobile già installata dalla ricorrente (cfr. del Consiglio di Stato, sezione VI, 7.01.2021, n. 206);
b) dell’esternazione, in sede di conclusione del procedimento di autotutela, di un motivo di interesse pubblico ulteriore e diverso rispetto a quelli indicati nella comunicazione di avvio ex art. 10 l. n. 241/90, in relazione al quale l’istante non ha avuto modo di interloquire in sede procedimentale;
– Ritenuta, altresì, la sussistenza del cd. periculum in mora, viepiù in ragione della natura di interesse pubblico di siffatti impianti di telefonia”.
Sentenza del TAR n. 12075 del 23 novembre 2021
Sentenza del TAR n. 5101 del 3 maggio 2021
Sentenza del Consiglio di Stato n. 206 del 7 gennaio 2021
Le citate sentenze del TAR e del Consiglio di Stato fanno riferimento alla legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici“) che distingue le competenze dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.
Il comma 6 dell’art. 8 dispone che “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici“.
La giurisprudenza formatasi nella materia degli ambiti di legittima operatività dei regolamenti comunali ha chiarito che il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio.
Nelle citate sentenze si parla di “confinamento” dei siti di stazioni radio base ed addirittura di “ghettizzazione” degli impianti di telefonia mobile.
Ne deriva che occorre superare le censure portate ai regolamenti comunali.
Se ai sensi del 3° comma dell’art. 86 del D.Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003 (Codice della comunicazioni elettroniche) gli impianti di telefonia mobile sono qualificati come opere di urbanizzazione primaria, allora viene data ad essi la valenza di un servizio pubblico generale, per cui rientrano nel campo dell’Urbanistica e spetta quindi ad ogni Comune il compito di una loro pianificazione che assicuri la ricezione delle comunicazioni da ogni parte del territorio della Capitale.
Ogni Consiglio Comunale può approvare una apposita Variante Generale del P.R.G. con la finalità di dare la possibilità di installare su traliccio anche più impianti di telefonia mobile, individuando tutte le aree che si renderanno necessarie per garantire la trasmissione delle comunicazioni sull’intero territorio cittadino.
Una pianificazione di settore del genere deve puntare ad individuare nella maniera più generale possibile le aree pubbliche su cui il Comune consentirà l’istallazione anche di più impianti di telefonia mobile a tutte quelle società di telecomunicazione che si aggiudicheranno gli appositi bandi di gara indetti dalla amministrazione capitolina: per tutte le eventuali rimanenti aree di proprietà privata verrà impartita una specifica disciplina volta a dettare prioritariamente le regole a garanzia sempre di un servizio pubblico.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi