La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) così come stabilita dal Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), va applicata anche ai Piani di Assetto dei parchi.
Comporta per ogni Piano di Assetto di un’area naturale protetta – dopo la conclusione della verifica di assoggettabilità che si concretizza in un documento finale di Scoping (art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006) – la pubblicazione ed il deposito per 60 giorni della “proposta” del Piano di Assetto unitamente al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte (2° comma dell’art. 14) assieme ad una Sintesi Non Tecnica, adottando ufficialmente solo alla fine (art. 16) la decisione finale (con la revisione del Piano, ove si renda necessaria, ai sensi del 2° comma dell’art. 15) tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate (espresse sotto forma di “parere motivato” ai sensi del 1° comma dell’art. 15).
Alla decisione finale deve seguire la vera e propria adozione del Piano di Assetto da parte del Consiglio Direttivo e la sua pubblicazione e deposito per 40 giorni, seguendo il dettato del 4° comma dell’art. 12 della legge n. 394/1991.
I tre originari disegni di legge di modifica della legge quadro n. 394/1991 non prevedevano la procedura di V.A.S.: il suo inserimento è stato proposto come emendamento soltanto dalla associazione “Verdi Ambiente e Società” in occasione della audizione che il 13 ottobre del 2013 ha avuto con la Commissione Ambiente del Senato.
L’emendamento è stato accolto in sede di approvazione da parte dell’Assemblea del Senato del testo unificato che non è stato poi approvato nella precedente legislatura.
In questo frattempo l’associazione VAS ha denunciato i vizi di legittimità dei Piani di Assetto del parco nazionale del Circeo e dei parchi regionali di Veio, dei Castelli Romani e di Bracciano-Martignano, adottati senza Valutazione Ambientale Strategica, avviata anni dopo per legittimarli.
Memoria per il Governo sulle violazioni della VAS
Incontro pubblico dell’11 marzo 2014 sul piano di assetto del Parco di Bracciano-Martignano
Con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), é stato modificato il 4° comma dell’art. 12 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991, ai sensi del quale ora “la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d’intesa con l’Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d’intesa, oltre che con l’Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in
sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall’Ente parco nella qualità di autorità procedente, e nel cui ambito è acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.”
******************************
Per consentire a VAS di continuare a portare il suo contributo a tutela dei parchi puoi donare il 5×1000 (contributo dello Stato senza spese per il singolo contribuente).
Sul tuo modulo di dichiarazione dei redditi, nello spazio dedicato alla scelta del 5×1000:
- metti la tua firma nel primo riquadro in alto a sinistra (sostegno volontariato e non profit)
- inserisci il codice fiscale di VAS (Associazione Verdi Ambiente e Società):
CF 97078560584
Per chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi basta che il contribuente sottoscriva la dichiarazione nella prima casella in alto a sinistra nel modello CUD.