Vivaio esistente a ridosso delle Terme di Caracalla
Progetto del fast food che vi vorrebbe realizzare la società Mc Donald’s Italia
Prot. n. 53/2021 Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Arch. Federica Galloni
All’Assessore all’Urbanistica
Massimiliano Valeriani
Alla Direzione Regionale per le politiche abitative
e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica
Arch. Manuela Manetti
Al Presidente della X Commissione Urbanistica
Marco Cacciatore
Ai membri della X Commissione Urbanistica
Oggetto – “Variante di integrazione al PTPR” relativa al vincolo del centro storico di Roma: nota della Regione Lazio prot. n. 1002280 del 3 dicembre 2021.
Per avere un esatto quadro di fondo, che consenta di esprimere alla fine un giudizio ponderato, è opportuno ripercorrere prima le tappe che hanno portato alla modifica della perimetrazione del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma.
1 – Il vincolo è stato imposto dalla Regione Lazio come “bene tipizzato” ai sensi dell’art. 134 lettera c) del D.Lgs. 42/04 contestualmente alla adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) avvenuta con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007.
Estratto della Tavola 24_374_B del P.T.P.R. adottato
Estratto della Tavola 24_374_A del P.T.P.R. adottato
con lo stralcio del P.T.P. n . 15/12 a quel momento solo adottato
2 – Ma l’allora art. 43 delle Norme del P.T.P.R. adottato ha dettato una disciplina di tutela del vincolo del centro storico di tutti i Comuni del Lazio ad eccezione di quello di Roma, dal momento che il suo ultimo 15° comma rimandava la tutela al piano di gestione del Patrimonio Unesco, peraltro a quel momento nemmeno ancora adottato (lo sarà nel 2016 ad opera dell’allora Commissario Straordinario Francesco Paolo Tronca).
Sulla base della suddetta disposizione la Regione Lazio, interpellata in merito alla necessità o meno del rilascio della autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, ha chiarito che nel centro di Roma, zona UNESCO, in assenza di altri beni/vincoli paesaggistici individuati ex art. 134 D.Lgs. n. 42/2004 «non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica»
Infatti con nota–circolare della Regione Lazio prot. n. 94875 del 19 giugno 2009, avente per oggetto “Richiesta di chiarimenti in merito ai beni paesaggistici inerenti immobili e le aree tipizzati ed individuati da PTPR, ai sensi dell’art. 134 lettera c) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.: insediamenti urbani storici e territori contermini per una fascia di 150 metri. In particolare per il centro storico di Roma” è stato espresso il seguente parere: «Premesso che per i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera c) quali “insediamenti urbani storici e territori contermini” si applicano le modalità di tutela di cui al capo IV art. 43 delle norme del PTPR e che nel medesimo articolo sono elencati gli interventi per i quali è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, per il suddetto centro storico di Roma, se pure individuato nella tavola B 24 del PTPR quale “insediamento urbano storico e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 metri” in base al comma 15 dell’art. 43 delle norme del PTPR, le disposizioni dello stesso art. non si applicano alle parti di territorio ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco, quale è appunto il centro storico di Roma, per i quali è prevista la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione di cui alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.
Pertanto, per tale ambito, nelle porzioni di territorio individuate nelle tavole B come insediamenti urbani storici ma non interessate da altri beni di cui all’art. 134 del codice non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica».
Per causa della mancanza di disciplina di tutela si viene a negare l’esistenza stessa del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma, che invece permane a tutti gli effetti.
Si fa infatti presente al riguardo che ai sensi del 2° comma dell’art. 10 delle stesse Norme del P.T.P.R. così come adottate «l’autorizzazione paesistica è obbligatoria per i progetti delle trasformazioni dei luoghi ricadenti nei beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PTPR…»: la suddetta disposizione recepisce peraltro l’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e l’art. 25 della legge regionale del Lazio n. 24 del 6 luglio 1998.
3 – In sede di approvazione del P.T.P.R. con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 2 agosto 2019 pubblicata nel B.U.R.L. del 13 febbraio 2020, le suddette Tavole A e B sono rimaste invariate, ma la suddetta disposizione è stata ora recata nell’art. 44 (“Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto“) e, in particolare al comma 19 dal seguente testo: «Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma.
All’interno di tale perimetro, le valutazioni in ordine alla conformità e compatibilità paesaggistica degli interventi sono esercitate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, secondo quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009)».
È cioè avvenuto che in sede di approvazione del P.T.P.R. la Regione ha recepito la disciplina (urbanistica) del P.R.G. nonché il Protocollo d’intesa MIBACT – Roma Capitale a disciplina “paesaggistica” per l’area UNESCO, superando così il rinvio al “piano di gestione”.
Infatti ai sensi del comma 19 dell’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Roma «nella parte di Città storica interna alle Mura Aureliane – dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità -, le competenze consultive assegnate al “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, ai sensi dei commi 9, lett. c), e 12, e dell’art. 25,comma 8, sono esercitate dalla Soprintendenza statale per i beni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma, organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali; in tal caso, il parere consultivo di cui al comma 12 è esteso agli interventi di categoria MS e RC, nonché agli interventi da abilitare tramite DIA, ai sensi del comma 21».
4 – Ma al punto 8) del dispositivo della delibera di approvazione del P.T.P.R. è stato dato mandato alla Giunta Regionale di adottare e pubblicare la “Variante di integrazione al PTPR”.
Con deliberazione n. 49 del 13 febbraio 2020 la Giunta Regionale ha adottato la suddetta Variante che è stata pubblicata sul B.U.R.L. il 20 febbraio successivo: si compone di 6 allegati, il terzo dei quali riguarda gli “insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto” fra i quali figura che il vincolo del centro storico di Roma è stato ridotto senza motivazione alcuna.
5 – Il 12 maggio 2020 la Presidente dell’associazione “Carteinregola”, Anna Maria Bianchi Missaglia, ha trasmesso delle osservazioni riguardo alla “Variante integrativa” per far presente che lo «stralcio, oltre a disattendere il mandato del Consiglio Regionale non ottemperando a quanto indicato, elimina una porzione rilevante del centro storico di Roma quale bene paesaggistico disciplinato dall’art. 44 delle Norme del PTPR approvato, sottraendolo in tal modo alla disciplina del PTPR, di cui fa menzione all’ultimo comma, che in ogni caso interviene e prevale sulle porzioni di territorio non sottoposte a bene paesaggistico ancorché ricadenti all’interno del PTP 15/12 Ambito “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” del Comune di Roma approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 70 del 2010» e per proporre di «eliminare la riduzione della porzione indicata rispetto all’adozione del 2007, mantenendo quindi inalterata la tutela dell’intero centro storico di Roma interno alle mura aureliane come perimetrato dal sito UNESCO e previsto dal PTPR adottato come indicato dal Consiglio Regionale nella DCR 5/2019».
Sul sito dell’associazione è stato pubblicato il seguente perimetro della parte “scucita” del vincolo del centro storico di Roma
Sullo stesso sito è stata pubblicata inoltre l’area che resta “scoperta” (cioè senza vincoli) e che va dal Colosseo/Celio alle Mura Aureliane a ovest di Viale delle Terme di Caracalla (segnata in rosso nell’immagine sottostante)
Parte cancellata del vincolo del centro storico di Roma
(Villa Celimontana e Terme di Caracalla)
escludendo i due vincoli del 1956 (cd058_025) e del 1971 (cd058_092)
6 – Con sentenza n. 240 del 16 novembre 2020 la Corte Costituzionale ha annullato la deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 con cui il Consiglio Regionale aveva approvato il P.T.P.R.: ne deriva che è stato contestualmente annullato dalla Corte Costituzionale anche il punto 8) del dispositivo della suddetta deliberazione e conseguentemente la “Variante di integrazione al PTPR”, che è stata dichiarata caducata dalla sentenza del TAR del Lazio n. 1417 del 2 febbraio 2021.
Con deliberazione n. 554 del 5 agosto 2021 la Giunta Regionale ne ha poi dichiarato la cessazione dell’efficacia.
7 – Con deliberazione n. 78 dell’11 febbraio 2021 la Giunta Regionale del Lazio ha adottato la proposta di deliberazione che ha poi assunto il n. 59 del 15 febbraio 2021 e che riguarda la “Approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale” secondo l’accordo raggiunto con il MIBACT, che risulterebbe ricalcare il “Verbale di condivisione” sottoscritto il 16 dicembre 2015 il quale riporta che «in particolare l’insediamento urbano storico di Roma nella tavola B del Piano è adeguato al perimetro del sito Unesco centro storico di Roma in conformità con la citata approvazione della “minor modifcation”».
Non è dato ad ogni modo di sapere se l’accordo voluto dalla responsabile della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, arch. Federica Galloni, comprendesse anche la riduzione del vincolo del centro storico di Roma direttamente nella tav, 24_374_B.
8 – La proposta di deliberazione 59/2021 è stata approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 5 del 21 aprile 2021, poi pubblicata sul supplemento n. 2 del B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021 e successivamente sul sito della Regione, ma con la “scucitura” del vincolo del centro storico tanto nelle tavole B quanto nelle tavole A.
Estratto della Tavola 24_374_B del P.T.P.R. approvato definitivamente
Estratto della Tavola 24_374_A del P.T.P.R. approvato definitivamente
Come si può vedere, è stata cancellata in entrambe le tavole anche tutta l’area che risulta di proprietà della Città del Vaticano.
9 – Essendo ignara a quel momento della “scucitura” del vincolo del centro storico di Roma graficizzata ora nella Tavola 24_374_B del P.T.P.R. definitivamente approvato, con nota VAS prot. n. 43 del 13 ottobre 2021 questa associazione ha chiesto:
– di sapere se la deliberazione n. 49 del 13 febbraio 2020 con cui la Giunta Regionale ha adottato la “Variante Integrativa al PTPR” doveva considerarsi a tutt’oggi annullata per conseguenza quanto meno della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 16 novembre 2020 se non anche della sentenza del TAR e forse del Coniglio di Stato (in caso di impugnazione della sentenza del TAR);
– di confermare ad ogni modo l’annullamento della riduzione del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma;
– di sapere infine se la Giunta Regionale debba adottare nuovamente la “Variante Integrativa al PTPR”, recependo le prescrizioni della sentenza del TAR (ed eventualmente del Consiglio di Stato).
10 – Con nota prot. n. 912184 del 9 novembre 2021 la responsabile della Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, arch. Manuela Manetti, ha confermato l’annullamento ad opera della Corte Costituzionale della deliberazione n. 49 del 13 febbraio 2020 con cui la Giunta Regionale aveva approvato la “Variante di integrazione al PTPR”: ha comunicato che è stata conseguentemente dichiarata caducata dalla sentenza del TAR del Lazio n. 1417 del 2 febbraio 2021, facendo sapere che con deliberazione n. 554 del 5 agosto 2021 la Giunta Regionale ne ha poi dichiarato la cessazione dell’efficacia.
L’arch. Manuela Manetti ha inoltre assicurato che «ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Accordo, sottoscritto Regione MIC in data 27.05.2021, la Giunta Regionale di concerto con lo stesso Ministero provvederà ad adottare la nuova variante di integrazione del PTPR», che a distanza ormai di quasi 8 mesi deve ancora vedere la luce.
Per quanto riguarda invece la riduzione del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma, l’arch. Manuela Manetti ha comunicato che «relativamente alla richiesta di ripristino del centro storico di Roma, lo stesso non è stato mai ridotto; la sola differenza tra PTPR adottato e approvato con DCR 5 del 21 aprile 2021 è la diversa graficizzazione, in virtù di quanto già disposto dall’art. 7 comma 2 delle norme del PTPR adottato; nella Tavola B del PTPR approvato, per maggior chiarezza, infatti, si è deciso, così come fatto per la Tavola A, di non graficizzare il contenuto del PTP 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”, con autonoma disciplina di tutela.»
L’arch. Manuela Manetti ha inoltre dichiarato che «il perimetro del sito Unesco coincide con quello del centro storico di Roma» e che «sullo stralcio della tavola B 24 del PTPR che si allega, è possibile vedere il perimetro del sito Unesco, (tratto azzurro), ricadente nel PTP 15/12.»
La nota infine motiva la diversa graficizzazione nel seguente modo: «L’art. 7 comma 2 delle NTA del PTPR approvato recita: 2. Per la porzione interna al territorio di Roma Capitale, nelle località Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti il PTPR rinvia al PTP di Roma ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 febbraio 2010, n. 70.»
11 – Con nota VAS prot. n. 49 del 12 novembre 2021 questa associazione ha replicato alla nota della Regione prot. n. 912184 del 9 novembre 2021, mettendo in evidenza che il richiamato art. 7 delle Norme del PTPR riguarda soltanto le “Misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesistici vigenti e adottati” e non direttamente il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma, che così come graficizzato nelle tavole B quale “bene tipizzato” è inquadrato invece dall’art. 8 delle Norme e precisamente dalla lettera c) del 1° comma che riguarda «i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e nuclei storici», disciplinati a loro volta dal successivo art. 44.
VAS ha fatto presente che in tal modo viene di fatto confuso il perimetro del centro storico di Roma come Patrimonio Unesco con il perimetro invece del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma, che è tutt’altra cosa anche se è stato fatto coincidere con la perimetrazione decisa dall’Unesco fin dal 1980: ne deriva che una diversa graficizzazione sulla Tavola B del perimetro del centro storico di Roma come Patrimonio Unesco, motivata dalla sovrapposizione del P.T.P. n. 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” comporta di fatto una riduzione del vincolo paesaggistico imposto come “bene tipizzato” dalla Regione Lazio all’atto della adozione del P.T.P.R..
A conferma VAS ha portato la considerazione che la dichiarata “autonoma disciplina di tutela” del P.T.P. n. 15/12 riguarda sempre e comunque le aree soggette a vincolo paesaggistico che rendono sovraordinate le prescrizioni di tutela dello stesso P.T.P. n 15/12.
Ad ulteriore conferma secondo VAS è venuta la seguente affermazione dell’arch. Manuela Manetti: «Si precisa che nella tavola E1b* del PTP 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”, i beni paesaggistici di cui ai DM 10 gennaio 1956 e DM 5 giugno 1971, relativi alle “Mura Aureliane” e alla “zona tra la via Latina, Viale Metronio, via Druso”, sono sottoposti alla classificazione di tutela Integrale TI/1, di cui alla tavola EE3W12/b1 e disciplinati dall’articolo 29 delle norme del PTP 15/12.»
La suddetta affermazione conferma che la “autonoma disciplina di tutela” del P.T.P.n. 15/12 vale in modo cogente solo per i due suddetti vincoli e non anche per il rimanente territorio lungo il Viale delle Terme di Caracalla (fino a Viale Aventino), ricadente pur esso nel perimetro di pianificazione del P.T.P. n. 15/12.
In conclusione VAS ha messo in risalto che, se sulle tavole B del P.T.P.R. debbono essere obbligatoriamente individuati e graficizzati tutti i vincoli paesaggistici consolidati, non è allora accettabile nella maniera più assoluta una diversa graficizzazione del vincolo paesaggistico del centro storico che di fatto lo riduce, perché esclude il territorio riguardante Villa Celimontana e le Teme di Caracalla che non è invece individuato nel P.T.P. n. 15/12 come area vincolata.
VAS ha pertanto chiesto di procedere ad un corretto adeguamento della perimetrazione definitiva del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma, ripristinando la sua originaria graficizzazione, ai sensi dell’art. 26 della legge regionale del Lazio n. 24 del 6 luglio 1998 che riguarda la “Errata o incerta perimetrazione dei vincoli”.
12 – Alla suddetta richiesta ha dato seguito l’Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta con nota prot. n. 1002280 del 3 dicembre 2021 a firma stavolta non dell’arch. Manuela Manetti, ma del Direttore Vicario arch. Gianni Gianfrancesco (che risulta aver curato la “Variante integrativa del PTPR”), oltre che ancora della Dirigente dell’Area arch. Gabriella De Angelis e dell’Istruttore arch. Giuseppe Franco.
Il Direttore Vicario arch. Gianni Gianfrancesco ribadisce quanto già espresso dall’arch. Manetti riguardo al vincolo del centro storico che non sarebbe stato ridotto, per contestare addirittura quanto affermato da VAS circa l’individuazione dei “beni tipizzati” e la valenza del 2° comma dell’art. 7 delle Norme del PTPR e per precisare che i 2 vincoli paesaggistici non sarebbero rappresentati nella Tav. B del P.T.P.R., ma nella tav. E1b* del P.T.P. n. 15/12.
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A questo punto la nota di cui all’oggetto a firma del Direttore Vicario arch. Gianni Gianfrancesco merita le seguenti puntuali osservazioni.
A – Nella nota prot. n. 1002280 del 3 dicembre 2021 si afferma testualmente che «il riferimento normativo di tale categoria di bene, contrariamente a quanto affermato, non è l’articolo 8 comma 1 lettera c) delle norme del Piano; L’articolo 8, “Beni paesaggistici, art. 134, comma 1, lettera a), codice dei beni culturali e del paesaggio” è relativo ai beni di cui all’art. 136 comma 1 lettere a), b), c) e d) non ai beni tipizzati, come il centro storico di Roma, normato dall’art. 44 delle NTA del PTPR approvato. Tale individuazione di beni afferisce pertanto a diverso procedimento.
Infatti i beni inseriti con il PTPR, ( beni tipizzati), si riferiscono ai beni di cui all’articolo 134 comma 1 lettera c) che titola “gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156” e disciplinati dall’articolo 10 delle norme del PTPR; al comma 1 lettera b) dello stesso articolo 10, sono contemplati “gli insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto”, normati dall’articolo 44 delle NTA.»
Al suddetto cavillo meramente formale, che non modifica di una virgola la sostanza del contendere, si replica ribadendo quanto riportato testualmente al precedente punto 11, dove VAS non ha parlato di “riferimento normativo”, ma di “inquadramento” del “bene tipizzato” del centro storico di Roma alla lettera c) del 1° comma dell’art. 8 delle Norme del PTPR che riguarda «i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e nuclei storici», disciplinati a loro volta dal successivo art. 44.
Il citato richiamo alla lettera c) del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004 rimanda agli immobili ed alle aree specificatamente individuati dal successivo art. 136 di cui non si dice però che ai sensi della lettera c) del suo 1° comma sono “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” «i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici»: come si può ben vedere, il “bene tipizzato” del centro storico di Roma viene inquadrato e definito allo stesso identico modo con cui si è espressa questa associazione.
Il rimando anche all’art. 10 delle Norme del PTPR sposta soltanto l’attenzione dalla individuazione del vincolo del bene tipizzato alla sua tutela tramite il P.T.P.R..
B – Nella nota prot. n. 1002280 del 3 dicembre 2021 si afferma inoltre che «vista però la reiterazione dell’istanza, è utile precisare ulteriormente che, diversamente da quanto contestato nella nota in oggetto, l’articolo 7 delle NTA del PTPR approvato oltre a dettare misure di salvaguardia, al comma 2 dispone, “Per la porzione interna al territorio di Roma Capitale, nelle località Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti il PTPR rinvia al PTP di Roma ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 febbraio 2010, n. 70”».
Nella reiterazione della sua istanza questa associazione ha messo in evidenza che il richiamato art. 7 delle Norme del PTPR riguarda soltanto le “Misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesistici vigenti e adottati” e non direttamente il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma.
Il suo 2° comma «rinvia al PTP di Roma ambito 15/12» sul presupposto che le norme del P.T.P. n. 15/12 sostituiscano in toto le norme del P.T.P.R., ma pur sempre con la regola che le prescrizioni che detta il P.T.P. n. 15/12 sono sovraordinate e quindi cogenti solo nel caso che riguardino esclusivamente aree soggette a vincolo paesaggistico.
Assemblaggio degli elaborati serie EE3W 12/a1 ed EE3W 12/b1 che riportano le zone di tutela individuate dal P.T.P. n. 15/12
Come si può vedere, riguardo agli ambiti di territorio che qui interessano il P.T.P. n. 15/12 destina a zona di tutela orientata TOc/3 l’area delle Terme di Caracalla ed a zona di tutela integrale TI/4 l’area compresa tra Porta Metronia e Porta Ardeatina-Porta S. Sebastiano.
Le “Prescrizioni generali per le zone a tutela integrale” sono dettate dall’art. 29 delle Norme del P.T.P. n. 15/12, mentre il successivo art. 30 detta le “Prescrizioni particolari per le zone a tutela integrale” e quindi anche per la sottozona TI/4, per la quale «é fatto obbligo di destinare queste aree prioritariamente ad attività di esplorazione e scavo, nonché di conservazione e valorizzazione sia dei manufatti archeologici e storico monumentali, sia del loro valore paesistico».
Le “Prescrizioni generali per le zone a tutela orientata” sono dettate invece dall’art. 40 delle Norme del P.T.P. n. 15/12, che per la sottozona TOc/3 «prevede la riqualificazione complessiva dell’intera sottozona in modo da creare un’area di rispetto più ampia per le Terme di Caracalla, creando un unico parco, delocalizzando lo Stadio delle Terme posto a nord e l’area dei vivai posta a sud.
L’area così liberata deve essere mantenuta a prato, la viabilità carrabile lungo il margine delle Terme deve essere eliminata.
Deve essere ripristinato il tracciato della Via Appia Antica e riportato in superficie il corso dell’Acqua Mariana secondo il tracciato rappresentato nelle tavole serie E VII, E VIII.»
Ma entrambe le suddette disposizioni hanno valenza “cogente” solo se riguardano aree soggette a vincolo paesaggistico, che il P.T.P. n. 15/12 tutela: infatti l’art. 3 delle Norme del P.T.P. 15/12 elenca 14 subambiti di pianificazione paesistica, fra i quali risultano ricompresi soltanto il P164 – “Mura Aureliane” ed il P165 “Zona tra la via Latina, viale Metronio, via Druso” e non anche il resto del centro storico di Roma.
Come si può ben vedere dalle due seguenti tavole assemblate fra di loro, hanno valore “cogente” solo le prescrizioni dettate per i subambiti di pianificazione P164 e P165, mentre hanno solo valore di indirizzo le disposizioni dettate per la zona di tutela orientata TOc/3, perché secondo il P.T.P. n. 15/12 tale zona di tutela non risulta soggetta a nessun vincolo paesistico.
Assemblaggio delle tavv. E1* 12/a e 12/b del P.T.P. n. 15/12 relative alla individuazione dei vincoli paesaggistici
La spiegazione della assenza di vincolo per l’intera area delle Terme di Caracalla viene dalla considerazione che il P.T.P. n. 15/12 è stato aggiornato da ultimo a febbraio del 2005 e poi adottato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 454 del 25 luglio 2006, prima cioè della adozione del P.T.P.R. e quindi non poteva includere nei subambiti di pianificazione il vincolo del centro storico di Roma che è stato imposto un anno dopo.
Ne deriva che ai sensi dell’art. 6 delle Norme del P.T.P.R., così come approvato, le disposizioni dettate dall’art. 40 delle Norme del P.T.P. n. 15/12 per la sottozona TOc/3 non hanno efficacia prescrittiva ed assumono conseguentemente solo un valore di “indirizzo”, dal momento che la riduzione di questa parte del centro storico di Roma non risulta soggetta a vincolo paesaggistico sia nella Tavola 24_374_B del P.T.P.R. che nelle Tavole E1* 12/a e 12/b del P.T.P. n. 15/12.
È pertanto di tutta evidenza che non risponde affatto al vero l’affermazione dell’arch. Manuela Manetti, ribadita poi dall’arch. Gianni Gianfrancesco, secondo cui il vincolo del centro storico di Roma “non è stato mai ridotto”, dal momento che per le ragioni precedentemente esposte “la diversa graficizzazione” elimina di fatto oggettivamente il vincolo paesaggistico su tutta la parte “scucita”, ad eccezione dei 2 soli vincoli del 1956 e del 1971.
È pertanto di ancor maggiore evidenza che, per ridare efficacia prescrittiva alle disposizioni relative in particolare alla zona di tutela orientata TOc/3, oltre che anche alle altre (ad eccezione delle disposizioni dettate per zona di tutela integrale TI/4, di per sé già prescrittive) occorre ripristinare l’originaria graficizzazione del vincolo del centro storico di Roma così come riportata nella Tavola 24_374_B del P.T.P.R. adottato.
C – La pervicacia con cui sia l’arch. Manuela Manetti prima che l’arch. Gianni Gianfrancesco poi insistono nel sostenere che il vincolo del centro storico di Roma non sia mai stato ridotto assume una particolare gravità per le conseguenze anche immediate che ne possono derivare in danno della tutela del territorio, se la si contestualizza con il progetto edilizio di ristorazione (tipologia “fast food con modalità drive thru”) che la società Mc Donald’s Italia vorrebbe realizzare in un edifico di 722 mq. situato all’interno del compendio immobiliare di 35.000 mq. sito in via Guido Baccelli n. 85, a ridosso delle Terme di Caracalla.
Come dovrebbe essere ormai noto, i lavori di riadattamento dell’immobile – iniziati dopo aver ottenuto diversi nulla osta e pareri favorevoli ritenuti sufficienti alla realizzazione dell’intervento – sono stati bloccati dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che con nota del 30 luglio 2019 (notificata il 5 agosto 1029 con prot. n. 21238) ha disposto l’annullamento del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Speciale Archeologica, Belle arti e Paesaggio di Roma con nota prot. n. 15395 del 24 luglio 2018: con nota prot. n. 21509 del 31 luglio 2019 la medesima Direzione Generale ha ordinato la sospensione dei lavori di cui ha condizionato la ripresa al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, proprio sul presupposto della piena vigenza del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma.
La società “Immobilflora S.r.l.”, proprietaria del compendio immobiliare di 35.000 mq. che aveva nel frattempo affittato alla società Mc Donald’s Italia, ha impugnato i suddetti due provvedimenti della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio presso il T.A.R. del Lazio, la cui Sezione Seconda Quater con sentenza n. 5757 pubblicata il 29 maggio del 2020 ha respinto il ricorso presentato anche dalla società Mc Donald’s Italia.
Le due ricorrenti hanno sostenuto che, in forza del rimando al piano di gestione del centro storico di Roma come Patrimonio UNESCO, così come disposto dal comma 15 dell’art. 43 del P.T.P.R. a quel momento solo adottato, non era necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004, essendo sufficiente acquisire il parere consultivo della Soprintendenza prescritto dall’art. 24 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma.
In un successivo motivo di censura le due ricorrenti hanno ribadito che il Direttore Generale avrebbe errato a ritenere che il progetto in parola dovesse essere sottoposto all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 come previsto dall’art. 40, lett. c.4), delle N.T.A. del P.T.P. 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica ed acquedotti” che per la sottozona TOc/3 prescrivono tale titolo, dato che tale prescrizione del P.T.P. non era più applicabile a causa della prevalenza delle Norme del P.T.P.R.: secondo le due ricorrenti il 5° comma dell’art. 7 delle Norme del P.T.P.R. adottato prevede che «per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree tipizzati e individuati dal PTPR ai sensi dell’articolo 134 comma 1 lettera c del Codice si applica, a decorrere dalla adozione, esclusivamente la disciplina di tutela del PTPR, anche in presenza di classificazione per zona ai fini della tutela contenuta nei PTP vigenti».
Le ricorrenti hanno sostenuto inoltre che «la prevalenza del Piano Generale Unesco è stata d’altronde espressamente affermata dalla Regione D.G. Territorio e Urbanistica con Circolare prot. n. 94875 del 19.06.2009, che è stata ignorata dal Direttore Generale» e che esenta dall’obbligo di «richiesta dell’autorizzazione paesaggistica».
La Sezione Seconda Quater del T.A.R. del Lazio con sentenza n. 5557 del 29 maggio 2020 si è espressa al riguardo nel seguente modo: «Si può già anticipare che la rilevanza costituzionale dei valori tutelati dal vincolo paesistico sopraricordato e le previsioni di legge a tutela di tali beni non consentono al PTPR di vanificare tale vincolo mediante norme derogatorie come quella prevista dall’art. 43 PTPR adottato dalla Regione, il quale dopo aver richiamato, in generale, l’obbligo della previa autorizzazione ai sensi dell’art.146 per tutti gli interventi in area tutelata, introduce, al comma 15, una disposizione “derogatoria” per i siti Unesco statuendo che: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano (…) alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco (…) per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla Convenzione Unesco”.
È evidente che l’obbligo sancito dal legislatore statale all’art. 146 del Codice – e ribadito dal legislatore regionale all’art. 25 della LR n. 24/1998 – di sottoporre i progetti di lavori comportanti l’alterazione dello stato dei luoghi di una località protetta alla valutazione di conformità e compatibilità della competente Soprintendenza, a salvaguardia di beni tutelati dall’art. 9 della Costituzione, ritenuti dal Ministero dei Beni Culturali di interesse assolutamente eccezionale tanto da sollecitarne l’inserimento nella lista UNESCO e da quest’ultimo dichiarati “Patrimonio Comune dell’Umanità” ai sensi della Convenzione firmata a Parigi il 10 novembre 1972 e ratificata con legge 6 aprile 1977, n. 184 (da cui scaturiscono impegni per lo Stato di appartenenza di assicurare la salvaguardia del bene dichiarato tale, come sopra ricordato), non è suscettibile di essere arbitrariamente derogato dallo strumento pianificatorio, previsto dall’art. 135 che può solo dare concreta attuazione a quelle previsioni poste da fonte di rango primario e non disattenderle.
L’art. 43 del PTPR, anziché disciplinare “gli usi compatibili” del territorio, nell’ambito vincolato dal PTP, opera un “rinvio alle prescrizioni d’uso del Piano di Gestione Unesco” che non trova alcun fondamento normativo ed anzi si pone in contrasto con l’art. 135 al co 4 del Codice che prevede che “Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e 16 tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO”.
Il PTPR adottato dalla Regione, pertanto, disattende tale compito nel momento in cui “rinuncia” a prescrivere modalità d’uso a tutela dei siti Unesco, “delegando” la disciplina paesaggistica di questi all’adottando Piano di “gestione e valorizzazione” del sito UNESCO – a cui rinvia – disciplinato dalla legge n. 77/2006, che ha oggetto diverso e che è indirizzato a tutt’altra finalità rispetto a quella perseguita dal PTPR.
Pertanto, il rinvio al Piano di Gestione sopraindicato, operato dal PTPR in violazione dell’art. 134 Cod. BBCC (e senza alcun ancoraggio normativo nella legge n. 77/2006), determina un pericoloso “vuoto di tutela” proprio per aree di maggior valore, addirittura di livello “universale” – dichiarate “Patrimonio Comune dell’Umanità” proprio in base al riconoscimento della loro assolutamente “eccezionale” importanza (quindi di un’importanza di grado superiore rispetto all’importanza di grado solo “notevole” richiesto nell’ordinamento interno per la sottoposizione a vincolo paesistico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004) – con evidenti risultati paradossali, inammissibili sul piano logico, ancor prima che giuridico.
Si finirebbe, infatti, per non assicurare a luoghi di valore simbolico “assolutamente eccezionale” per qualunque Popolo della Terra nemmeno la stessa tutela che deve essere garantita ad un qualsiasi “grazioso borgo” vincolato ai sensi dell’art. 136 cod. bbcc. in ragione di un valore molto più modesto del suo “aspetto caratteristico di rilevante valore estetico e tradizionale”, con conseguente palese violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dei mezzi di tutela rispetto al “valore” del bene tutelato.
Sotto il profilo del diritto internazionale, va infatti ricordato che l’inserimento di un bene nella “lista del patrimonio mondiale” non viene operata d’ufficio dall’UNESCO, ma avviene sulla base della richiesta dello Stato interessato, che, a mezzo del Ministero competente alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, sottopone ad un apposito Comitato intergovernativo la richiesta di includere un bene presente nel suo territorio nella predetta lista in considerazione del suo valore “assolutamente eccezionale per l’Umanità intera”.
Risulta pertanto inammissibile che la Regione, che dovrebbe con il proprio PTPR prevedere un elevato grado di tutela di tali beni, ritenuti di interesse “assolutamente eccezionale” dal Ministero che ne ha promosso l’inserimento nella lista UNESCO (e riconosciuti come tali dal Comitato Intergovernativo con la dichiarazione di “patrimonio dell’Umanità”), possa con una previsione come quella dell’art. 43 co. 15 lasciarli del tutto privi di protezione – in contrasto con gli impegni assunti dallo Stato Italiano in base alla Convenzione Unesco – procrastinandone e condizionandone la tutela al momento dell’adozione di un “piano di gestione” che ha oggetto e finalità diverse rispetto al piano paesistico nell’ordinamento interno.
Le considerazioni sopra svolte comportano la reiezione anche delle censure dedotte con i restanti motivi di ricorso, dedotti avverso il provvedimento di annullamento d’ufficio, adottato dal Direttore Generale, avocando a sé il potere di pronunciarsi sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento in questione.
ANCHE TALE PROVVEDIMENTO, INFATTI, SI FONDA SULLA MEDESIMA RAGIONE DELL’IMPRESCINDIBILITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO IN CONTESTAZIONE.»
Sulla cronaca di Roma del quotidiano “La Repubblica” del 30 novembre 2021 è stato pubblicato un articolo dal titolo «Hamburger a Caracalla. McDonald’s ci riprova e sfida la Soprintendenza. “Il 21 dicembre si decide”», secondo cui la multinazionale del fast food ha pronto un investimento di 1,3 milioni di euro, per difendere il quale ha fatto ricorso al Consiglio di Stato che si dovrebbe pronunciare il prossimo 21 dicembre.
Il ricorso dovrebbe essere presumibilmente incentrato sulle stesse censure portate al TAR, ponendo l’attenzione in particolare sulla nota-circolare della Regione Lazio prot. n. 94875 del 19 giugno 2009 secondo cui «non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica», che verrà ora supportata a maggior ragione con l’avvenuta approvazione definitiva del P.T.P.R. con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 e la conseguente pubblicazione della Tav. 24_374_B con la riduzione del vincolo del centro storico di Roma che ha eliminato il vincolo paesaggistico sulla intera zona di tutela orientata TOc/3, declassando e mero valore di indirizzo la prescrizione relativa alla sottozona di tutela orientata TOc/3 che prevede la delocalizzazione dell’area dei vivai posta a sud.
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In conclusione, stupisce fortemente a questo punto che la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio da un lato con nota del 30 luglio 2019 (notificata il 5 agosto 1029 con prot. n. 21238) abbia disposto l’annullamento del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Speciale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Roma con nota prot. n. 15395 del 24 luglio 2018, proprio sul presupposto della esistenza del vincolo del centro storico di Roma e del conseguente obbligo di rilascio della autorizzazione paesaggistica, mentre dall’altro lato ha continuato a “legittimare” contestualmente – per silenzio-assenso – la nota-circolare della Regione Lazio prot. n. 94875 del 19 giugno 2009 secondo cui invece «non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione paesaggistica».
Per una questione di estrema coerenza, anche in funzione della memoria difensiva caso mai da integrare e portare quanto prima alla attenzione del Consiglio di Stato, si chiede pertanto alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di voler provvedere al più sollecito annullamento della nota-circolare della Regione Lazio prot. n. 94875 del 19 giugno 2009, per palese violazione dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, dell’art. 25 della legge regionale del Lazio n. 24 del 6 luglio 1998 e del 2° comma dell’art. 10 delle Norme del P.T.P.R. così come approvato definitivamente.
Sempre in conclusione stupisce ancor più fortemente la pervicacia con cui la Regione Lazio, con l’inammissibile silenzio-assenso della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, continui a ribadire di non aver ridotto il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma: stupisce a maggior ragione e lascia adito a legittimi interrogativi se si fa riferimento al ricorso in atto al Consiglio di Stato, dovendo sapere che con tale comportamento si viene di fatto a favorire la società Mc Donald’s Italia, perché – ai sensi dell’art. 6 delle Norme del P.T.P.R. così come approvato – le disposizioni dettate dall’art. 40 delle Norme del P.T.P. n. 15/12 per la sottozona TOc/3 non hanno nessuna efficacia prescrittiva ed assumono conseguentemente solo un valore di “indirizzo”, esentando così dall’obbligo di richiesta di rilascio della autorizzazione paesaggistica, dal momento che la riduzione di questa parte del centro storico di Roma non risulta soggetta a vincolo paesaggistico sia nella Tavola 24_374_B del P.T.P.R. che nelle Tavole E1* 12/a e 12/b del P.T.P. n. 15/12.
Ai sensi dell’art. 26 della legge regionale del Lazio n. 24 del 6 luglio 1998 che riguarda la “Errata o incerta perimetrazione dei vincoli”, si chiede pertanto alle SS.LL. in indirizzo, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, di adoperarsi per ripristinare il più sollecitamente possibile la originaria graficizzazione del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma imposto dal P.T.P.R. adottato, per ridare in particolare piena efficacia prescrittiva alle disposizioni dell’art. 40 del P.T.P. n. 15/12 relative alla zona di tutela orientata TOc/3.
Per tutti i motivi precedentemente esposti, la presente vale come memoria ed atto formale di invito e diffida a provvedere ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 241/1990
Si rimane in attesa di un riscontro che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990.
Distinti saluti.
Roma, 12 dicembre 2021